Condanna definitiva per una donna che, di notte e in un luogo isolato, è riuscita a farsi consegnare 40 euro da un uomo. Decisivo l’impiego di una siringa, catalogabile come arma.
Legittimo parlare di rapina a mano armata quando la vittima è minacciata con una siringa. Confermata perciò la condanna per una donna, che, a tarda sera e in un luogo isolato, ha preso di mira un uomo, facendosi consegnare 40 euro grazie all’utilizzo di una siringa che aveva estratto dalla propria borsa. Riconosciuta anche l’aggravante della minorata difesa, considerando la condizione della vittima e il contesto in cui è avvenuta la rapina Cassazione, sentenza numero 8092/20, sez. II Penale, depositata oggi . Minaccia. Scenario del fattaccio è la provincia siciliana. Protagonista – in negativo – una donna che con una siringa minaccia un uomo e riesce a farsi consegnare 40 euro. Una volta denunciato l’episodio, e identificata l’autrice della rapina, il processo si conclude, prima in Tribunale e poi in Appello, con una condanna della donna, la cui posizione è resa più grave, secondo i Giudici, dall’aver minacciato l’uomo con una siringa estratta dalla borsa e di avere approfittato della minorata difesa della vittima alla luce dell’orario notturno. Il legale della donna prova però a mettere in discussione la lettura fornita dai giudici di merito e così in Cassazione contesta l’aggravante dell’uso dell’arma, sostenendo che vada esclusa la funzionalità della siringa ai fini della consumazione del reato, e poi ritiene illogico anche il riconoscimento della minorata difesa della vittima per l’orario notturno, poiché, spiega il legale, «non è stato provato che l’evento non si sarebbe verificato se fosse stato commesso di giorno e, magari, in una zona popolata». Arma. Le obiezioni proposte dall’avvocato non convincono però i Giudici della Cassazione, che, difatti, confermano in toto la pronuncia di condanna emessa in Appello. Decisiva la ricostruzione dell’episodio così si è appurato, osservano i magistrati, che la donna sotto processo «ha estratto la siringa dalla propria borsetta al fine di minacciare la vittima, legando tale uso al possibile contagio di una malattia» e ciò è stato decisivo «per vincere l’iniziale resistenza opposta» dall’uomo. Peraltro, non è in discussione il principio secondo cui «in tema di rapina e ai fini della configurabilità dell’aggravante della minaccia commessa con armi, ciò che conta è l’effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall’uso di un oggetto che abbia l’apparenza esteriore dell’arma», e inoltre con specifico riferimento all’uso di una siringa è indubbio che «l’ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo nella specie, nel corso di una rapina costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l’offesa alla persona». Per quanto concerne poi la minorata difesa della vittima, è certo, osservano i giudici, che «il fatto illecito è avvenuto di notte in un luogo isolato» e «tale contesto ha agevolato la consumazione della rapina», mentre, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non è necessario dimostrare che il fatto non sarebbe accaduto se fosse stato commesso di giorno. In questa vicenda, comunque, la minorata difesa è certificata non solo dall’orario notturno e dal luogo isolato, ma anche dal contesto, ossia dalla ristrettezza dell’abitacolo della vettura dell’uomo in cui la rapinatrice l’ha minacciato prima di portargli via il denaro.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 novembre 2019 – 28 febbraio 2020, numero 8092 Presidente Cervadoro – Relatore Mantovano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO con sentenza in data 17/05/2018 confermava la sentenza con la quale in data 31/05/2017 il TRIBUNALE di MARSALA aveva condannato SA. Se. Lu. a pena di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata, col riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, ritenendola equivalente alle aggravanti e alla recidiva contestate, illecito commesso a MAZARA DEL VALLO il 27/04/2015. A SA. viene imputato di essersi fatta consegnare la somma di 40 Euro da TRIPOLI Maurizio, minacciandolo con una siringa estratta dalla borsa, profittando della minorata difesa derivante dall'orario notturno. 