



reati fallimentari | 22 Novembre 2019
Operazioni infragruppo? C’è bancarotta patrimoniale fraudolenta, se…
di Davide Galasso - Avvocato
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra, non è sufficiente allegare la mera partecipazione ad un “gruppo di società”, dovendo invece l’interessato dimostrare in maniera specifica il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata, giacché la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pur collegata, integra comunque la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 47216/19; depositata il 21 novembre)








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