In quali circostanze è possibile procedere in assenza dell’imputato?

È possibile procedere in assenza dell’imputato quando egli abbia espressamente rinunciato alla comparizione, abbia dichiarato o eletto domicilio, sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, abbia nominato un difensore d’ufficio, abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza a conoscenza del procedimento o di atti dello stesso. Queste condizioni devono essere attestate nel verbale dell’udienza ove viene dichiarata l’assenza dell’imputato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6213/20 depositata il 17 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello, confermando quanto deciso dal Tribunale, riteneva l’imputato responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Avverso la pronuncia l’imputato propone ricorso in Cassazione lamentando violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti e degli atti successivi. Infatti, rileva il ricorrente, al decreto non è stato allegato il verbale di vane ricerche e neppure i luoghi ove le ricerche sono state effettuate. Lamenta inoltre l’imputato che l’eccezione è stata respinta nella sentenza impugnata sulla base della dichiarazione di assenza dell’imputato in apertura del dibattimento di primo grado, pronunciata illegittimamente, a fronte dell’emissione del decreto di irreperibilità, in luogo della sospensione del procedimento in mancanza di elementi indicativi di una sua volontaria sottrazione al giudizio. Assenza. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, rileva che la Corte d’Appello ha dato atto che alla prima udienza dibattimentale l’imputato era stato dichiarato assente. L’art. 420- bis c.p.p. consente che si proceda in assenza dell’imputato quando si realizzi taluna delle condizioni indicate nelle circostanze per le quali l’imputato abbia espressamente rinunciato alla comparizione, abbia dichiarato o eletto domicilio, sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, abbia nominato un difensore d’ufficio, abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza a conoscenza del procedimento o di atti dello stesso. Osservano i Giudici che nel verbale dell’udienza ove veniva dichiarata l’assenza non risulta attestata alcuna di dette condizioni, posto che la dichiarazione è stata giustificata solo con riferimento all’emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato. Rilevano i Giudice che, ex art. 420- quater c.p.p., difettando nel caso di specie le condizioni richieste, il dibattimento di primo grado doveva essere rinviato disponendo la notifica dell’avviso di fissazione della nuova udienza personalmente all’imputato. L’impossibilità della quale avrebbe imposto di sospendere il processo. Il fatto che il procedimento sia stato proseguito nonostante l’assenza dell’imputato, integra ex art. 604, comma 5- bis, c.p.p., una causa di nullità che investe non solo la sentenza impugnata, ma anche quella di primo grado. Pertanto, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone che gli atti siano trasmessi la Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 gennaio – 17 febbraio 2020, n. 6213 Presidente Sabeone – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. N.S. ricorre avverso la sentenza del 20 marzo 2019 con la quale la Corte di appello di Catania, confermando la sentenza del Tribunale di Catania del 24 aprile 2015, riteneva il N. responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, commesso fino all’ omissis in danno dell’Enel manomettendo il contatore che erogava l’energia al veicolo sul quale il N. gestiva un esercizio di vendita ambulante di generi alimentari. 2. Il ricorrente propone tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sul rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti del N. e degli atti successivi, e in particolare che - non era allegato al decreto il verbale di vane ricerche e non risultano pertanto i luoghi ove le ricerche venivano effettuate, e segnatamente se l’imputato sia stato ricercato nel luogo di lavoro presso il veicolo parcheggiato alla via omissis ove lo stesso svolge tuttora l’attività lavorativa alla quale era collegata l’utenza, oggetto di concessione di suolo pubblico - l’eccezione era respinta nella sentenza impugnata sulla base della dichiarazione di assenza dell’imputato in apertura del dibattimento di primo grado, pronunciata illegittimamente, a fronte dell’emissione del decreto di irreperibilità, in luogo della sospensione del procedimento in mancanza di elementi indicativi di una volontaria sottrazione del N. al giudizio. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio motivazionale sull’affermazione di responsabilità, dichiarata in presenza di un ragionevole dubbio sull’identità dell’autore della sottrazione nel momento in cui il tecnico accertatore dell’Enel non poteva escludere che il contatore manomesso servisse anche altre utenze. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge sul diniego della sospensione condizionale della pena, motivato con riferimento a precedenti penali non ostativi in quanto costituiti da condanne risalenti per fatti di lieve entità in ordine ai quali erano state irrogate pene pecuniarie di importo contenuto. Considerato in diritto Il primo motivo dedotto dal ricorrente è fondato con riguardo alla eccepita nullità del giudizio di primo grado e degli atti successivi. Non essendo in discussione, in quanto attestato nella stessa sentenza impugnata, che nei confronti dell’imputato veniva emesso in primo grado decreto di irreperibilità, l’eccezione di nullità di detto decreto, proposta con l’appello e reiterata nel ricorso con riguardo alla mancata allegazione al decreto del verbale di vane ricerche ed alla conseguente impossibilità di verificare i luoghi ove le ricerche erano state effettuate, è generica ove non è specificamente dedotta alcuna omissione nello svolgimento di tali ricerche, limitandosi il ricorrente a lamentare l’indisponibilità del verbale, la cui allegazione, come osservato dalla Corte territoriale senza che alcun rilievo contrario sia presente sul punto nel ricorso, non costituisce condizione di validità del verbale stesso. La Corte di appello, tuttavia, dava atto che alla prima udienza dibattimentale l’imputato irreperibile veniva dichiarato assente. Orbene, l’art. 420-bis c.p.p., commi 1 e 2, consente che si proceda in assenza dell’imputato ove si realizzi taluna delle condizioni indicate nelle circostanze per le quali l’imputato abbia espressamente rinunciato alla comparizione, abbia dichiarato o eletto domicilio, sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare, abbia nominato un difensore di ufficio, abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza ovvero risulti comunque con certezza a conoscenza del procedimento oppure si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti dello stesso. Nel verbale dell’udienza, alla quale l’assenza veniva dichiarata, non risulta attestata alcuna di dette condizioni essendovi anzi giustificata la dichiarazione con il solo riferimento all’emissione del decreto di irreperibilità dell’imputato, all’evidenza incompatibile con le condizioni di cui si è detto, tanto da rendere inoperante la deroga all’applicazione dell’istituto dell’assenza prevista dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità Sez. 5, n. 37190 del 08/03/2017, Scalzo, Rv. 270720 . Ne segue che, ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p., comma 1, difettando le condizioni di cui sopra, il dibattimento di primo grado doveva essere rinviato disponendo la notifica dell’avviso di fissazione della nuova udienza personalmente all’imputato l’impossibilità della quale avrebbe imposto, secondo la successiva previsione del comma 2 dell’articolo citato, la sospensione del processo. La prosecuzione del procedimento in esame in assenza dell’imputato, in luogo della procedura appena descritta, integra, come espressamente disposto dall’art. 604 c.p.p., comma 5-bis, una causa di nullità che investe non solo la sentenza impugnata, ma anche quella di primo grado le quali devono pertanto essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.