2. SA. propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi come primo motivo, violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. e cod. proc. penumero quanto ai presupposti dell'aggravante dell'uso dell'arma, che andava esclusa con riferimento sia al momento in cui la siringa è stata utilizzata, e quindi alla sua funzionalità ai fini della consumazione del reato, avendo sul punto la CORTE territoriale ripreso in modo acritico quel che aveva stabilito il TRIBUNALE, sia alla sua riconoscibilità quale arma come secondo motivo, violazione dell'articolo 606 co. 1 lett. c cod. proc. penumero in relazione all'articolo 61 numero 5 cod. penumero perché non è stato provato, allo scopo di ritenere sussistente l'aggravante, che l'evento non si sarebbe verificato se fosse stato commesso di giorno, e magari in una zona popolata. Difetterebbe comunque la motivazione sul concreto ostacolo che l'orario notturno avrebbe provocato al dispiegamento della difesa da parte della vittima. 3. Il ricorso è inammissibile. Premesso che si è in presenza, quanto alla affermazione della responsabilità della ricorrente, di una doppia pronuncia conforme in sede di merito, deve constatarsi come il primo motivo è infondato perché punta a rimettere in discussione un aspetto della ricostruzione del fatto -il che che esula dal giudizio di legittimità -, nonostante esso abbia già incontrato compiuta trattazione nel doppio grado di merito del giudizio quello secondo cui non sarebbe emerso con chiarezza il momento in cui la siringa è stata utilizzata per commettere la rapina. Sia la CORTE territoriale sia il TRIBUNALE, alla cui più ampia motivazione la prima rinvia, hanno spiegato in modo congruo e logico che l'imputata ha estratto la siringa dalla propria borsetta al fine di minacciare la vittima, legando tale uso al possibile contagio di una malattia, e ciò è stato decisivo per vincere l'iniziale resistenza opposta dalla persona offesa. Costituisce peraltro consolidato orientamento di questa S.C. cf. Sez. 2 sentenza numero 27619 del 22/03/2016 dep. 05/07/2016 Rv. 267423 01 imputato Masini, e prima in conformità Sez.2, numero 18382 del 27/03/2014, Venanzi Sez.2, numero 44037 del 01/12/2010, Forte U, numero 3394 del 06/03/1992, Ferlotti che in tema di rapina che, ai fini della configurabilità dell'aggravante della minaccia commessa con armi, ciò che conta è l'effetto intimidatorio che deriva sulla persona offesa dall'uso di un oggetto che abbia l'apparenza esteriore dell'arma, essendo tale effetto intimidatorio dipendente non dalla effettiva potenzialità offensiva dell'oggetto adoperato ma dal fatto che esso abbia una fattezza del tutto corrispondente a quella dell'arma vera e propria come avviene quando l'arma giocattolo sia sprovvista di tappo rosso o quando questo sia reso non visibile . Con specifico riferimento all'uso di una siringa, si è inoltre affermato che l'ago innestato in una siringa ed usato in un contesto aggressivo nella specie, nel corso di una rapina costituisce arma impropria, presentando chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l'offesa alla persona Sez.2, numero 25012 del 17/05/2012, Albertazzi . 4. Parimenti infondato è il secondo motivo. E' incontestabile che il fatto illecito sia avvenuto di notte in un luogo isolato, né necessita di dimostrazione che tale contesto abbia agevolato la consumazione della rapina, senza che sia indispensabile, come viene chiesto nel ricorso, dimostrare che il fatto non sarebbe accaduto se fosse stato commesso di giorno l'aggravante non evoca l'azione che causa il reato, bensì la sua più agevole consumazione. Quand'anche non si aderisca all'orientamento di questa S.C., secondo cui ex multis Sez. 5 sentenza numero 20480 del 26/02/2018 dep. 09/05/2018 Rv. 272602 01 imputato Lo Manto la commissione del furto in ora notturna integra di per sé gli estremi dell'aggravante di minorata difesa , e si preferisca il principio secondo cui Sez. 4 sentenza numero 30990 del 17/05/2019 dep. 16/07/2019 Rv. 276794 01 imputato Tanzi la minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte , la ricostruzione del fatto operata dalla CORTE territoriale ha collegato il contesto notturno alla ristrettezza dell'abitacolo della vettura quale indice di difesa attenuata, sottolineando con una più estesa descrizione dell'evento all'interno dell'autovettura della persona offesa quel che il TRIBUNALE aveva affermato a proposito dell'ora tarda e del luogo isolato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost. 13 giugno 2000, numero 186 , al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.