Disoccupato e tossicodipendente: è furto lieve il portar via un tramezzino da un supermercato

Smentita la valutazione compiuta in appello. Plausibile catalogare l’episodio come furto lieve”. Decisivo il richiamo non solo al valore economico del prodotto ma anche alle condizioni personali del ladro.

Beccato a provare a rubare un tramezzino in un supermercato. Legittimo parlare di furto lieve per bisogno”, non solo per il ridotto valore economico del prodotto – appena 4 euro – ma anche per le condizioni personali del ladro, disoccupato e tossicodipendente Cassazione, sentenza n. 7546/20, sez. IV Penale, depositata oggi . Bisogno Scenario dell’episodio è un supermercato in Emilia-Romagna. Lì un uomo viene fermato dopo aver cercato di portare via un tramezzino e di sottrarre la valigetta, contenente documenti di lavoro, di un cliente presente nella struttura commerciale. Nessun dubbio sull’azione compiuta dal ladro, che però può puntare a vedere alleggerita almeno parzialmente la propria posizione. Per i Giudici della Cassazione, difatti, è legittimo parlare di furto lieve per bisogno” in merito alla tentata sottrazione del tramezzino, contrariamente a quanto sostenuto dalla decisione d’Appello. Su questo fronte vanno tenuti presenti, secondo i magistrati, due elementi primo, l’oggetto del furto, chiaramente rivelatore di un bisogno primario impellente” e il suo esiguo valore”, pari a 4 euro secondo, la concreta situazione personale” del ladro, risultato essere tossicodipendente e disoccupato”. Confermata, invece, la condanna per l’aver portato via la valigetta di un cliente del supermercato. Respinta, in questo caso, l’ipotesi difensiva del furto lieve”, poiché, non conoscendosi il contenuto della cartellina” presente nella valigetta, non è possibile in alcun modo valutare la minima entità economica della sottrazione, né essa è desumibile dalla circostanza che la cartellina contenesse documenti di lavoro” che, osservano i giudici, ben possono presentare un rilevante valore”.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 novembre 2019 – 26 febbraio 2020, numero 7546 Presidente Di Salvo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto di cui al capo B come furto con destrezza, ha rideterminato la pena inflitta a Sy. Is. in mesi 10 di reclusione ed Euro 200 di multa, confermando nel resto. 2. Due i capi di imputazione ascritti all'imputato. Con il primo capo A , gli è stato contestato il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, numero 2, cod. penumero , per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un tramezzino del valore commerciale di 4 Euro, asportandolo dagli scaffali del supermercato COOP ALLEANZA 3.0, evento non verificatosi per via dell'intervento dell'addetto alla sicurezza che lo bloccava non appena uscito dal predetto esercizio commerciale. La condotta contestata al capo B , inizialmente qualificata come rapina impropria, ha ad oggetto una valigetta di proprietà di Co. Ar., cliente del supermercato, il quale l'aveva lasciata momentaneamente incustodita il prevenuto, dopo averla sottratta, minacciava la persona offesa di aggredirla fisicamente qualora questa avesse allertato altre persone. 3. Avverso la prefata sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato fondandolo su quattro motivi. Con il primo, deduce violazione degli artt. 624 e 626 cod. penumero in relazione al capo A , nonché contraddittorietà della motivazione. I Giudici del merito non hanno correttamente interpretato la definizione di bisogno di cui all'art. 626, numero 2, cod. penumero Il furto lieve per bisogno è, infatti, configurabile nei casi in cui il bene sottratto sia di tenue valore e sia effettivamente destinato a soddisfare un grave ed urgente bisogno. Con il secondo motivo, eccepisce erronea interpretazione dell'art. 62 numero 4 cod. penumero rispetto al furto di una cartellina contenente documenti di lavoro, nonché contraddittorietà della motivazione. La sentenza impugnata si contraddice laddove, da un lato, afferma che sconoscendosi il contenuto della cartellina non è in alcun modo possibile valutare la lieve entità economica della sottrazione mentre, dall'altro lato, sostiene che come riferito dal Co., la cartella contenesse documenti di lavoro, i quali ben possono presentare un rilevante valore . La Corte territoriale non ha preso in esame il criterio obiettivo del valore della res di per sé considerato e rappresentato da meri documenti di lavoro. Con il terzo motivo, si lamenta, in relazione al capo B , l'erronea interpretazione degli artt. 56 e 624 cod. penumero , nonché il vizio di motivazione. Si tratta, infatti, di tentativo e non di reato consumato perché l'imputato non ha esercitato alcun autonomo potere sulla res, essendo egli stato sempre sotto la sfera di controllo di Falco Fabio, sorvegliante della COOP. Il quarto motivo, infine, afferisce alla violazione dell'art. 625, comma primo, numero 4, cod. penumero , nonché alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel ravvisare la circostanza aggravante della destrezza poiché il Sy. approfittava di un istante di disattenzione della persona offesa , la Corte di appello disattende l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a mente del quale la destrezza si accompagna a particolare abilità, astuzia, avvedutezza, idonee a sorprendere la normale sorveglianza della persona offesa sull'oggetto materiale del furto. Considerato in diritto 1. Fondati sono unicamente i motivi primo e quarto, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. 