Ha solo il foglio rosa ma guida ubriaco: inammissibile il ricorso avverso la sospensione della patente di guida

In caso di guida in stato di ebbrezza ed applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata ad un imputato che non aveva possesso di tale abilitazione al momento del fatto, deve escludersi l’esistenza di un suo interesse ad impugnare dovendo in tal caso considerare la sanzione accessoria come tamquam non esset.

Così la Suprema Corte con la sentenza n. 49184/19, depositata il 4 dicembre. La vicenda. Il Tribunale di Napoli applicava ad un imputato la pena, condizionalmente sospesa, dell’arresto e dell’ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. La decisione viene impugnata con ricorso per cassazione dalla difesa che si duole per la disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, in quanto, in base all’annotazione di servizio redatta dagli organi di polizia giudiziaria, non risultava il ritiro della patente essendo l’imputato in quel momento munito solo del c.d. foglio rosa. Sospensione della patente, ma l’imputato ha solo il foglio rosa In tema di guida in stato di ebbrezza, gli artt. 186- bis e 186 c.d.s. prevedono che, oltre alla pena principale, venga disposta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale però tale sanzione non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli che richiedono tale abilitazione, al momento del fatto non l’avesse ancora conseguita. Con la pronuncia n. 12316/02, le Sezioni Unite hanno infatti stabilito che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria in parola a chi abbia commesso un illecito in violazione delle norme sulla circolazione stradale se il veicolo condotto non richiede alcuna abilitazione o se questa non sia stata mai conseguita dall’autore. Non può nemmeno ipotizzarsi la possibilità di precludere all’imputato, per una durata di tempo corrispondente alla sospensione, il diritto di ottenere la patente di cui non sia ancora in possesso. In conclusione, la sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di un soggetto che non l’abbia conseguita va considerata come tamquam non esset . Di conseguenza, precisa la Corte, la sanzione amministrativa accessoria applicatagli non può comportare nessun tipo di pregiudizio nei suoi confronti e deve dunque escludersi un suo interesse a ricorrere. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 settembre – 4 dicembre 2019, n. 49184 Presidente Fumu – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato nei confronti di T.R. la pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni quindici di arresto ed Euro millequattrocento di ammenda e la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida per la durata di anni uno in relazione ai reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., art. 186 C.d.S., comma 2-bis, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,15 g/l con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale a causa della sua condotta -pena detentiva convertita in pena pecuniaria . 2. Il T. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, deducendo che il Tribunale ha illegalmente disposto la statuizione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno. In base all’annotazione di servizio redatta in occasione del sinistro, infatti, era emerso che gli organi di P.G. non avevano proceduto al ritiro della patente di guida al contravventore, in quanto era sprovvisto della stessa ed era munito del solo foglio rosa . 3. Questo Collegio rileva che, in base alle disposizioni degli artt. 186 bis e 186 C.d.S., all’autore dei delitti ivi previsti va applicata, oltre alla pena principale, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L’inflizione di siffatta sanzione, tuttavia, può comportare un pregiudizio solo qualora il reo sia già in possesso della patente di guida. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sospensione della patente di guida, conseguente per legge ad illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l’aveva ancora conseguita Sez. 3, n. 47589 del 07/02/2017, Sammarro, Rv. 271144 . Tale orientamento trae origine dalla decisione delle Sezioni Unite, con la quale si stabiliva che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 . Tale insegnamento era recepito da successive decisioni conformi di questa Corte Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081 Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006, Fiolo, Rv. 235372 . Nel caso in esame, come rilevabile dall’atto richiamato dal ricorrente e dal contenuto del ricorso, il T. risultava privo di patente di guida e in possesso di mero foglio rosa , per cui era solo in attesa di conseguire l’eventuale abilitazione. Ebbene, non avendo il T. ancora ottenuto la patente di guida, la sanzione amministrativa accessoria applicatagli non può comportare nessun tipo di pregiudizio nei suoi confronti. La sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di soggetto il quale non l’abbia mai conseguita o al quale sia stata revocata, infatti, va considerata tamquam non esset vedi, per riferimenti, Sez. 4, n. 4894 del 22/01/2015, Frallicciardi, non massimata Sez. 4, n. 3213 del 31/01/1996, Sciotto, Rv. 204184 . Alla luce dell’assenza - anche in via meramente potenziale - di conseguenze dannose a carico del T. , deve escludersi l’esistenza di un suo interesse a ricorrere avverso l’irrogazione di una sanzione amministrativa non applicabile a suo carico Sez. 4, n. 6424 del 06/11/2018, dep. 2019, Romanelli, non massimata . 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.