L’onere probatorio del difensore assente per concomitante impegno professionale

L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che lo stesso prospetti l’impedimento non appena conosca la contemporaneità dei diversi impegni, indichi le ragioni che rendono essenziale lo svolgimento della sua funzione in altro procedimento, rappresenti sia l’assenza in tal procedimento di altro difensore sia l’impossibilità di avvalersi di un sostituto.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6392/20, depositata il 18 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159/2011, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all’art. 116 c.d.s. perché depenalizzato e rideterminava la pena inflitta all’imputato per i residui reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato eccependo la nullità della pronuncia di secondo grado che dichiarava l’assenza dell’imputato nonostante questi fosse impossibilitato a comparire per degenza in ospedale e avesse comunicato tale stato. Mentre per la Corte distrettuale avrebbe dovuto fornire ulteriori prove al riguardo. Ed inoltre i Giudici di seconde cure avrebbero errato nel non rinviare l’udienza nonostante l’impedimento anche del difensore impegnato presso il Tribunale in altra udienza non rinviabile e non potendosi nominare sostituti. Impedimento del difensore a comparire in udienza. In particolar modo, con riferimento a quest’ultimo motivo di ricorso, l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420- ter , comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosca la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificatamente le ragioni che rendono essenziale lo svolgimento della sua funzione in altro procedimento, rappresenti l’assenza in tal procedimento di altro difensore, rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. Nel caso in esame, il difensore si è attenuto a tali parametri, adempiendo al proprio onere probatorio, dando anche giustificazione della mancata nomina di un sostituto. A ciò consegue l’annullamento della sentenza con rinvio della causa ad altra sezione della Corte territoriale.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 gennaio – 18 febbraio 2020, n. 6392 Presidente Diotallevi – Relatore Aielli Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Torino con sentenza del 24/10/2018 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta del 28/11/2014, dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 capo 4 , dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 116 C.d.S. perché depenalizzato e rideterminava la pena inflitta a C.G. per i residui reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito capi 1 e 2 della rubrica . 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, il quale eccepisce la nullità della pronuncia di secondo grado avendo la Corte d’appello dichiarato l’assenza dell’imputato nonostante lo stesso fosse impossibilitato a comparire perché degente in ospedale. 3. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza di secondo grado per il mancato rinvio dell’udienza stante l’impedimento del difensore impegnato presso il Tribunale di Salerno in altra udienza, non rinviabile e non potendo questi nominare sostituti processuali. 4. Infine, con il terzo motivo, censura la sentenza impugnata per la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Considerato in diritto Il ricorso è fondato avuto riguardo ai primi due motivi proposti anche se solo con riguardo al secondo si ravvisa un concreto interesse del ricorrente. Il primo motivo, attiene al mancato rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputato, degente in ospedale. Ebbene, a prescindere dalla considerazione, erronea, della Corte di merito circa la mancanza di prova della impossibilità assoluta a comparire dell’imputato, quando questi, in realtà, aveva documentato il suo ricovero e la sua degenza in ospedale senza che a ciò dovesse aggiungersi anche la specificazione del tipo di patologia da cui risultava affetto, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della dimostrazione dell’impedimento assoluto a comparire la certificazione del suo permanente ricovero, deve osservarsi che la Corte d’appello all’udienza del 10/10/2018 disponeva un mero rinvio al 24/10/2018 , senza svolgere alcuna attività processuale incidente sul diritto di difesa, sicché, rispetto a tale motivo, non si ravvisa alcun interesse del ricorrente a dolersi della decisione assunta. È invece fondato il secondo motivo di ricorso che attiene al mancato rinvio dell’udienza del 24/10/2018 dovuto al concomitante impegno professionale del difensore presso il Tribunale di Salerno, in questo caso il Presidente con provvedimento fuori udienza rigettava la richiesta non essendo specificata l’impossibilità del difensore di farsi sostituire a Torino ed il Collegio all’udienza del 24/10/2018, reiterava il rigetto della rinnovata istanza. Ebbene, ritiene il Collegio che la decisione della Corte d’appello, sia errata avuto riguardo al contenuto dell’istanza difensiva. L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter c.p.p., comma 5, a condizione che il difensore a prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni b indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo c rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato d rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Sez. U, n. 4909/2014, dep. 02/02/2015 Rv. 262912 Sez. 3, n. 19458/2014 Rv. 259757 Sez. 6, n. 20130/2015, Rv. 263395 . Nel caso di specie il difensore nel formulare l’istanza si è attenuto a tali parametri, senza che si potesse opinare l’esistenza di un arbitrio da parte dello stesso in ordine al procedimento da privilegiare, ovvero un intento dilatorio dello stesso posto che egli immediatamente indicava anche le ulteriori e ravvicinate date nelle quali poter presenziare. Egli dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, ha adempiuto al proprio onere probatorio, dando giustificazione della mancata nomina di un sostituto, presso il Tribunale di Salerno dove era essenziale presenziare per la centralità dell’istruttoria in corso ed a Torino ove il C. aveva conferito all’avvocato fiduciario, la qualità di procuratore speciale ex art. 589 c.p.p., ai fini della proposizione del concordato ex art. 599 bis c.p.p., in altre parole l’istante ha esplicitato le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - ed il giudicante non le ha apprezzate, limitandosi a rigettare l’istanza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.