Giudice di Pace e particolare tenuità del fatto: limiti all’impugnazione per la parte pubblica

Non è configurabile un interesse della parte pubblica a dedurre, in sede di legittimità, l’omessa interlocuzione preventiva di cui all’art. 34, comma 3, d.lgs. n. 274/2000, trattandosi di disposizione di rito la cui violazione non determina una nullità assoluta in quanto posta a tutela dell’interesse dell’imputato o della persona offesa, ove esistente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46433/19, depositata il 15 novembre. Il caso. Il Giudice di Pace di La Spezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di un’imputata per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 in relazione alla contestazione del reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato. Il Procuratore Generale territoriale ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione di legge, posto che la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere preceduta dalla interlocuzione con la parte. Vizio del procedimento. Premettendo che è pacifica l’applicabilità della speciale previsione di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/200 all’ipotesi di reato in oggetto, la Corte sottolinea la necessità di interrogarsi sull’effettiva titolarità in capo al ricorrente del potere di promuovere la denunzia di nullità della sentenza per vizio del procedimento, non essendo in realtà previsto dall’art. 24 cit. il consenso della parte pubblica, né dell’imputato e della persona offesa, all’adozione della declaratoria di irrilevanza del fatto. L’ipotesi della particolare tenuità del fatto costituisce, come ricorda la pronuncia in commento, frutto della qualificazione della vicenda in giudizio e non configura un rito speciale o alternativo. La previsione normativa secondo cui tale declaratoria può essere pronunciata con sentenza solo se l’imputato o la persona offesa non si oppongono, mira a tutelare le parti private ponendo la necessità di una interlocuzione, la cui eventuale mancanza non può comunque tradursi in una patologia assimilabile a quella di una nullità assoluta. Conseguentemente, la nullità per mancata interlocuzione può essere dedotta solo dai soggetti processuali destinataria della disposizione violata, con esclusione dunque della parte pubblica. Per questi motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 settembre – 15 novembre 2019, n. 46433 Presidente Rocchi – Relatore Magi In fatto e in diritto 1.Con sentenza emessa in data 3 settembre 2018 il Giudice di Pace di La Spezia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di H.M. per particolare tenuità del fatto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. 1.1 La H. risulta tratta a giudizio in riferimento al reato di illegale trattenimento nel territorio dello Stato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis , accertato il omissis . In motivazione, ferma restando la costituzione come assente dell’imputata, si rappresenta che - sussiste in fatto la violazione contestata - il fatto, tuttavia, va ritenuto di particolare tenuità in rapporto al modesto grado della colpevolezza, trattandosi di persona nata in Italia e divenuta da poco maggiorenne. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PG territoriale deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Nel ricorso si prospetta, in sostanza, un vizio del procedimento. Il ricorrente evidenzia che la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto deve essere preceduta dalla interlocuzione con la parte che non deve opporsi a tale esito . Nel caso in esame ciò non è avvenuto - data l’assenza dell’imputata - nè il difensore ha formulato richiesta in proposito, limitandosi a concludere per il mimimo della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che risulta pacifica l’applicabilità della speciale previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, in tema di tenuità del fatto, all’ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis v. Sez. I n. 35742 del 5.7.2013, rv 256825 . Nel caso in esame la parte pubblica ricorrente introduce - come si è evidenziato una denunzia per vizio del procedimento, dunque una querela nullitatis. Non vi è doglianza alcuna sul merito della soluzione adottata, ossia sul presupposto in fatto il basso grado di colpevolezza che ha determinato l’approdo processuale. Ciò determina la necessità di interrogarsi sull’effettiva titolarità in capo al soggetto impugnante del potere di promuovere la denunzia di nullità, non essendo previsto dalla disposizione regolatrice D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 il consenso della parte pubblica alla adozione della declaratoria di irrilevanza del fatto, quanto quello dell’imputato e - se presente - della persona offesa. 3.2 In effetti, va precisato che la particolare tenuità del fatto - qui relativa ai procedimenti di competenza del giudice di pace - è, per l’appunto una qualificazione del fatto oggetto di giudizio in termini di sussistenza fenomenica ma, al contempo, di scarsa offensività e non un rito speciale o alternativo che sia basato sul consenso delle parti. La disposizione regolatrice prevede esclusivamente che se è stata esercitata l’azione penale la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono. Si tratta, dunque, di una disposizione dettata a tutela delle parti private, il che se da un lato pone la necessità di una interlocuzione con detti soggetti puntualmente evidenziata negli arresti di questa Corte, tra cui Sez. V n. 3784 del 28.11.2017, rv 272442 , dall’altro, in caso di decisione adottata senza previa interlocuzione con l’imputato, non implica una patologia - per la mancata acquisizione della non opposizione - assimilabile a quella di una nullità assoluta non essendo definita come tale in modo espresso dalla legge, nè potendosi far ricadere il vizio nel perimetro applicativo dell’art. 179 c.p.p., comma 1 . La deduzione della nullità è pertanto da ritenersi di esclusiva spettanza del soggetto processuale destinatario della disposizione primaria, con applicazione della previsione di legge per cui la deduzione non è consentita per la parte che non ha interesse alla osservanza della disposizione violata art. 182 c.p.p., comma 1 . Nel caso concreto l’interesse manca sia per quanto detto in precedenza la parte pubblica non è destinataria della facoltà che è stata omessa sia perché con il ricorso non è stata introdotta alcuna censura ulteriore relativa alla avvenuta qualificazione del fatto in termini di particolare tenuità. Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso con affermazione del seguente principio di diritto - la parte pubblica non ha interesse a dedurre in sede di legittimità l’omessa interlocuzione preventiva di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, comma 3 declaratoria di particolare tenuità del fatto nei procedimenti di competenza del giudice di pace trattandosi di disposizione in rito la cui violazione non determina una nullità assoluta, essendo posta a tutela dell’interesse dell’imputato o della persona offesa ove esistente . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.