Se l’imputato nomina un altro difensore prima della proposizione dell’atto d’appello…

Ove la nomina del difensore sia effettuata dall’imputato per la proposizione dell’impugnazione, essa vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico. La nomina è legittima e il gravame da questi presentato è ammissibile.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 2222/20, depositata il 21 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame proposto nell’interesse dell’imputata poiché si rilevava che l’atto di appello era stato presentato da un difensore fiduciario, nominato per la fase di gravame senza però espressa revoca dei difensori, sempre fiduciari, che l’avevano assistita in primo grado, pertanto, con violazione dell’art. 96, comma 1, c.p.p. e difetto di legittimazione a proporre impugnazione da parte del terzo mandatario. L’imputata propone così ricorso in Cassazione. La nomina dei difensori. L’art. 96, comma 1, c.p.p. dispone che l’imputato può nominare non più di due difensori di fiducia. Per l’art. 24 disp. att. c.p.p., la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle precedenti nomine che risultano in eccedenza rispetto alla disposizione di cui al detto art. 96. Inoltre, l’art. 571, comma 3, c.p.p. stabilisce che l’impugnazione può essere proposta dal difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero dal difensore nominato a tal fine. Con riferimento a questo ultimo articolo, la S.C. ha affermato che la suddetta congiunzione alternativa ovvero” rende chiaro che la seconda disposizione sia in contrapposizione alla prima. Del resto, ove la nomina del difensore sia effettuata dall’imputato per la proposizione dell’impugnazione, essa vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico, risultando quindi legittima e ammissibile il gravame da esso presentato, e tale nuovo legale assume la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento. E ciò è avvenuto nel caso in esame, dove l’imputata ha nominato un avvocato prima della proposizione dell’atto di appello conferendogli il potere di impugnare sentenze e ordinanze nei casi previsti dalla legge, con l’effetto di revocare implicitamente la nomina dei precedenti avvocati di fiducia. Pertanto, il ricorso è accolto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 dicembre 2019 – 21 gennaio 2020, n. 2222 Presidente Andreazza – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10/5/2019, la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di G.S. avverso la pronuncia emessa il 3/4/2018 dal Tribunale di Livorno il Collegio rilevava che l’atto di appello era stato presentato da un difensore fiduciario, Avv. Alessandro Bonni, nominato per la fase di gravame senza un’espressa revoca dei difensori - parimenti fiduciari - che avevano assistito l’imputata in primo grado, Avv. Ti Graziano Aniello ed Andrea Paesano, con violazione, pertanto, dell’art. 96 c.p.p., comma 1, e difetto di legittimazione a proporre impugnazione da parte del terzo nominato. 2. Propone ricorso per cassazione la G. , a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unica doglianza - la falsa applicazione dell’art. 96, comma 1, citato, in relazione all’art. 24 disp. att. c.p.p. Premesso che l’Avv. Bonni sarebbe stato nominato con facoltà di impugnare sentenze ed ordinanze nei casi previsti dalla legge , il Collegio di appello non avrebbe fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 12165 del 2011, che - perfettamente applicabile al caso in esame - renderebbe evidente la revoca implicita dei precedenti difensori i quali, peraltro, non avrebbero proposto appello , in uno con la nomina del nuovo legale. Con requisitoria scritta del 29/10/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato. 4. L’art. 96 c.p.p., comma 1, stabilisce che l’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia a norma dell’art. 24 disp. att. c.p.p., poi, la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 relativo alle altre parti private e 101 del codice relativo alla persona offesa . 