La sospensione condizionale della pena non esclude l’applicazione della confisca per equivalente

La misura della confisca per equivalente non è assimilabile ad una misura di sicurezza, né ad una sanzione accessoria e nemmeno è equiparabile alla sanzione principale. Non soggiace dunque alla previsione di cui all’art. 166 c.p.p. che esclude l’applicazione delle sanzioni accessorie in caso di sospensione condizionale della pena.

Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 8538/20, depositata il 3 marzo. Il caso. Il Tribunale di Palermo applicava ad un imputato la pena concordata con concessione del beneficio della sospensione condizionale, disponendo la confisca della somma di oltre 120mila euro e, in subordine, la confisca per equivalente dei beni fino alla concorrenza di tale valore. La pronuncia è stata impugnata dalla difesa in Cassazione per l’erronea applicazione della confisca per equivalente. Il ricorrente afferma infatti che, costituendo tale misura una sanzione accessoria e non rientrando tra gli effetti penali, non avrebbe potuto essere disposta in virtù della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che inibisce l’esecuzione delle pene accessorie art. 166 c.p.p. . Natura della confisca per equivalente. La definizione della natura della confisca per equivalente è stata chiarita dalla Corte Costituzionale che con la sentenza n. 97/09 ha precisato che, trattandosi di una misura che non colpisce beni intrinsecamente pericolosi e pertinenti al reato, deve essere esclusa la riconducibilità dell’istituto alle misure di sicurezza. La confisca per equivalente si caratterizza dunque come misura ablatoria con connotazione afflittiva e natura eminentemente sanzionatoria. Ciò posto, la giurisprudenza ha poi affermato il riconoscimento della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente non si traduce nella equiparazione alla pena principale, potendo infatti essere applicata anche in sede esecutiva. Sviluppando le indicazioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza il Collegio giunge ad affermare che la misura in questione non sia assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non si riferisce a cose pericoloso” in sé, sicché non è retroattiva non sia assimilabile ad una sanzione accessoria, dato che è assente la funzione preventiva tipica di tali misure non sia assimilabile alla sanzione principale in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo, e piuttosto che affliggere”, mira a rispristinare” la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato . In conclusione, il ricorso risulta privo di fondamento avendo correttamente il Tribunale escluso la sospensione della misura disposta con sentenza di patteggiamento.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 novembre 2019 – 3 marzo 2020, n. 8538 Presidente De Crescienzo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Palermo applicava al ricorrente la pena concordata di anni uno e mesi otto di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Ordinava altresì la confisca della somma di Euro 121.585,94 ed, in subordine, la confisca per equivalente dei beni del ricorrente fino alla concorrenza di tale valore. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge la confisca per equivalente avendo natura di sanzione accessoria e non rientrando nella categoria degli effetti penali non avrebbe potuto essere disposta tenuto conto che era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena che, ai sensi dell’art. 166 c.p.p. inibisce l’esecuzione delle pene accessorie. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In via preliminare il collegio rileva che il ricorso per cassazione avverso la confisca, ovvero una statuizione estranea all’accordo è ammissibile Sez. un. del 26 settembre 2019 . Si ribadisce inoltre che è condivisa la affermazione circa erma la obbligatorietà della confisca anche nel caso di accesso al rito previsto dall’art. 444 Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 - dep. 09/02/2017, Zaini, Rv. 268829 Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616 e che sono irrilevanti eventuali accordi delle parti sulla applicazione della misura, che non vincolano il giudice Sez. 5, n. 1154 del 22/03/2013 - dep. 13/01/2014, Defina, Rv. 258819 . 1.2. Il ricorrente deduce che la confisca per equivalente deve essere parificata ad una sanzione accessoria e, dunque, deve essere sospesa ai sensi dell’art. 166 c.p. ogni volta che sia concesso il beneficio della sospensione condizionale. Sulla definizione della natura della confisca per equivalente si è pronunciata la Corte costituzionale che ha affermato che si tratta di una misura che attinge beni non intrinsecamente pericolosi e che non sono in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato per cui si procede, il che esclude la riconducibilità dell’istituto alla categoria delle misure di sicurezza e consente di assegnare alla misura ablatoria una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura eminentemente sanzionatoria Corte costituzionale n. 97 del 2009 . La Cassazione ha fatto propria tale indicazione ritenendo che la confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255037 in materia di reati tributari è stato inoltre affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264435 . Il riconoscimento della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente non si è comunque tradotto nella equiparazione alla pena principale dato che si è affermato che a differenza delle sanzioni ordinarie la stessa può essere applicata anche in sede esecutiva Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112 . Questo sebbene in altra pronuncia si sia affermato che la confisca per