Imprenditore agricolo non versa l’IVA pur di garantire l’alimentazione degli animali: condannato

In tema di omesso versamento IVA, la configurabilità della causa di forza maggiore ostativa al versamento richiede la sussistenza di fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1431/20, depositata il 15 gennaio. Il fatto. La Corte d’Appello di Torino confermava la condanna di prime cure per un imputato accusato di omesso versamento IVA per l’anno 2010, mentre veniva assolto dal medesimo reato contestatogli per l’anno successivo. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, per quanto d’interesse, l’assenza dell’elemento soggettivo del reato. L’inadempimento sarebbe a suo dire da ricondurre a forza maggiore dovuta ad un aumento dei costi dell’attività di allevamento del bestiame in particolare per i costi di alimentazione . Si duole inoltre il ricorrente della violazione di legge in relazione ala confisca per equivalente disposta a suo carico senza previa verifica della possibilità di confisca diretta nei confronti della società. Forza maggiore. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta immune da vizi nell’aver riconosciuto la responsabilità del ricorrente per l’omesso versamento IVA e nell’aver escluso la sussistenza di una causa di forza maggiore perché l’imprenditore aveva scelto di adempiere altri oneri non fiscali, come da egli stesso sostenuto. Sul punto, viene richiamato il principio secondo cui in tema di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico . Confisca. Quanto alla seconda censura, la Corte afferma che è legittima la confisca per equivalente disposta sui beni personali del ricorrente in quanto, laddove si proceda per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, secondo la costante giurisprudenza, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla condisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui lo stesso soggetto non abbia fornito la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 ottobre 2019 – 15 gennaio 2020, n. 1431 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Torino con sentenza del 28 gennaio 2019 confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 22 giugno 2016 che aveva condannato C.F. alla pena di mesi 5 di reclusione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche relativamente al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per l’anno di imposta 2010 imposta evasa di Euro 424.285,00 l’imputato invece era assolto dal reato contestatogli al capo 2 di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, per l’anno di imposta 2011, per non aver commesso il fatto . 2. L’imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Violazione di legge. Mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Nessuna scelta consapevole di proseguire nell’attività di impresa e di destinare risorse ad altri impegni è stata effettuata dal ricorrente, come invece sostenuto nella motivazione della sentenza impugnata. I conti economici della società il Follone di C.A. s.s. , come interpretati dalla consulente M.M. , hanno evidenziato come il costo del latte sia raddoppiato latte utilizzato dalla società per l’allevamento dei bovini comportando in tal modo un esborso di milioni di Euro che ha portato la società ad evadere le imposte impossibilità di pagare, forza maggiore . Non vi è stata, quindi, nessuna scelta consapevole ma un doveroso proseguimento nell’alimentazione degli animali, con l’omissione del pagamento dell’IVA. Non è stato, inoltre, valorizzato il sacrificio personale del ricorrente che si è indebitato personalmente con un parziale pagamento rateale delle imposte. Infine, il nuovo amministratore succeduto al ricorrente per l’annualità del 2011 inizialmente contestata al ricorrente è stato assolto per il riconoscimento della forza maggiore Tribunale di Ivrea sentenza n. 254 del 16 marzo 2018 . 2. 2. Violazione di legge L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p.p. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato, senza previa verifica della possibilità della confisca diretta nei confronti della società. Manca la motivazione sulla possibilità della confisca diretta a carico della società, beneficiaria dell’omesso versamento dell’IVA. Nulla si dice nella motivazione della sentenza sull’eventuale presenza nelle casse della società delle somme evase. Nessuna indagine sulla capienza del patrimonio della società risulta compiuta dalla sentenza, che ha disposto la confisca per equivalente. La somma evasa non è mai entrata nel patrimonio del ricorrente e, infatti, egli si è dimesso dalla carica di amministratore l’anno successivo. L’assenza di motivazione sul patrimonio aziendale e del profitto del reato rende la confisca per equivalente disposta in modo illegittimo, assolutamente non motivata. Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché, valutato nel suo complesso, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . 4. La Corte di appello e il Giudice di primo grado, in doppia conforme ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, rilevando l’omesso versamento della somma di Euro 424,285,00 di IVA e l’inadempimento non risultava derivante da forza maggiore perché l’imprenditore aveva optato per l’assolvimento di altri oneri diversi da quelli fiscali come sostenuto anche nel ricorso in cassazione da parte dell’imputato. La Corte di appello sul punto ha fatto corretta applicazione di quanto sostenuto da questa Corte di legittimità In tema omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 26312801 . Nel caso in giudizio la Corte di appello ha correttamente rilevato come la crisi non è derivata da fatti imprevedibili ma da una normale gestione aziendale protratta per un lasso di tempo considerevole, con scelte imprenditoriali di destinazione delle risorse ad altri fini e non al versamento dell’imposta. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata come nel nostro caso. L’assoluzione dell’amministratore che è subentrato al ricorrente non è rilevante, per l’autonomia dei due giudizi. Inoltre la sentenza di assoluzione viene richiamata in modo alquanto generico. 