Evade nuovamente i domiciliari, la Cassazione esclude la particolare tenuità del fatto

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 1213/20 depositata il 14 gennaio. Il caso. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha assolto l’imputato, evaso mentre si trovava agli arresti domiciliari, riconoscendogli la causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p Secondo il Procuratore, il Giudice ha omesso di rilevare la causa ostativa prevista al terzo comma del medesimo articolo, quale l’ipotesi di comportamento abituale sotto il profilo della commissione di più reati della stessa indole. Causa ostativa. Nell’affermare la fondatezza del ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame . Inoltre, ai fini della valutazione del presupposto indicato , continua la Corte, il giudice può apprezzare, non solo decisioni di condanna irrevocabili ovvero illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche reati in precedenza non ritenuti punibili in base all’articolo sopra citato. Oltretutto, la Suprema Corte ha di recente affermato che la recidiva non può costituire ex se la preclusione cui è riferimento l’art. 131- bis , comma 3, c.p., nell’ipotesi in cui i procedimenti della stessa indole non siano almeno due . Tale principio, affermano gli Ermellini, non consente di superare il dato connesso all’esistenza di due precedenti condanne passate in giudicato per lo stesso delitto di evasione, che costituisce ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità , in quanto corrispondente al comportamento abituale ritenuto ostativo per l’operatività dell’art. 131- bis , comma 3, c.p

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 novembre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 1213 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per saltum avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha assolto l’imputato D.B.F. per il reato di cui all’art. 385 c.p., riconoscendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p D.B.F. era accusato di essersi allontanato dalla propria abitazione mentre si trovava agli arresti domiciliari in quanto, pur autorizzato in tale orario a recarsi presso un centro di fisioterapia, non si presentava reato aggravato con recidiva reiterata e specifica, in omissis . 2. Il Procuratore generale ricorrente deduce un unico ed articolato motivo nel quale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente applicato l’art. 131 bis c.p., non rilevando la causa ostativa prevista dall’art. 131 bis c.p., comma 3, in ipotesi di comportamento abituale sotto il profilo della commissione di più reati della stessa indole. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, circostanza che impone annullamento con rinvio della sentenza. 2. Costituisce ius receptum, in considerazione della decisione di questa Corte nel suo massimo consesso, che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. Questa Corte ha avuto modo, altresì, di rilevare che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può apprezzare, non solo decisioni di condanna irrevocabili ovvero illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Girasoli, Rv. 267262 , ma anche reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis c.p. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 . Sotto altro profilo si è invece ritenuto non essere rilevante la mera presenza di denunce nei confronti dell’imputato o di precedenti di polizia , di cui si ignora la sorte, gravando sul giudicante la specifica verifica dell’esito di tali segnalazioni onde poterne inferire l’esistenza di concreti elementi idonei a dimostrare l’abitualità del comportamento dell’imputato Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Ben Brahim Ouissem, Rv. 274274 . 3. Ampia nozione di più procedimenti penali , quella sopra evidenziata, che consente di precludere il beneficio dell’istituto introdotto con il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in favore di soggetti che abbiano subito condanne almeno due per reati della stessa indole passate in giudicato, palesandosi in verità indifferente il dato connesso all’epoca in cui tali pronunce sano state adottate. Datazione, invero, che se può essere determinante ai fini dell’apprezzamento del distinto profilo connesso all’applicazione della recidiva Sez. 6, n. 34670 del 28/06/2016, Cascone, Rv. 267685 , nessun concreto riflesso può avere in ordine ai requisiti che, a mente dell’art. 131 bis c.p., comma 3, costituiscono impedimenti all’operatività dell’istituto deflattivo. 4. Fallace, allora, risulta il riferimento del Tribunale a principi che sarebbero stati espressi da questa Corte secondo cui indifferenti risulterebbero i plurimi precedenti penali ai fini dell’applicazione dell’istituto disciplinato dall’art. 131 bis c.p In realtà questa Corte, in ipotesi niente affatto sovrapponibile a quella sottoposta a scrutinio, ha rilevato che la recidiva non possa costituire ex se la preclusione cui è riferimento al comma 3, della citata norma, nell’ipotesi in cui i procedimenti della stessa indole non siano almeno due principio che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi. Principio di diritto, quello sopra espresso, che non consente, pertanto, di superare il dato connesso all’esistenza di due precedenti condanne passate in giudicato per lo stesso delitto di evasione e non costituenti semplicemente plurimi precedenti , evenienza che costituisce ostacolo all’applicazione della causa di non punibilità in quanto corrispondente proprio al comportamento abituale individuato come ostativo per l’operatività dell’istituto ex art. 131 bis c.p., comma 3. 5. Da quanto sopra consegue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.