equivalente ha natura omologa alle sanzioni penali principali , sicché in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice deve essere revocata ai sensi dell’art. 673 c.p.p. Sez. 3, n. 38857 del 10/05/2016 - dep. 20/09/2016, Maffei, Rv. 267696 Del pari è stata esclusa la equiparazione della confisca per equivalente alle pene accessorie si è affermato infatti che la confisca per equivalente differisce dalle pene accessorie perché persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva, diversamente da quanto accade per le pene accessorie e le misure di sicurezza, compresa la stessa confisca diretta del prezzo o profitto del reato si tratta dunque di uno strumento ablatorio ripristinatorio dal carattere affittivo , applicabile anche in sede esecutiva pur non essendo catalogabile tra le pene accessorie Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, § 4.1. . Inoltre in un caso analogo a quello in esame la Cassazione ha poi espressamente stabilito che la sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, non potendosi essa parificare ad una pena accessoria rilevandone il diverso regime di operatività e la differente disciplina Sez. 2, n. 45324 del 14/10/2015 - dep. 13/11/2015, Soddu, Rv. 264958 . 1.3. Il collegio condivide quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui la confisca di valore o per equivalente persegue la finalità di colpire il patrimonio del responsabile del reato quando non sia possibile sottoporre a confisca diretta il bene derivato dal reato stesso perché non più nella sua disponibilità a fronte della commissione di determinate tipologie di illeciti penali ed alla trasformazione, l’alienazione o al la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato l’ordinamento reagisce con uno strumento che sottrae il vantaggio patrimoniale conseguitone, non più materialmente rintracciabile, mediante la privazione del valore corrispondente Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, rv. 264437 . A ragione degli effetti prodotti e della ratio dell’istituto, orientato a prevenire la commissione degli illeciti ed a disincentivarne la vantaggiosità patrimoniale, le Sezioni unite hanno quindi aderito alla tesi della natura punitiva della confisca per equivalente, disciplinata dall’art. 322 ter c.p., che assume così i tratti distintivi di una vera e propria sanzione sebbene - ed il punto è rilevante la stessa non sia parametrata nè sulla colpevolezza dell’autore del reato, nè sulla gravità della condotta Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016 - dep. 12/05/2017, Soddu, Rv. 270112, § 4.1. Cass. sez. 3, n. 18311 del 6/3/2014, Cialini, rv. 259103 sez. 3, n. 44445 del 9/10/2013, Cruciani, non massimata sez. 3, n. 23649 del 27/2/2013, D’Addario, rv. 256164 . Sviluppando tali indicazioni ermeneutiche il collegio ritiene che la misura in questione a non sia assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non si riferisce a cose pericolose in sé, sicché non è retroattiva b non sia assimilabile ad una sanzione accessoria, dato che è assente la funzione preventiva tipica di tali misure c non sia assimilabile alla sanzione principale in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo, e piuttosto che affliggere , mira a rispristinare la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. Invero la rilevazione della natura parzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente effettuato sia dalla Corte costituzionale sent. n. 97 del 2006 che dalle Sezioni unite Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437 Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 2550379 risulta correlato alla ritenuta inapplicabilità a tale misura dell’art. 200 c.p., dunque alla sua non riconducibilità al genus delle misure di sicurezza. Tale condiviso approdo ermeneutico è stato sollecitato e giustificato dalla rilevazione diversità della res colpita rispetto a quella direttamente riconducibile al profitto o al prezzo del reato ed alla conseguente dispersione dell’attributo della pericolosità , che attiene ai beni in stretto rapporto di pertinenzialità con il reato per cui si procede e che giustifica la applicazione della misura di sicurezza , ovvero della confisca diretta, retroattiva. Identificata la ragione della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente nella assenza dell’attributo della pericolosità che caratterizza i beni oggetto di confisca diretta, deve però ribadirsi che l’attribuzione di tale natura non consente la equiparazione della misura nè alla sanzione principale, in quanto è assente la funzione repressiva tipica della pena, nè alle sanzioni accessorie, non essendo riconoscibile la tipica funzione preventiva di tali sanzioni satellite. Si tratta infatti di misura a rigida in quanto il quantum da confiscare non è sottoposto a valutazioni discrezionali, ma dipende solo dall’accertamento del profitto e del prezzo del reato b obbligatoria e non gestibile, come attraverso l’accordo delle parti che ove vi sia può anche essere disatteso . A tale inquadramento della confisca per equivalente come presidio ripristinatorio autonomo rispetto alle sanzioni principali ed accessorie ed alla identificazione del relativo statuto, che ne prevede la obbligatorietà e la assenza di discrezionalità nella definizione del quantum, consegue la inapplicabilità della sospensione condizionale, che pacificamente investe solo le sanzioni stricto sensu intese. 1.4. Nel caso di specie il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche non sospendeva la operatività della confisca per equivalente disposta con la sentenza di patteggiamento, con decisione che si sottrae ad ogni censura. 2. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.