Ricorso per cassazione: quando è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione degli atti ritenuti favorevoli all’indagato?

In tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l’indagato, qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame , atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell’atto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 47559/19 depositata il 22 novembre. Il caso. Il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in ordine al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 recante Dichiarazione infedele . Inammissibilità della richiesta di riesame. Posto il principio giurisprudenziale secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione , qui non contestato, il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale del fatto che, in realtà, il sequestro era già stato eseguito prima della richiesta di riesame, se pur in forma frazionata. Tuttavia, rileva la Cassazione, il difensore non ha dedotto di aver fatto presente al Tribunale il mancato invio di tali atti e, anzi, ha ritenuto che il Tribunale stesso avrebbe dovuto esercitare d’ufficio il potere di richiedere la documentazione integrativa, mancando di considerare come tale sua inerzia avesse contribuito alla falsa rappresentazione di fronte al Giudice della mancata esecuzione del sequestro. L’eccezione della mancata trasmissione degli atti. A tal proposito, la Suprema Corte, nel ritenere il ricorso infondato, ricorda che in tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l’indagato, qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame , atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell’atto. Infatti, continua la Cassazione, l’eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Per tali motivi, gli Ermellini rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 luglio – 22 novembre 2019, n. 47559 Presidente Gai – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1 - Con ordinanza del 18 aprile 2019, il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. n. 74 del 2000, art. 4. Il Tribunale ha ritenuto insussistente l’interesse ad impugnare, sul rilievo che il sequestro preventivo non era ancora stato eseguito. 2. - Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, l’inosservanza della legge penale e l’omessa motivazione riguardo ai verbali di sequestro del omissis . Si contesta, in particolare, l’affermazione del Tribunale secondo cui, dei verbali di esecuzione del 14 marzo 2019 della Guardia di Finanza, emergeva che nessuna somma era stata sottoposta a sequestro e si sostiene, sul punto, che alla data dell’udienza camerale del 18 aprile 2019, il sequestro preventivo era stato effettuato in maniera frazionata, come evidenziato da un verbale notificato all’indagato il 27 marzo 2019, da un verbale di sequestro frazionato presso una banca, dal verbale di trasmissione degli atti da parte della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica del 10 aprile 2019. In secondo luogo, si deducono l’inosservanza della legge penale e l’omessa motivazione determinate dalla mancata richiesta integrativa degli atti di indagine successivi al 14 marzo 2019. Si sostiene che Tribunale avrebbe dovuto esercitare d’ufficio tale potere, perché la documentazione contenuta nel fascicolo del riesame al momento dell’udienza del 18 aprile 2019 era costituita soltanto dagli atti fino al omissis , così da configurarsi un quadro processuale incompleto. In terzo luogo, si deducono la violazione di legge e l’omessa motivazione in relazione al fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto non foriero di danni per le attività del ricorrente il verbale n. del 2019 trasmesso dalla Guardia di Finanza agli istituti bancari. Non si sarebbe considerato che tale verbale aveva comportato, fin dal momento della comunicazione ufficiale via PEC, il totale blocco delle operazioni e movimentazioni in entrata e in uscita - e ciò a prescindere dall’esistenza di somme materialmente disponibili - cosicché era stata disposta la prima ablazione di somme presso alcuni istituti bancari. Era dunque rimasto precluso il pagamento di tutti debiti e del mantenimento alla ex moglie. Una quarta censura è riferita alla mancata trasmissione, entro i termini di legge, degli atti di indagine con i relativi sequestri al Tribunale, il quale avrebbe dovuto dichiarare l’inefficacia del provvedimento cautelare, con conseguente restituzione all’avente diritto delle somme è degli immobili sequestrati. Considerato in diritto 3. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, è infondato. Il ricorrente non contesta il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità e fatto proprio dal Tribunale del riesame, secondo cui è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 30/04/2019, Rv. 275598 . Lamenta che, però, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la circostanza che il sequestro era stato in realtà eseguito, in forma frazionata, prima della richiesta di riesame presentata il 29 marzo 2019 , mentre i relativi atti erano stati trasmessi al pubblico ministero solo il 10 aprile 2019 il pubblico ministero avrebbe dovuto, dunque, trasmettere anche la documentazione relativa all’esecuzione dei sequestri prima dell’udienza camerale del 18 aprile 2019. Lo stesso ricorrente non deduce, però, di avere fatto presente al Tribunale il mancato invio di tali atti, pur se riferiti al sequestro eseguito a suo carico e, dunque, da lui ampiamente conosciuti. Anzi, la circostanza che tale rilievo non sia stato proposto dalla difesa all’udienza camerale del 18 aprile 2019 emerge dal fatto che lo stesso ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare d’ufficio il potere di richiedere documentazione integrativa. Così argomentando, lo stesso ricorrente non considera, però, il fatto che egli stesso, con la sua inerzia, ha contribuito alla falsa rappresentazione di fronte al Tribunale della mancata esecuzione del sequestro circostanza e che emergeva con certezza dagli atti a disposizione dello stesso Tribunale, il quale non era tenuto, dunque, a formulare nessuna richiesta integrativa, non essendovi nel fascicolo trasmesso alcun elemento dal quale si potesse desumere la sua incompletezza. E deve ricordarsi che la giurisprudenza ha affermato che, in tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l’indagato, in violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, qualora l’eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell’atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l’indagato Sez. 6, n. 7355 del 19/09/2018, dep. 18/02/2019, Rv. 275208 - 01 Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Rv. 251181 - 01 . In coerenza con tale orientamento, deve dunque ribadirsi che l’eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al Tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Quanto al profilo relativo al danno che sarebbe derivato all’indagato dal blocco dei conti in banca in conseguenza della trasmissione, dalla Guardia di Finanza agli istituti bancari, del verbale n. del 2019 del omissis e all’interesse alla proposizione della richiesta di riesame che ne deriverebbe, la censura del ricorrente risulta del tutto generica. La difesa non contrasta, infatti, l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui, dalla documentazione del omissis , emergeva che nessuna somma di denaro era stata sottoposta a sequestro nè dimostra che effettivamente vi era stato un blocco dei suoi conti a seguito della trasmissione del verbale in questione. Anzi, dalla sua stessa prospettazione, emerge che le attività esecutive che gli avrebbero effettivamente recato danno sono state poste in essere, a partire dal 15 marzo 2019, con l’ablazione di somme su più conti correnti nella disponibilità del M. . Quanto, infine, alla mancata completa trasmissione degli atti, la stessa non comporta l’inefficacia del provvedimento cautelare reale, perché - per costante giurisprudenza - nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324 c.p.p., comma 3, che ha natura meramente ordinatoria ex plurimis, Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Rv. 255581 . Dunque, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, dal momento in cui il tribunale ritenga completa l’acquisizione degli atti mancanti, nei limiti dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. E nel caso di specie il termine in questione è stato rispettato, perché, dall’intestazione del provvedimento impugnato, emerge che gli atti sono pervenuti al Tribunale l’8 aprile 2019, mentre lo stesso si è pronunciato il 18 aprile successivo. 4 - Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.