Beccata nell’atrio della palazzina dove abita: condanna per evasione

Nessuna giustificazione per una donna tradita dal controllo effettuato dai carabinieri, che l’hanno vista mentre stazionava nell’atrio del palazzo. Inutile la sua decisione di rientrare precipitosamente in casa. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di condotta inoffensiva.

Basta uscire dalla propria casa e scendere nell’atrio del palazzo per beccarsi una condanna per evasione”. Definitiva perciò la condanna di una donna che, costretta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa dai carabinieri fuori dalla propria abitazione Cassazione, sentenza n. 3478/20, sez. VI Penale, depositata oggi . Atrio. Scenario della vicenda è la provincia siciliana. Lì una donna, costretta agli arresti domiciliari, viene beccata dai carabinieri mentre si aggira nell’atrio del palazzo dove è collocata – al secondo piano – la sua abitazione cerca di rientrare subito in casa ma questa azione non le evita il processo. Per i Giudici di merito l’episodio è sufficiente per una condanna per il reato di evasione”, essendosi la donna allontanata arbitrariamente dall’appartamento in cui era collocata agli arresti domiciliari”. Il legale prova a ridimensionare in Cassazione la condotta della propria cliente. In particolare, egli sottolinea che la donna è rimasta all’interno del perimetro dello stabile in cui abitava, tenendo un contegno che non rendeva maggiormente difficoltosa la vigilanza” da parte delle forze dell’ordine, e difatti, aggiunge il legale, i carabinieri scorsero immediatamente la donna”. Chiaro l’obiettivo dell’avvocato dimostrare l’inoffensività della condotta” tenuta dalla sua cliente. Violazione. Per i Giudici della Cassazione, però, è assolutamente corretta l’ottica adottata in Appello. Ciò perché qualsiasi allontanamento volontario dal luogo degli arresti domiciliari, in mancanza di previa autorizzazione da parte della competente autorità giudiziaria” è sufficiente per parlare di evasione”, anche se, aggiungono i magistrati, l’allontanamento è realizzato per presentarsi alla polizia giudiziaria per chiedere di essere ricondotto in carcere”. Irrilevanti, quindi, i dettagli relativi a durata o distanza dello spostamento, e motivi dell’allontanamento”. Per il reato di evasione”, difatti, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione”. Applicando questi principi non vi sono dubbi sulla colpevolezza della donna, che fu sorpresa a stazionare nell’atrio della palazzina” dove era collocata la sua abitazione, e, alla vista dei carabinieri, si allontanò per rientrare precipitosamente in casa”. Inutile, infine, la giustificazione addotta per l’uscita dall’appartamento, cioè un appuntamento con un’amica per ricevere un pacchetto di sigarette”.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 settembre 2019 – 28 gennaio 2020, n. 3478 Presidente Tronci – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 510/2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Marsala a Ta. Ca. ex art. 385, commi 1 e 3 cod. pen. per essersi arbitrariamente allontanata dalla abitazione in cui era collocata agli arresti domiciliari per aggravamento della misura cautelare. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ca., si chiede l'annullamento della sentenza deducendo erronea applicazione della legge, vizio della motivazione e travisamento della prova per avere trascurato che la ricorrente rimase all'interno del perimetro dello stabile in cui abitava, con un contegno che non rendeva maggiormente difficoltosa la vigilanza da parte delle autorità preposte - tanto che i Carabinieri la scorsero immediatamente - così venendo meno l'offensività della condotta. Considerato in diritto 1. Qualsiasi volontario allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, in mancanza di previa autorizzazione da parte della competente Autorità giudiziaria - persino per presentarsi alla Polizia giudiziaria per chiedere di essere ricondotto in carcere - integra il reato ex art. 385 cod. pen., perché lede l'interesse, protetto dalla norma incriminatrice, al rispetto dell'autorità delle decisioni giudiziarie, né rilevano, in senso contrario, la durata o la distanza dello spostamento, o i motivi alla base della determinazione del soggetto agente nel reato di evasione dagli arresti domiciliari, il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione ex multis Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Rv. 274295 Sez. 6, n. 8614 del 25/02/2016 . 2. Nel caso in esame, la ricorrente fu sorpresa a stazionare nell'atrio della palazzina al secondo piano della quale sta la sua abitazione e, alla vista dei Carabinieri, si allontanò per rientrare precipitosamente in casa, poi spiegando -come la Corte d'appello ha puntualmente considerato - che se ne era allontanata per ricevere un pacchetto di sigarette da un'amica. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ravvisato il reato ex art. 385 cod. pen. e il ricorso risulta manifestamente infondato. 3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende