Lesioni personali: accompagnare la persona offesa al pronto soccorso non è sufficiente per l’assoluzione

Ai fini della configurabilità della particolare tenuità del fatto, quale causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., non assume alcuna rilevanza la condotta successiva al fatto. Viene dunque annullata la sentenza di assoluzione di un imputato che aveva accompagnato al pronto soccorso la persona offesa dopo averla spinta cagionandole la frattura dello zigomo e della mandibola.

Il caso. Lo ha affermato la Corte di legittimità con la sentenza n. 660/20, depositata il 10 gennaio, decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso l’assoluzione di un imputato per particolare tenuità del fatto. Dalla ricostruzione della vicenda era emerso che l’uomo, accusato di lesioni personali, aveva dato una spinta alla persona offesa che, cadendo, aveva riportato la frattura di uno zigomo e di una parte del seno mascellare, lesioni guarite in 30 giorni. Il ricorrente lamenta la mancanza di una valutazione complessiva della condotta ai fini dell’applicazione dell’art. 131- bis c.p. essendosi il giudice di merito limitato ad apprezzare come elemento positivo il solo fatto che l’imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso dopo l’evento. Il Collegio ritiene fondato il ricorso. Le Sezioni Unite sentenza n. 13681/16 hanno già avuto modo di precisare che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo . Il giudizio sulla tenuità offensiva non riguarda dunque la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica ma la valutazione del livello di aggressione al bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell’attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza”, l’incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione . In conclusione, precisando che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. non rileva la condotta post delictum , la Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 2 dicembre 2019 – 10 gennaio 2020, n. 660 Presidente Bruno – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha assolto, per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., C.R. dal reato di lesioni personali, allo stesso ascritte per aver dato una spinta a M.S. , la quale, cadendo, riportava la frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro , malattia guarita in trenta giorni. 2. Con l’unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe svolto una valutazione complessiva della condotta, che ha prodotto un danno certo non esiguo, limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l’imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dopo una ricostruzione del fatto e una premessa di carattere introduttivo, il Tribunale riconosce la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all’evento . La decisione è errata. 2.1 Anzitutto essa non è rispondente all’insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . In alti termini, il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica non riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l’identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell’attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza , l’incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit. . Il Tribunale ha omesso del tutto di compiere tale valutazione ha completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l’entità del danno e del pericolo che pure, nella illustrazione del fatto, risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia frattura dello zigomo e della mascella , guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa che si colloca in prossimità della cornice superiore dell’art. 582 c.p 2.2 In secondo luogo va rammentato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non rileva la condotta post delictum Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, Gallorini, Rv. 272249 . Ergo la pronuncia in esame, nell’assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall’imputato dopo la consumazione del reato l’aver accompagnato la moglie al pronto soccorso , viola il precetto dell’art. 131-bis c.p. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui all’art. 133 c.p., comma 1, restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma 2. 3. Discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado. Il legame familiare tra parti impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.