Rinuncia al mandato difensivo, il giudice non deve nominare un difensore d’ufficio

Nell’ipotesi di rinuncia al mandato difensivo non vi è per il giudice l’obbligo di nominare all’imputato, qualora questi non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia, un difensore d’ufficio, posto che il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento della nuova nomina.

Sul punto torna ad esprimersi la sentenza della Corte di Cassazione n. 46435/19, depositata il 15 novembre. Succedeva che il Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava le richieste formulate nell’interesse dell’imputato di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dallo stesso Tribunale e irrevocabile, nonché di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza. Il Giudice riteneva che correttamente il giudice della cognizione aveva nominato all’imputato un difensore a seguito della rinuncia al mandato difensivo effettuata dal difensore di fiducia nel corso dell’udienza dibattimentale per garantire così il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. Avverso tale decisione, il difensore di fiducia del condannato propone ricorso per cassazione, sostenendo che, al termine dell’udienza, il giudice avrebbe dovuto nominare un difensore d’ufficio affinché assumesse l’incarico in modo continuativo. La rinuncia al mandato difensivo e i suoi effetti. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ribadisce il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato il quale non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia , un difensore d’ufficio, poiché il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. A ciò consegue che, la mancata nomina di un difensore d’ufficio non comporta una nullità, posto che il difensore di fiducia è nella piena facoltà, così come l’imputato, di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina. Sulla base di tale richiamato principio il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 13 settembre – 15 novembre 2019, n. 46435 Presidente Rocchi – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 novembre 2018 il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava le richieste formulate nell’interesse di L.E. di declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 17 maggio 2016, irrevocabile dal 13 settembre 2016, nonché di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la citata sentenza. A ragione, riteneva che non sussistevano le condizioni per l’accoglimento delle richieste formulate atteso che - al di là della tardività di quella proposta ex art. 175 c.p.p. effettuata il 3.10.2018 rispetto alla data di arresto del L. risalente al 3.7.2018 - correttamente il giudice della cognizione aveva nominato al L. un difensore ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, a seguito della rinuncia al mandato difensivo effettuata dal difensore di fiducia nel corso dell’udienza dibattimentale del 17.5.2016 all’esito della quale il processo era maturo per la decisione per l’impossibilità di procedere alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 1 e 2 e alla notifica, ai sensi del comma 3 stessa disposizione e ciò al fine di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. 2. Avverso detta ordinanza il difensore di fiducia del condannato, avvocata Manuela Amore, ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge. Al riguardo ha sostenuto che il giudice dibattimentale avrebbe dovuto, al termine dell’udienza del 17.5.2016, celebrata con l’assistenza di un difensore prontamente reperito ex art. 97 c.p.p., comma 4, a seguito della rinuncia al mandato da parte di quello di fiducia, nominare al L. un difensore di ufficio affinché assumesse l’incarico in modo continuativo ex art. 97 c.p.p., comma 2 e 3 che le conseguenze di tale violazione sono state devastanti in quanto il difensore nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, non solo aveva prestato il consenso ad acquisire tutti gli atti di indagine rinunciando a controesaminare ben sette testi del Pubblico Ministero, ma non aveva neppure proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna che la richiesta difensiva ex art. 175 non era tardiva perché occorreva avere riguardo non alla data di arresto del condannato 3 luglio 2018 ma alla data 24 settembre 2018 nella quale la difesa aveva visionato il fascicolo processuale e constatato che non era stato nominato un difensore di ufficio. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Filippi Paola, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Considerato in diritto 1. Risulta dal tenore dell’ordinanza impugnata e la circostanza non è oggetto di contestazione che nel corso dell’udienza del 17 maggio 2016, all’esito della quale il processo era maturo per la decisione, il difensore di fiducia del L. ha dichiarato di rinunciare al mandato difensivo e che il Tribunale ha nominato all’allora imputato un difensore ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Non avendo il Tribunale, dopo la pronuncia di condanna del ricorrente, resa nella medesima udienza del 17 maggio 2016, proceduto alla nomina di un difensore di ufficio, l’appello avverso detta sentenza avrebbe potuto essere legittimamente proposto sia da detto difensore sostituto , al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., sia dal difensore di fiducia del L. che aveva rinunciato al mandato difensivo, atteso che, a norma dell’art. 107 c.p.p., la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d’ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l’imputato - nella piena facoltà di proporre l’impugnazione fino all’intervento della nuova nomina Cass. Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, Rv. 266052 . Pertanto, le doglianze sul punto non sono fondate. 2. Manifestamente infondate sono, invece, le censure relative alla ritenuta tardività della proposizione della domanda di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la citata sentenza del Tribunale, avendo correttamente il giudice dell’esecuzione rilevato che la stessa era stata effettuata il 3 ottobre 2018 mentre il L. era venuto a conoscenza della condanna il 3 luglio 2018 all’atto del suo arresto. Del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che il difensore di fiducia del condannato abbia preso visione del fascicolo processuale solo il 24 settembre 2018 data dalla quale si pretenderebbe far decorrere il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 175 c.p.p. non rientrando essa in nessuna delle ipotesi caso fortuito o forza maggiore al cui verificarsi la disposizione normativa citata riconnette la possibilità per le parti interessate di essere rimesse nei termini per proporre impugnazione. 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.