Cd e dvd copiati: basta l’esposizione sulla bancarella per parlare di “destinazione alla vendita”

Confermata la condanna per un venditore ambulante straniero, ritenuto colpevole di ricettazione e di violazione della legge sul diritto d’autore. Il dato dell’esposizione dei prodotti al pubblico è ritenuto sufficiente per considerare evidente la destinazione alla vendita. Irrilevante la mancanza di prove su effettive cessioni dietro pagamento.

Basta l’esposizione di cd e dvd ì contraffatti su una bancarella in strada per riconoscere la destinazione alla vendita”. Definitiva la condanna per un commerciante ambulante, beccato dinanzi alla postazione temporanea su cui aveva sistemato i prodotti illeciti, privi del marchio ‘Siae’ Cassazione, sentenza n. 47556/19, sez. III Penale, depositata oggi . Esposizione. Il controllo fatale per il venditore, originario del Marocco, risale all’estate del 2011. Quell’episodio, certificato dagli agenti delle forze dell’ordine, è sufficiente per arrivare a una condanna l’uomo è ritenuto colpevole, prima in Tribunale e poi in Appello, per ricettazione e per aver violato la legge sul diritto d’autore, ponendo in commercio cd e dvd copiati illegittimamente. Consequenziale la pena, fissata in 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa . La visione e la decisione tracciate in secondo grado vengono confermate in toto dalla Cassazione. Nessun dubbio, quindi, sulla responsabilità del venditore. Innanzitutto, i giudici tengono a sottolineare che, normativa alla mano, per parlare di detenzione per la vendita è sufficiente l’esposizione al pubblico dei prodotti su una bancarella , mentre è irrilevante, checché ne dica il difensore, la mancanza di prove circa l’esistenza di un’effettiva compravendita della merce esposta . Allo stesso tempo, viene ritenuto evidente anche il reato di ricettazione , poiché l’uomo sotto processo non ha giustificato la provenienza della merce detenuta per la vendita né ha mai sostenuto di essere stato l’autore della abusiva duplicazione dei cd e dvd poi esposti sulla bancarella in strada.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 luglio – 22 novembre 2019, n. 47556 Presidente Izzo – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 novembre 2018, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 22 settembre 2015, con cui il Tribunale di Catania aveva condannato Ta. Ou. alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole sia del reato previsto dall'art. 171 ter comma 1 lett. C e comma 2 lett. A della legge sul diritto d'autore capo A , sia del reato di cui all'art. 648 cod. pen. capo B tali delitti veniva contestati al ricorrente per aver detenuto per la vendita o la distribuzione 231 copie di opere tutelate, ovvero 104 CD musicali e 127 DVD contenenti film, tutti privi del contrassegno S.I.A.E., e per avere inoltre acquistato o comunque ricevuto la merce sopra indicata, provento del reato di riproduzione abusiva di opere tutelate dal diritto d'autore, commesso da ignoti, fatti commessi in Giarre l'8 maggio 2011 capo A e in epoca antecedente e prossima a tale data capo B . 2. Avverso la sentenza della Corte di appello etnea, Ou., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso la richiesta di assoluzione dal reato di ricettazione, ricorrendo nel caso di specie il concorso tra quest'ultimo reato e quello ex art. 171 ter della L. n. 248 del 2000. In particolare, la difesa, quanto al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., rileva come nel caso di specie non fosse stato provato che l'imputato non abbia concorso nella condotta di produzione o immissione in circolazione dei supporti abusivi, dovendosi anzi ritenere, in assenza di ulteriori riscontri fattuali, quali la flagranza dell'imputato nell'atto di acquistare o ricevere da terzi il supporto da ricollocare o reimmettere sul mercato per la vendita, che sia stato proprio Ou. l'autore materiale della duplicazione informatica dei beni contraffatti, operazione questa peraltro che non necessita di maestranze o di macchinari particolari. Viene inoltre lamentata, in relazione all'art. 171 ter della legge n. 248 del 2000, la mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen., essendo emerso dagli atti che l'imputato è stato fermato nel momento in cui si trovava davanti alla bancarella dove erano posizionati i CD e i DVD, non nel momento in cui cedeva, vendeva o contrattava la vendita dei beni in sequestro, per cui, non essendo stato individuato il momento consumativo del reato, questo doveva ritenersi tentato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Occorre premettere che le censure sulla sussistenza dei singoli reati sono state proposte per la prima volta in questa sede, essendosi incentrato l'atto di appello unicamente sulla tematica del concorso tra i due reati contestati. In ogni caso, le doglianze sono destituite di fondamento, posto che la condotta ascritta all'imputato, coerentemente con il tenore della norma incriminatrice, consiste nella detenzione per la vendita, per cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. C della legge n. 633 del 1941, deve ritenersi sufficiente l'esposizione al pubblico dei supporti su una bancarella da parte dell'imputato, circostanza questa pacifica, a nulla rilevando la mancanza di prova circa l'esistenza di un'effettiva compravendita della merce esposta. Parimenti, quanto al reato di ricettazione, i giudici di 'merito hanno rimarcato ragionevolmente il fatto che, in ordine alla merce detenuta per la vendita, Ou. non ne ha giustificato la provenienza, fermo resta che egli non ha mai sostenuto di essere stato l'autore della abusiva duplicazione dei cd e dvd messi in vendita, risultando la tesi difensiva formulata in termini generici e assertivi. 2. Ciò posto, deve ribadirsi che, anche rispetto alla ritenuta configurabilità del concorso tra i due reati contestati, le due sentenze di merito non presentano criticità, risultando le stesse coerenti con l'affermazione di questa Corte Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Rv. 275400 e Sez. 3, n. 23855 del 16/04/2004, Rv. 229118 , secondo cui il rapporto di specialità sancito nell'art. 15 cod. pen. sussiste solo quando gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla norma generale siano compresi nella norma speciale che prevede qualche elemento in più di carattere particolarmente qualificante, di modo che l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale, rapporto questo che non appare ravvisabile tra i reati in tema di diritto d'autore e il reato ex art. 648 cod. pen., per cui il delitto previsto dalla normativa speciale concorre con il reato di ricettazione quando l'agente, oltre ad aver acquistato o ricevuto i supporti contraffatti, li detenga a sua volta per la commercializzazione, come è appunto avvenuto nel caso di specie. In definitiva, in quanto fondato su argomentazioni pertinenti, il giudizio di colpevolezza del ricorrente, anche rispetto alla ritenuta possibilità che i due delitti contestati concorrano, resiste ampiamente alle censure difensive. 4. Stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso di Ou. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.