4. Per i beni personali del ricorrente è legittima la confisca per equivalente, come ritenuto da questa Corte di Cassazione Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015 dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 265158 . Nel nostro caso nessuna prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica è stata fornita dal ricorrente, sia davanti ai giudici di merito e sia sotto il profilo dell’allegazione di elementi contenuti negli atti e non valutati dai giudici della cautela nel ricorso in cassazione nel ricorso ci si limita a richiamare la giurisprudenza della Corte, reiterando le tesi sostenute davanti alla Corte di appello. Infatti nell’ipotesi di confisca per equivalente con riferimento ai reati fiscali, il sequestro e poi la confisca a carico del rappresentante della persona giuridica, indagato risultano legittime se l’indagato non fornisce prova della concreta esistenza dei beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta e, in sede di legittimità è necessario indicare specificamente gli atti processuali dai quali risultava reperibile presso la persona giuridica il profitto del reato vedi espressamente Cass., 3 sez. n. 2242/2017 . Cosa diversa, e del resto irrilevante, è la disponibilità patrimoniale della società. Infatti i beni della società devono riguardare la confisca diretta, non essendo possibile relativamente al patrimonio della società il sequestro per equivalente. Su quest’aspetto la decisione impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, e con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione rileva, come è stata disposta la confisca per un valore corrispondente all’imposta evasa. In linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10561/2014 è possibile procedere alla confisca per equivalente nei confronti dell’imputato persona fisica solo qualora sia impossibile individuare il profitto diretto in capo all’ente, reale beneficiario del risparmio di imposta quale profitto del reato . Nel ricorso per Cassazione nulla si contesta su questi punti, limitandosi il ricorrente a ribadire la possibile capienza del patrimonio della società, senza indicare però specificamente la rinvenibilità presso la società del denaro o di altri beni fungibili o altri beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario in accertamento confisca diretta e non per equivalente . 4.1. Infatti nei confronti della società solo la confisca diretta risulta possibile Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nel caso in cui dallo stesso soggetto non sia stata fornita la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015 dep. 26/10/2015, Klein, Rv. 26515801 nello stesso senso vedi anche Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016 dep. 28/09/2016, D’Agostino, Rv. 26858701. In senso parzialmente diverso vedi Sez. 3, n. 35330 del 21/06/2016 dep. 23/08/2016, Nardelli, Rv. 26764901 . Ciò in quanto l’art. 322-ter c.p., richiamato dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, stabilisce che, per procedere, nel corso del procedimento penale, al sequestro finalizzato alla confisca di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato, è necessario l’accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità di sequestrare in via diretta i beni che costituiscono il profitto del reato stesso, quindi si può procedere a porre il vincolo preventivo, su beni diversi per un valore corrispondente, solo ove sia impossibile sottoporre a sequestro i beni che si identificano con il prezzo o il profitto del reato. In proposito, va ricordato come la Corte, a sezioni Unite, abbia ribadito che il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436 e che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, il sequestro delle somme, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificato come sequestro cd. diretto e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto del vincolo preventivo e il reato. Le Sezioni Unite della Corte hanno in precedenza anche affermato come sia consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto o beni direttamente riconducibili al profitto sia rimasto nella disponibilità della persona giuridica. In siffatto caso, ossia solo quando sia possibile nei confronti della società il sequestro cd. diretto del profitto di reato tributario, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi a vantaggio della società, che non può considerarsi, in questo caso, terza estranea al reato Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 . Ne deriva che, quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non è possibile nei confronti della società, non è di conseguenza consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio sempre Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 . La ragione di ciò scaturisce dal fatto che i reati tributari non sono ricompresi ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nella lista di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica. Tuttavia l’impossibilità del sequestro del profitto del reato sequestro cd. diretto o in forma specifica può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato. È stato anche sottolineato che la fase della ricerca del profitto cd. diretto si esaurisce inevitabilmente nel periodo coincidente con la fase genetica della cautela reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, perché il sequestro per equivalente nei confronti dell’autore del reato, e soprattutto il suo mantenimento, supera la questione della reperibilità del profitto diretto da parte della persona giuridica in quanto l’aggressione dei beni per equivalente postula l’impossibilità genetica o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di ricorrere al sequestro diretto. Nel nostro caso, come sopra visto, il ricorrente non indica la presenza nel patrimonio della società di denaro o di altri beni fungibili o altri beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario, ma solo la capienza del patrimonio sociale, che non risulta sufficiente per l’esclusione del sequestro per equivalente dei suoi beni. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.