Furto al supermercato: la rimozione dell’antitaccheggio configura un’aggravante

Ai fini della sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, non è necessario che tale violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto del furto, potendo configurarsi anche come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica da parte dell’agente sullo strumento materiale apposto dal legittimo possessore della res come forma di protezione della stessa.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49429/19, depositata il 5 dicembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia riformava parzialmente la decisione di prime cure con cui due imputati erano stati condannati per furto aggravato per essersi impossessati, all’interno di un supermercato, di alcuni capi di abbigliamento e di una bevanda alcolica rimuovendo le placche antitaccheggio e nascondendo la merce per guadagnare poi l’uscita attraverso la barriera senza acquisti”. La Corte riqualificava il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, c.p., con riduzione della pena irrogata. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati dolendosi, per quanto d’interesse, per l’insussistenza dell’elemento delle circostanze aggravanti, riscontrate dai giudici di merito. Violenza sulle cose. Ai fini della sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, la Corte ricorda che non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, potendo l’aggravante configurarsi anche in presenza di una violenza intesa come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica da parte dell’agente sullo strumento materiale apposto dal legittimo possessore della res come forma di protezione della stessa. Sul punto dunque la sentenza impugnata si rivela immune da censure avendo adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’aggravante in parola in riferimento alla rimozione delle placchette antitaccheggio. Esposizione alla pubblica fede. Anche in riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p. il ricorso risulta privo di fondamento. Ed infatti è principio consolidato quello secondo cui l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede sussiste anche in caso di asportazione della merce dagli scaffali di un esercizio commerciale dotato di placche antitaccheggio e sistema di videosorveglianza, laddove l’agente, nell’azione di impossessamento, si sia sottratto anche momentaneamente al controllo diretto e costante della res assicurato mediante i predetti presidi di sicurezza. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 luglio – 5 dicembre 2019, n. 49429 Presidente Miccoli – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata, della Corte di appello di Venezia, emessa il 10 ottobre 2016, ha riformato la pronuncia del Tribunale in sede, del 3 dicembre 2013, con la quale D.J. e B.F. sono stati condannati per il reato di furto aggravato, riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con riduzione della pena irrogata in mesi quattro di reclusione ed Euro 100 di multa e conferma, nel resto dell’impugnato provvedimento. 1.1. Gli imputati, dopo essere entrati nell’Ipermercato Auchan di Venezia Mestre, si erano impossessati di capi di abbigliamento e di una bottiglia di sambuca, privando la merce delle placche antitaccheggio, merce in parte occultata addosso al D. e in parte addosso al B. , guadagnando l’uscita attraverso la barriera senza acquisti . 2. Avverso la sentenza descritta hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione gli imputati, con diversi atti di impugnazione. 2.1. D.J. deduce la carenza di violenza sulle cose, intesa come energia fisica che provochi la rottura, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui, assumendo che, nel caso di specie, non vi è stato danneggiamento del bene sottratto. 2.1.1. Si deduce, inoltre, l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, tenuto conto del costante servizio di vigilanza assicurato nell’esercizio commerciale, incompatibile con l’esposizione delle cose alla pubblica fede. 2.1.2. Si deduce, infine, che la procura speciale alla proposizione di querela, da parte dell’amministratore delegato di una società, deve essere allegata all’atto che costituisce esercizio della stessa, anche in caso di rilascio della procura, ai sensi dell’art. 37 disp. att. c.p.p., in via preventiva. Il responsabile alla sicurezza che nel caso al vaglio ha proposto querela, invece, non ha depositato procura speciale. 2.2 B.F. denuncia erronea applicazione delle aggravanti di cui all’art. 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7, con conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela. 2.2.1. Si assume che la mera rimozione delle placche antitaccheggio non integra la violenza sulle cose necessaria ad integrare l’aggravante, essendo necessario il mutamento di destinazione e il danneggiamento della cosa altrui. 2.2.2. Per l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, si osserva che la merce era assicurata attraverso il sistema antitaccheggio ma anche con sistema di video sorveglianza, con addetto alla sala video. La stessa sentenza indica che l’azione è stata seguita dal sistema video e, poi, dagli addetti alla vigilanza. Si richiama giurisprudenza secondo la quale non è configurabile la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso di furto di beni asportati su banchi dotati di sistema antitaccheggio idoneo a garantire il costante controllo della res. Anche la sussistenza del sistema di video sorveglianza esclude, per il ricorrente, l’esposizione alla pubblica fede, ove questo non sia solo saltuario ed eventuale. Infine si osserva che la querela è stata presentata dal responsabile alla sicurezza, senza procura rilasciata dall’Ipermercato e che, previa esclusione anche di una soltanto delle aggravanti ritenute in sentenza, il reato sarebbe estinto per prescrizione. 2.2. D.J. deduce la carenza di violenza sulle cose, intesa come energia fisica che provochi la rottura, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui, non intervenuta nella specie, in cui non vi è stato danneggiamento del bene sottratto. Si deduce l’insussitenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, tenuto conto del costante servizio di vigilanza sussistente, incompatibile con l’esposizione delle cose alla pubblica fede. Si deduce, infine, che la procura speciale alla proposizione di querela, da parte dell’amministratore delegato di una società, deve essere allegata all’atto che costituisce esercizio della stessa, anche in caso di rilascio della procura, ai sensi dell’art. 37 disp. att. c.p.p., in via preventiva. Il responsabile alla sicurezza che nel caso al vaglio ha proposto querela non ha depositato procura speciale. Considerato in diritto 1. I ricorsi, in quanto manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Va preliminarmente osservato che risulta pervenuto a questa Corte rifiuto, da parte del difensore avv. G. Facco, dell’elezione di domicilio effettuata presso di sé da B.F. . Sennonché l’esame degli atti evidenzia che non si tratta di difensore dell’imputato, rispetto al quale tale qualità è rivestita dall’avvocato Roberto Manente. Sicché in veste di mero domiciliatario il rifiuto manifestato e trasmesso a questa Corte, anche ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è tamquam non esset. 