Vandalismo di due ragazzini contro un box, confermata l’aggravante della “cosa esposta alla pubblica fede”

Condanna definitiva per due minorenni, colpevoli di danneggiamento e imbrattamento ai danni di un box. Riconosciuta anche l’aggravante dell’aver agito contro una cosa esposta alla pubblica fede. Irrilevante la presenza del proprietario a pochi metri di distanza.

Punibile penalmente il vandalismo compiuto da due ragazzini minorenni, che hanno preso di mira il box di proprietà di un uomo, presente, in quei momenti, nella vicina casa. Logico, secondo i giudici, parlare di danneggiamento e imbrattamento” e di riconoscere l’aggravante delle cose esposte alla pubblica fede”. Cassazione, sentenza n. 6384/20, sezione seconda penale, depositata oggi . Danneggiamento. Concordi i giudici di merito, che ritengono evidenti le responsabilità di due minorenni sotto processo, condannandoli per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento” commesso ai danni di un box di proprietà di un uomo. Il legale dei due ragazzi prova a mettere in discussione la pronuncia di condanna emessa in Appello, puntando in particolare sulla cancellazione dell’aggravante prevista per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede”. A questo proposito, in particolare, viene sottolineato che la stessa parte offesa dichiarò ai carabinieri che era in casa”, quindi a pochi metri dal box, quando udì il frastuono della rottura di un vetro”, frutto del vandalismo in atto. Esposizione. Chiara la linea difensiva sostenere la non configurabilità dell’aggravante” prevista per il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede” alla luce della presenza della persona offesa in casa” durante l’azione compiuta dai due minorenni. Questa visione viene però respinta dai giudici della Cassazione, i quali ribattono che si deve parlare di danneggiamento aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede” quando non è presente il titolare”. Ciò alla luce della semplice considerazione che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla fede pubblica va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all’altrui senso di onestà e di rispetto”. In questa vicenda si è appurato che al momento dei fatti la persona offesa era dentro casa e perciò non poteva essere contemporaneamente dentro il box che, pertanto, era incustodito ed esposto alla pubblica fede”. Da confermare perciò la condanna aggravata per i due ragazzini.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 9 ottobre 2019 – 18 febbraio 2020, n. 6384 Presidente Cervadoro – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 marzo 2018, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bari che condannava Em. An. e Ro. Fr. per il reato continuato di danneggiamento aggravato e imbrattamento commessi in danno di Ni. Fi 2. Em. An. e Ro. Fr., a mezzo del loro difensore e con ricorso congiunto, deducono i seguenti vizi 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 597, comma 1, cod.proc.pen. e all'art. 500, cod.proc.pen. errata applicazione del principio devolutivo e contraddittorietà ed illogicità della motivazione errata applicazione del principio di valutazione delle prove in conseguenza di contestazione e manifesta illogicità della motivazione. A tal proposito si deduce che la Corte di appello ha immotivatamente ritenuto parzialmente inammissibile l'appello, mentre avrebbe dovuto eseguire quel controllo che gli è demandato dalla legge, sottoponendo la sentenza impugnata alla prova di resistenza mediante verifica della capacità della sentenza medesima a sorreggere l'impianto accusatorio senza l'apporto delle testimonianze delle deposizioni della persona offesa, di Da. Gi. Pi., di Ro. Gi. e di Ro. Do 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., in relazione all'art. 635, comma 1 e comma 2 n. 3, cod.pen. art. 625 n. 7, cod.pen. art. 639, cod.pen. erronea applicazione di norme giuridiche e conseguente manifesta illogicità della motivazione. Con riguardo a tale profilo si deduce che la contestazione di aver danneggiato cose di cui al n. 7 dell'art. 625, cod.pen. è erroneamente applicata poiché la stessa parte offesa dinanzi ai CC di Roseto Valfortore dichiarò che era in casa quando udi il frastuono della rottura del vetro . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché si sostanzia in una generica lamentela di erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui risalta la genericità dell'appello, senza mai esporre rilievi critici scrutinabili in sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e non proponibile in Cassazione. La difesa sostiene la non configurabilità dell'aggravante dell'avere commesso il danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, atteso che la configurazione di tale aggravante è esclusa dalla presenza della persona offesa in casa, al momento del fatto. Aggiunge che in assenza di tale aggravante, il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il motivo è manifestamente infondato perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto richiamato anche dal ricorrente, in forza del quale Integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato perché commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poiché al suo interno non è presente il titolare, considerato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto Sez. 2, Sentenza n. 51438 del 20/10/2017, Goffi, Rv. 271332 . La Corte di appello, infatti, ha ritenuto sussistente l'aggravante osservando che la persona offesa al momento dei fatti era dentro casa e, perciò, non poteva essere contemporaneamente dentro il box che, pertanto, era incustodito ed esposto alla pubblica fede. Le ragioni della Corte di appello, per un verso, non sono state fatte oggetto di rilievi critici della difesa che anzi, ha confermato che la persona offesa si trovava in casa al momento del fatto per altro verso, costituiscono una valutazione di fatto che -priva di vizi logici o di contraddittorietà- non è sindacabile in cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.