La rilevanza della recidiva per il computo del termine di prescrizione del reato

Ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato, assume rilevanza la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l’abbia vista subvalente”.

Così la Cassazione con sentenza n. 50995/19, depositata il 17 dicembre. Il caso. L’imputato era stato condannato per aver preteso con violenza e minaccia una ingente somma di denaro a fronte di un prestito in favore di un altro soggetto. Il suo difensore propone così ricorso in Cassazione sostenendo che l’ultimo episodio di minaccia sarebbe stato commesso in 5 novembre 2010 e che quindi il reato dovrebbe ritenersi consumato in quella data e che si sarebbe estinto per prescrizione, al più tardi, in ragione dell’unica sospensione del decorso del termine di prescrizione di 37 giorni e della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, il 12 giugno 2018. Calcolo del termine di prescrizione del reato. Nei confronti dell’imputato è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale. Al riguardo la S.C. ha affrontato la questione se, per il calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui essa, in esito al giudizio di cui all’art. 69 c.p., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti. Sul punto, i Giudici hanno affermato che in caso di recidiva sub-valente, non solo non si produce l’effetto principale di aggravamento della pena, ma neanche quelli indiretti dell’aggravante. Nonostante, però, tale principio generale, sussistono delle ipotesi in cui della recidiva si deve tener conto a prescindere dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti. E si colloca in tale ipotesi anche quella della rilevanza dell’aggravante in esame ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato, posto che l’art. 157, comma 3, c.p. esclude che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all’art. 69 c.p. per la determinazione della pena massima del reato. A tutto ciò consegue che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l’abbia vista subvalente. E nel caso in esame il ricorso viene dichiarato inammissibile in ragione della ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e della disciplina della prescrizione vigente al momento della commissione del reato, che appunto lo rendono non prescritto.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 luglio – 17 dicembre 2019, n. 50995 Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui Pa. Gi. è stato condannato per il reato previsto dall'art. 393 cod. pen. All'imputato è contestato a di avere preteso con violenza e minaccia, a fronte di un prestito in favore di tale Gi. An. di 1.500 Euro, dapprima la dazione della somma di 5.000 Euro e poi costretto questi a consegnargli 10.000 Euro così riqualificata dal Tribunale l'originaria imputazione di estorsione fatto commesso dal marzo al giugno 2011 b di essersi fatto arbitrariamente ragione da sé mediante minaccia in relazione ad un credito di 700 Euro nei confronti di St. Io 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione agli art. 157 161 cod. pen. si assume, quanto al capo a , che l'ultimo episodio di minaccia sarebbe stato commesso il 5/11/2010, e che quindi, il reato dovrebbe ritenersi consumato in detta data. Sulla base di tale presupposto, si ritiene che, in ragione dell'unica sospensione del decorso del termine di prescrizione di 37 giorni e della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, il reato si sarebbe estinto per prescrizione al più tardi il 12/6/2018 e quello di cui al capo b il 7/04/2018, cioè prima della sentenza di secondo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nei confronti dell'imputato è stata contestata ed accertata la recidiva specifica infraquinquennale, seppure ritenuta sub valente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno affrontato la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa, in esito al giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto . La questione, secondo le Sezioni unite, era rimasta irrisolta nonostante l'intervento di Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856, che aveva affermato il principio secondo il quale una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga ai sensi dell'art. 69 c.p. un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante, la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset . La Corte, pur considerando la rilevanza del riconoscimento della recidiva anche nel caso in cui la circostanza aggravante non riesca ad annullare l'attenuante in quanto subvalente all'esito del giudizio di comparazione, ha, tuttavia, rilevato come l'aggravante in esame si caratterizzi, tra le circostanze del reato, per essere produttiva non solo dell'escursione sanzionatoria , ma anche di effetti ulteriori, decisivi per la concreta conformazione del trattamento del condannato recidivo. Quando, infatti, il giudice di merito formula un giudizio di subvalenza, egli esprime una valutazione di disfunzionalità della recidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con la fissazione della pena da infliggere. Risulterebbe quindi in patente contraddizione con il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire in questi casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure si riflettono sulla conformazione di quel programma così le Sezioni Unite . Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che, in caso di recidiva subvalente, non solo non si produce l'effetto principale di aggravamento della pena ma nemmeno quelli indiretti dell'aggravante. Nonostante l'affermazione di tale principio generale, vi sarebbero tuttavia casi in cui della recidiva si deve tenere conto prescindendo dal suo bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti nell'ambito di tali ipotesi dovrebbe collocarsi anche quella della rilevanza della circostanza aggravante in esame ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, atteso che l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato. Ne consegue, dunque, che, ai fini del computo del termine di prescrizione del reato, deve ritenersi rilevante la recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti l'abbia vista subvalente. 3. Nel caso di specie, in ragione della ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e della disciplina della prescrizione vigente al momento della commissione del fatto, i reati contestati non sono prescritti. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 duemila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.