Si può applicare la confisca anche se manca il precedente provvedimento cautelare di sequestro

Il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della specifica individuazione dei beni da apprendere.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 225/20, depositata l’8 gennaio è chiamata ad intervenire in una controversia relativa alla condanna alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione da parte del Tribunale nel precedente grado di giudizio, dell’imputato per aver evaso l’imposta ai fini IRES e ai fini IVA nell’anno 2012. Avverso tale decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello propone ricorso per cassazione rilevando che non sia stata applicata la confisca per equivalente dei beni costituenti profitto del reato di cui sopra. Applicazione della confisca da parte del giudice della cognizione. Costituisce orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché vi sia la normativa che lo consenta o lo imponga, a prescindere dall’eventualità che, vista l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti che gli sono propri. Infatti, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondete al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della specifica individuazione dei beni da ottenere. Il giudice deve solo indicare l’importo complessivo da sequestrare, poiché l’individuazione dei beni da apprendere è riservata alla fase esecutiva demandata al PM. Sulla base di ciò, poiché la sentenza impugnata non si è adeguata a quanto riportato, essa deve essere annullata con rinvio alla Corte territoriale, limitatamente alla statuizione della confisca.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 novembre 2019 – 8 gennaio 2020, n. 225 Presidente Sarno – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pesaro, con sentenza resa in data 15.02.2019, ha dichiarato P.S. responsabile dei reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 relativi all’anno di imposta 2010 imposta evasa a fini I.R.E.S. pari ad Euro 329.633,52 e imposta evasa a fini Iva pari ad Euro 151.006,29 ed all’anno di imposta 2012 imposta evasa a fini I.R.E.S. pari ad Euro 365.034,85 e imposta evasa a fini Iva pari ad Euro 277.625,11 nonché del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 art. 322 ter c.p. . Rileva che, nel caso di specie, è stata illegittimamente omessa l’applicazione della prescritta confisca eventualmente nella forma per equivalente dei beni costituenti il profitto dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per i quali l’imputato ha riportato condanna. Considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato. 2. Costituisce orientamento consolidato che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv.255113 il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell’esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016, dep. 24/01/2017, Rv. 26934 Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661 Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 262893 il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto ad indicare l’importo complessivo da sequestrare, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918 . 3. A tali principi di diritto non si è uniformata la sentenza impugnata e, risulta, pertanto, integrato il vizio denunciato. 4. Consegue, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona limitatamente all’omessa applicazione della confisca. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca con rinvio alla Corte di appello di Ancona.