Intercettazioni, pubblicato in G.U. il decreto legge

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il decreto legge n. 161/2019 contenente modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Numerose sono le modifiche apportate dal decreto legge n. 161 del 30 dicembre 2019 al codice di procedura penale in relazione alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Tra le tante, una delle più rilevanti riguarda il fatto che spetta al Pubblico Ministero e non più alla polizia giudiziaria la selezione delle intercettazioni relative alle indagini. Il testo del provvedimento, infatti, all’art 2 recita Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini . Prosegue poi l’articolo succitato disponendo che Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 . I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. Per tutte le altre novità, in allegato il testo completo del decreto legge.

Decreto_legge_del_30_dicembre_2019_n._161