Concordato anche con rinuncia ai motivi d’appello: valido solo se l’avvocato è munito di procura speciale

Nell’ambito della difesa tecnica attribuita al difensore a seguito della nomina ex art. 96 c.p.p., non può ritenersi ricompreso il potere di disporre delle posizioni giuridico-soggettive costituenti la sfera personale dell’imputato in nome e per conto di quest’ultimo. A tal proposito, la Cassazione ribadisce che, ai fini della validità del concordato di cui all’art. 599-bis c.p.p., quale atto personalissimo, occorre il conferimento in capo al difensore della procura speciale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 46451/19 depositata il 15 novembre. Il caso. Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità per i reati di compartecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e detenzione di droga ai fini spaccio, l’imputato ricorre per cassazione denunciano l’omesso controllo da parte dei Giudici distrettuali del potere, in capo alle parti, di concordare la pena, quale atto personalissimo che impone il conferimento della procura speciale al difensore. In particolare, il ricorrente deduce la nullità del concordato ex art. 599- bis c.p.p., poiché concluso dall’avvocato privo di tale procura durante l’udienza in cui l’imputato stesso aveva deciso di non comparire. Soggetto non legittimato. Dalla lettura del fascicolo, la Cassazione rileva che, effettivamente, non era presente alcuna speciale procura in capo all’avvocato per concordare la pena ex art. 599- bis c.p.p., pertanto, la richiesta di concordato, in quanto formulata da soggetto non legittimato, doveva ritenersi tamaquam non esset . Infatti, secondo la Corte, un tale accordo tra imputato e pubblica accusa non può ritenersi validamente formato, poiché non può ritenersi ricompresa nella difesa tecnica attribuita al difensore a seguito di nomina ex art. 96 c.p.p. il potere di disporre delle posizioni giuridico-soggettive costituenti la sfera personale dell’imputato in nome e per conto di quest’ultimo, al quale risulta esclusivamente riservata ogni scelta al riguardo . Per tutti questi motivi, ritenendo fondato il ricorso e nullo il patto intercorso fra le parti su cui si è innestato il giudizio d’appello, la Suprema Corte annulla la sentenza senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 giugno – 15 novembre 2019, n. 46451 Presidente Sarno – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 9.10.2017 la Corte di Appello di Roma ha applicato, in riforma della pronuncia resa all’esito del primo grado svoltosi con il rito abbreviato dal Tribunale della stessa città, a L.D. la pena, determinata su concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis c.p.p., previa rinuncia da parte dell’imputato agli ulteriori motivi di appello ad eccezione di quello relativo al trattamento sanzionatorio, di quattro anni ed otto mesi di reclusione per i reati di compartecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico e di detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di marijuana previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 e art. 74. 2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 599 bis, 589 e 122 c.p.p., l’omesso controllo da parte dei giudici distrettuali del potere, in capo alle parti, di concordare la pena che, costituendo un atto personalissimo, impone il conferimento di procura speciale al difensore, non potendo ritenersi compreso nel mandato defensionale all’avvocato fiduciariamente nominato. Deduce che non essendo l’imputato comparso all’udienza del 9.10.2017 tenutasi innanzi alla Corte di Appello, in quanto rinunciante e non essendo stata allegata alla richiesta di concordato alcuna procura speciale, il concordato ex art. 599 bis c.p.p. risulta affetto da nullità assoluta. Considerato in diritto Il ricorso deve ritenersi fondato. Risulta dagli atti di causa cui questa Corte ha necessariamente accesso in regione della natura processuale della doglianza svolta, che l’imputato non fosse presente all’udienza del 9.10.2017 cui ha preso parte soltanto l’avv. Susanna Zorzi di nomina fiduciaria. Non essendovi nel fascicolo alcuna procura speciale conferita al suddetto avvocato per concordare la pena ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p. con contestuale rinuncia ai motivi di appello in precedenza ritualmente proposti, la richiesta di concordato, formulata da soggetto non legittimato, deve ritenersi tamquam non esset, non essendosi l’accordo tra imputato e pubblica accusa ed avallato dal Giudice validamente formato. Non può infatti ritenersi ricompresa nella difesa tecnica attribuita al difensore a seguito di nomina ex art. 96 c.p.p. il potere di disporre delle posizioni giuridico-soggettive costituenti la sfera personale dell’imputato in nome e per conto di quest’ultimo, al quale risulta esclusivamente riservata ogni scelta al riguardo. Sussistendo di conseguenza la violazione di legge dedotta dal ricorrente, la nullità del patto intercorso tra le parti su cui si innesta la pronuncia dei giudici di appello che lo hanno recepito integralmente impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell’odierno ricorrente, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L.D. . Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma. Motivazione semplificata.