2. Il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti è manifestamente infondato. La condotta viene infatti, descritta nel provvedimento di merito come forzatura delle placche antitaccheggio, dunque, evidenziando la loro violenta rimozione dalla merce sottratta. Sicché il ricorso, sul punto, si presenta aspecifico, posto che non si confronta puntualmente, con il contenuto della motivazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264 Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584 . Del resto è principio costante della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, affermato in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose, quello secondo il quale non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza, da intendersi come alterazione dello stato delle cose mediante impiego di energia fisica, venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, provocandone la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o determinandone il mutamento nella destinazione, Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705 Sez. 5, n. 641 del 30/10/2013, Rv. 257949 Sez. 5, n. 7416 del 10/01/2011, R. . 2.1. Con riferimento alla dedotta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, si osserva che anche tale censura, proposta da entrambi i ricorrenti, al secondo motivo dei ricorsi, è generica. La sentenza evidenzia, con motivazione non manifestamente illogica, che pur presente un costante servizio di vigilanza assicurato nell’esercizio commerciale, la sottrazione era avvenuta asportando la merce dagli scaffali, ma occultando la stessa sulla propria persona, all’interno di una cabina di prova, dove i due imputati si erano portati, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio apposte sulla merce stessa, placche che venivano reperite nella descritta cabina. Con tale parte della motivazione il ricorso non si confronta specificamente, restando del tutto aspecifico. Del resto è noto che, ai fini dell’aggravante dell’esposizione della res sottratta alla pubblica fede, la predisposizione di un sistema di controllo con placche antitaccheggio, non esclude in radice la sussistenza dell’aggravante indicata. Si è affermato, infatti, da questa Corte di legittimità che integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dagli scaffali anche se dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo costante e diretto a distanza, necessario ad escludere l’esposizione della cosa alla pubblica fede Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, dep. 2016, Craciun, Rv. 267564 Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 2015, Monachino, Rv. 269923 . Inoltre anche se la scena, come accaduto nella specie, è stata fortuitamente recepita dall’addetto alla videosorveglianza, come descritto dai giudici di merito, l’esistenza di tale circostanza di fatto non esclude l’aggravante. Si è affermato, infatti, in giurisprudenza Sez. 5, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalambrieri, Rv. 265808 Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 che la circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall’esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l’interruzione immediata dell’azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire la sottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625 c.p.p., comma 1, n. 7. Peculiare, poi, è il caso in esame, in cui gli imputati si sono sottratti del tutto, seppure per un breve lasso di tempo, al controllo diretto e immediato anche dell’addetto al sistema di videosorveglianza, accedendo alla cabina di prova ove la merce, privata delle placche antitaccheggio, era stata occultata sotto i propri indumenti. Sicché va affermato il principio di diritto secondo il quale l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, di cui all’art. 625 c.p., comma 1, n. 7, sussiste anche in caso di asportazione di merce dagli scaffali di un esercizio commerciale dotato di placche antitaccheggio e di sistema di videosorveglianza, quando l’agente, nell’esecuzione dell’azione di impossessamento, si sia sottratto, anche momentaneamente, al controllo diretto e costante della res, assicurato mediante i presidi di tutela all’uopo predisposti. 2.1.1. Si rileva, infine, quanto alla carenza di legittimazione a proporre querela, eccepita da entrambi i ricorrenti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, al possesso tutelabile in sede penale, viene riconosciuta un’accezione più ampia di quella civilistica. Deve, infatti, esservi incluso non solo il possesso animo domini, ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa, esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene, quale espressione di un legittimo ius possessionis. Sulla base di tale premessa è stata riconosciuta al responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni destinati alla vendita, legittimazione alla proposizione della querela per furto della merce detenuta ed esposta al pubblico Sez. 6, n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 . Questa Corte, anche nella sua composizione più autorevole ha, infatti, affermato che il bene giuridico protetto nel delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel mero possesso. Rispetto a tale relazione di fatto, si è chiarito che essa si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Sicché, quale conseguenza di tale impostazione, si è affermato che anche al titolare di tale posizione di fatto, spetta la qualifica di persona offesa, con relativa legittimazione a proporre querela Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, potere, nella specie, riconosciuto al responsabile di un supermercato . Ai fini della procedibilità relativamente al delitto di un furto commesso all’interno di un supermercato, in attuazione dei descritti principi, è stato ritenuto legittimato a proporre querela colui che, pur se non munito di poteri di rappresentanza o institori conferitigli dal proprietario, sia titolare di una posizione di detenzione sulla cosa, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906, relativa al custode di uno stabilimento Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisano, Rv. 259289, relativa al direttore di un esercizio commerciale Sez. 4, n. 41592 del 16/11/2010, Cacciari, Rv. 249416 relativa al responsabile di un negozio . In ogni caso, per i denunciati vizi della querela, appare dirimente rispetto al punto devoluto, il difetto di interesse dei ricorrenti, posto che, ritenute dai giudici di merito le aggravanti di cui all’art. 625 c.p., il delitto è procedibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 624 c.p., comma 3. 2.2. L’inammissibilità dei ricorsi inibisce ogni valutazione dell’eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . 3. Segue la condanna di ciascun ricorrente, al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000 , al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende, indicata in dispositivo, determinata equitativamente tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.