Prova a rubare 100 euro all’anziano amico che lo ospita: esclusa la particolare tenuità del fatto

Definitiva la condanna per il ladro, beccato dal padrone di casa a provare a portar via una banconota da un barattolo sistemato in cucina. Evidente la gravità dell’azione da lui compiuta su questo fronte i giudici parlano di comportamento odioso”.

Odioso approfittare della ospitalità offerta a casa propria dalla persona anziana – sopra i 90 anni di età – e provare a portar via anche una banconota da 100 euro. Logica, quindi, non solo la condanna, resa più grave dalla minorata difesa” della vittima, ma corretta anche l’esclusione dell’ipotesi avanzata dalla difesa, cioè il riconoscimento della non punibilità” per particolare tenuità del fatto”. Cassazione, sentenza n. 50171/19, sez. V Penale, depositata oggi . Comportamento. Scenario della triste vicenda è la provincia di Pordenone. Lì un uomo, circa 40 anni di età, viene ospitato abitualmente da un suo anziano – oltre 90 anni di età – amico, ma l’accoglienza ricevuta non gli impedisce di provare a sottrarre all’attempato signore una banconota da 100 euro. Il fatto viene però scoperto dalla vittima. E ciò comporta non solo una discussione tra i due – ex – amici – ma anche un procedimento penale la persona beccata a cercare di sottrarre la banconota da un barattolo sistemato nella cucina della casa viene condanna per tentato furto aggravato dalle condizioni di minorata difesa dell’anziana vittima. Questa valutazione è condivisa dai giudici di primo e di secondo grado, e viene ora ‘sigillata’ dai Magistrati della Cassazione, che respingono definitivamente le obiezioni proposte dal legale dell’uomo sotto accusa. Innanzitutto, viene chiarito che la concretezza dell’accusa è stata certificata non solo dalla querela – acquisita a seguito del decesso dell’anziano – ma anche dalle parole di un vicino di casa che aveva ascoltato la discussione tra la vittima e il ladro , discussione verificatasi quando il padrone di casa stava contestando alla persona da lui accolta in casa il furto. Sacrosanta, quindi, la condanna. Anche perché, aggiungono i giudici, è impossibile parlare di fatto di particolare tenuità”, soprattutto tenendo presente il comportamento odioso dell’uomo sotto processo che aveva approfittato dell’ospitalità e dell’età dell’amico per sottrargli del denaro .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 settembre – 11 dicembre 2019, n. 50171 Presidente De Gregorio – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato Fr. Sc. colpevole di tentato furto aggravato della somma di 100 Euro posta all'interno di un barattolo nella cucina della vittima, ultranovantenne, nella cui abitazione io ricorrente era ospite abituale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo tre motivi 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione degli artt. 111 cost. commi 3 e 4, 498, 500 cod. proc. pen. e 6 CEDU e correlato vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale fondato la affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni contenute nella querela, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen, per l'intervenuto decesso della persona offesa. Richiama i principi affermati dalla giurisprudenza convenzionale in ordine al diritto dell'imputato di interrogare i testimoni. 2.2. Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell' art. 131 bis cod. pen. lamentando che i giudici di merito avevano negato la causa di non punibilità in considerazione delle minorate condizioni di difesa della vittima, e per i precedenti dell'imputato, questi ultimi non ostativi di per sé ai fini della valutazione di tenuità del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso non è fondato. 2. Nella sentenza impugnata sono espressamente richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di letture dibattimentali, nel cui ambito si considera che il decesso del querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale. In motivazione, la Corte ha specificato che le dichiarazioni contenute in querela, pur potendo essere poste a fondamento della sentenza di condanna, devono essere oggetto di una valutazione particolarmente accurata Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016 Rv. 265900 conf. ex plurimis Sez. 2, n. 2232 del 20/12/2017 Rv. 272016 - 01 . Giova rilevare, a tal proposito, che i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di responsabilità non soltanto sul contenuto della querela della persona offesa, acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc, ma, altresì, valorizzando un importante riscontro logico ravvisato nelle dichiarazioni testimoniali di un vicino di casa che aveva ascoltato la discussione tra la vittima e il ricorrente proprio nel momento in cui il primo contestava al secondo il furto, tenendo accartocciata nella mano una moneta di 100 Euro. L'operato della Corte di merito è, pertanto, giuridicamente corretto e la valutazione di responsabilità si fonda su un vaglio sinergico e logico del materiale probatorio, non limitato, come detto, alla sola querela della persona offesa. 3. Quanto al mancato riconoscimento del fatto di particolare tenuità, la Corte di merito ne ha escluso la ravvisabilità innanzitutto in ragione del comportamento odioso dell'imputato, che aveva approfittato dell'ospitalità e dell'età dei un amico per sottrargli danaro. Anche il riferimento ai precedenti specifici del ricorrente è pertinente in quanto trattasi di circostanza che consente di escludere la ricorrenza del presupposto della non abitualità della condotta, pure richiesta, unitamente alla tenuità del fatto, dall'art. 131 bis ai fini in argomento, e tenuto conto che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita Sez. 5 n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033 . E' bene ricordare che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249 Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 . A tali coordinate si è attenuta la sentenza impugnata la quale resiste al vaglio di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.