5. Queste disposizioni, che fondano l’ordinanza impugnata, debbono esser peraltro esaminate alla luce di un’altra norma quì di interesse - l’art. 571 c.p.p., comma 3, Impugnazione dell’imputato - in forza della quale l’impugnazione può essere proposta dal difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento, ovvero dal difensore nominato a tal fine. 6. Ebbene, l’interferenza tra queste previsioni è stata analizzata dal Supremo Consesso di questa Corte Sez. U., n. 12164 del 15/12/2011, Di Cecca, Rv. 252027 , con una pronuncia richiamata anche dalla ricorrente e con considerazioni qui da ribadire, poiché decisive per la soluzione della presente impugnazione. 7. In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato, con riguardo all’ultima norma richiamata, che la congiunzione alternativa ovvero che separa le due situazioni rende chiaro che la seconda sia in contrapposizione alla prima. Ciò del resto è logicamente ricavabile dalla considerazione che, una volta ammessa la facoltà di impugnazione in capo al difensore per conto dell’imputato, non sarebbe stato necessario specificare che l’atto di impugnazione possa essere effettuato dal patrono a tal fine nominato la puntualizzazione esprime la intenzione del legislatore di attribuzione prioritaria, al legale nominato per la proposizione della impugnazione, dell’ufficio difensivo, pur nella ipotesi in cui l’imputato sia già assistito da due difensori. 8. Quindi, da un lato, in genere, la nomina effettuata da una parte privata di altro difensore in eccedenza rispetto alla precedenti due, al massimo, per l’imputato, ex art. 96 c.p.p., comma 1 uno, ex artt. 100 e 101 c.p.p., per le altre parti private , non accompagnata dalla revoca prevista dall’art. 24 disp. att. c.p.p., è inidonea ad attribuire al terzo legale la qualità di difensore. Dall’altro lato, ove tale nomina sia effettuata dall’imputato al fine della proposizione della impugnazione, essa vale a conferire al nuovo difensore il relativo incarico consegue che non solo è legittima e, quindi, ammissibile l’impugnazione da esso presentata, ma che tale nuovo legale viene con ciò stesso ad assumere la qualità di difensore per il prosieguo del procedimento, non essendo prevista dal nostro ordinamento una investitura del difensore per un singolo atto. La natura di regola speciale della previsione in questione rispetto a quella generale di cui all’art. 24 disp. att. c.p.p., trova agevole e razionale spiegazione nella particolare significatività e importanza dell’atto di impugnazione, momento topico del procedimento, e nella considerazione che nella fattispecie in esame non si tratta di nuova nomina genericamente in esubero a quelle precedenti, ma della investitura di un ufficio difensivo specificamente e strutturalmente orientata dall’imputato alla proposizione di tale atto . 9. Logica ricaduta di quanto sopra osservato - hanno concluso le Sezioni Unite - è che la nomina di un difensore per la impugnazione implica, in assenza di specifiche manifestazioni di volontà dell’imputato, la revoca di entrambi i precedenti legali eventualmente nominati con le conseguenti applicazioni in tema di avvisi e di partecipazione al giudizio di impugnazione e alle fasi e gradi successivi , in mancanza di un criterio normativo per stabilire quale dei due debba intendersi revocato. Ciò, peraltro, salvo che i due precedenti difensori abbiano già proposto l’impugnazione prima del nuovo legale infatti, non vi possono essere tre distinti atti di gravame dei difensori, perché la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai due precedenti consuma quella del terzo. E, non potendo l’ultimo legale proporre impugnazione, la sua nomina stessa resta priva di efficacia a meno che l’imputato non provveda a norma dell’art. 24 disp. att. c.p.p. . 10. Tanto premesso in termini generali, osserva il Collegio che tali principi ben possono esser applicati anche al caso in esame. Nel quale, in particolare, la ricorrente ha nominato l’Avv. Bonni prima della proposizione dell’atto di appello la relativa nomina è allegata al gravame , conferendogli - tra l’altro - il potere di impugnare sentenze e ordinanze nei casi previsti dalle legge. Con l’effetto di revocare implicitamente la nomina dei precedenti legali fiduciari, dei quali, peraltro, non consta una precedente proposizione di autonomo gravame avverso la stessa sentenza di primo grado. 11. L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Firenze.