2. Quanto al primo motivo. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il furto lieve per bisogno è configurabile nei casi in cui la cosa sottratta sia di tenue valore e sia effettivamente destinata a soddisfare un grave ed urgente bisogno ne consegue che, per far degradare l'imputazione da furto comune a furto lieve, non è sufficiente la sussistenza di un generico stato di bisogno o di miseria del colpevole, occorrendo, invece, una situazione di grave ed indilazionabile bisogno alla quale non possa provvedersi se non sottraendo la cosa Sez. 5, numero 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261658 Sez. 2, numero 42375 del 05/10/2012, Michelucci, Rv. 254348 . Fermo il suddetto principio, va altresì precisato che, nell'ordinamento processuale penale, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore Sez. 2, numero 20171 del 07/02/2013, Weng e altro, Rv. 255916 . Ciò detto, il Collegio osserva come, nel caso in esame, la sentenza impugnata non abbia valorizzato la concreta situazione personale e soggettiva rappresentata dall'imputato tossicodipendente e disoccupato , correlata, altresì, all'oggetto della sottrazione un tramezzino oggettivamente rivelatore di un bisogno primario impellente e al suo valore esiguo Euro 4 , limitandosi ad una motivazione del tutto apodittica. 3. Quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, numero 4, cod. penumero , ritenuta con riguardo al capo B di imputazione, deve osservarsi che la stessa è stata erroneamente applicata. In tema di furto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte chiamate a risolvere la questione di diritto se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, primo comma, numero 4, cod. penumero , sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa , hanno stabilito che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res , non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, numero 34090 del 27/04/2017, Quarticelli Rv. 270088 . La sentenza impugnata si riferisce, per l'appunto, ad un istante di disattenzione , erroneamente reputando che il suo approfittamento integri l'aggravante della destrezza. 4. Il secondo motivo è infondato, atteso che la decisione impugnata è del tutto conforme all'orientamento Sez. 4, numero 16218 del 02/04/2019, Belfiore Virginia, Rv. 275582 secondo cui non è configurabile l'attenuante del danno di speciale tenuità nell'ipotesi in cui il reato riguardi dei documenti, in quanto il valore del bene non va identificato in quello dello stampato, ma in quello non determinabile o comunque di non speciale tenuità del documento che lo stampato ha consentito di formare. Va, inoltre, aggiunto che il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, dunque, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res Sez. 4, numero 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 , sicché, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto che, non conoscendosi il contenuto della cartellina, non fosse in alcun modo possibile valutare la lieve entità economica della sottrazione, né essa è desumibile dalla sola circostanza che, come riferito dal Co., la cartella contenesse documenti di lavoro, i quali ben possono presentare un rilevante valore . 5. Parimenti infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, ricorda invero come, nel caso di cui al capo B , si fosse realizzata non solo la sottrazione, intesa come uscita della cosa dalla sfera di controllo dell'avente diritto, ma anche lo spossessamento Sy., infatti, fuggiva per la pubblica via inseguito dal Falco e, se pure per un breve lasso di tempo, conseguiva un autonomo potere sulla cosa. Risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia . Inoltre, ai fini della distinzione tra il reato di furto consumato e quello tentato non hanno rilevanza ne' il criterio spaziale ne' il criterio temporale, sicché è sufficiente, ai fini della consumazione, la sottrazione della cosa alla disponibilità del detentore e il correlativo impossessamento di essa da parte dell'agente, anche per breve lasso di tempo si realizza pertanto l'ipotesi di furto consumato anche se l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva subito dopo la sottrazione a causa del pronto intervento dell'avente diritto o della forza pubblica. Solo se l'intervento di costoro, all'insaputa dell'agente, sia intervenuto, sotto forma di vigilanza, nel corso dell'azione delittuosa, per modo che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per bloccarne l'attività, il furto non potrebbe considerarsi consumato ciò anche se l'agente si fosse impossessato della cosa, giacché non si sarebbe mai potuto realizzare in tali circostanze un autonomo effettivo impossessamento della refurtiva, rimasta sempre nella sfera diretta di controllo e vigilanza dell'offeso [Sez. 5, numero 837 del 3/11/1992 dep. 1993 Zizzo, Rv. 193486]. In definitiva, i giudici del merito hanno adeguatamente qualificato la situazione come in fatto ricostruita, con corretta applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza al proposito. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 cod. penumero anziché ex art. 626 cod. penumero , nonché all'aggravante della destrezza relativamente al capo B , con rinvio, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 624 c.p. anziché art. 626 c.p., nonché all'aggravante della destrezza relativamente al capo B e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso nel resto.