Ultime “perle” del 2019 dalle Sezioni Unite Penali

Nell’udienza del 19 dicembre 2019, le Sezioni Unite Penali hanno affrontato le questioni relative alla coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, all’aggravante agevolativa dell’attività mafiosa ed all’autocertificazione da allegare all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Coltivazione di stupefacenti. Con l’informazione provvisoria numero 27, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. È infatti sufficiente, ai fini della rilevanza penale della condotta, che la pianta sia riconducibile al tipo botanico previsto e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Devono comunque ritenersi escluse dalla fattispecie, in quanto non riconducibili alla norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, le quali, a causa delle rudimentali tecniche utilizzate, della limitata quantità di piante, del modesto prodotto ricavabile e della mancanza di altri indici circa la destinazione al mercato degli stupefacenti, appaiano destinate in via esclusivo all’uso personale del coltivatore. Agevolazione delle attività mafiose. Quanto all’aggravante speciale prevista dall’articolo 416-bis c.p. in riferimento alle condotte finalizzate ad agevolare l’attività delle associazioni mafiose, le Sezioni Unite hanno precisato che la circostanza in parola ha natura soggettiva e si applica al concorrente solo se da lui conosciuta informazione provvisoria numero 28 . Autocertificazione per l’ammissione al gratuito patrocinio. L’informazione provvisoria numero 29 affronta invece il quesito relativo alle conseguenze della falsità o incompletezza dell’autocertificazione allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, in particolare, se ciò determini l’inammissibilità e la revoca in caso di intervenuta ammissione anche nell’ipotesi in cui i redditi effettivi non superino il limite di legge oppure se, non incidente la falsità sui requisiti di ammissibilità, la revoca possa essere disposta solo nei casi espressamente previsti dal legislatore. In tal senso è la risposta delle Sezioni Unite, potendo la revoca essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.

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