Il ritorno delle “manette agli evasori”?

Sul numero 152 della Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, rubricato Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili . Trattasi del noto decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio.

Il capo V di detto decreto, intitolato Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia si compone, invero, di un solo articolo, l’articolo 39 che riporta rubrica del tutto simile Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti . L’articolo 39 si compone a sua volta di soli tre commi il primo dedicato a modificare il tessuto normativo del d.lgs. n. 74/2000, che, come noto, contiene le norme in materia di diritto penale tributario il secondo interviene con una novella sul d.lgs. n. 231/2001, in tema di responsabilità penale degli enti ed, infine, il comma 3 detta una speciale disciplina in relazione alla entrata in vigore dei due commi che precedono. Lo spirito dell’intervento normativo è quello di dettare un notevole e sistematico inasprimento delle pene, da un lato, e ridurre, dall’altro, le soglie di punibilità che conferiscono penale rilevanza alle condotte di evasione fiscale. Più spazio e più rigore, dunque, al diritto penale tributario. Veniamo ad analizzare le modifiche che vengono apportate. La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2 d.lgs. n. 74/2000 viene ora sanzionata con la pena della reclusione da quattro o otto anni, mentre la pena previgente, nei limiti edittali di un anno e sei mesi sino sei anni, è ora riservata alla sola circostanza attenuante, di nuova introduzione, che si configura solo allorché gli elementi passivi fittizi siano inferiori a 100 mila euro. Identica modifica normativa interviene sulla fattispecie speculare dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti art. 8 d.lgs. n. 74/2000 aumento dei limiti edittali e introduzione della ipotesi attenuata, cui si applica il previgente minimo e massimo edittale. Altrettanto significativo l’aumento della cornice edittale per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3 d.lgs. n. 74/2000 , che passa da un anno e sei mesi di minimo edittale e sei anni di massimo alla pena di anni tre come minimo edittale ed otto di massimo. Duplice, invece, la modifica sul reato di dichiarazione infedele art. 4 il trattamento sanzionatorio è elevato ora da due a cinque anni a fronte del previgente da uno a tre anni, mentre la soglia di punibilità è ridotta di 1/3 e portata alla misura di centomila euro di imposta. Anche il parametro dell’ammontare complessivo degli elementi sottratti all’imposizione, fissato in tre milioni di euro, viene ridotto a due milioni. La riduzione della soglia di punibilità si realizza, altresì, attraverso la totale abrogazione del comma 1-ter dell’articolo 4, che introdotto nel 2015 consentiva di ritenere non punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, producevano una differenza rispetto alla misura corretta inferiore al 10%. Anche la mera omessa dichiarazione art. 5 patisce il raddoppio del minimo edittale portato ad anni due e l’aumento di 1/3 del massimo portato ad anni sei . Raddoppio del minimo edittale anche per l’occultamento o distruzione di documenti contabili , e pena massima portata da sei a sette anni. Resta fermo, invece, il trattamento sanzionatorio per l’omesso versamento di ritenute art. 10- bis e l’omesso versamento dell’IVA art. 10- ter , che patiscono però una significativa riduzione della soglia di punibilità, rispettivamente a 100mila e 150mila euro. Viene poi introdotto un nuovo articolo, il 12- ter , rubricato Casi particolari di confisca , ai sensi del quale, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale patteggiamento per taluno dei delitti previsti dal presente decreto diversi da quelli previsti dagli art. 10- bis e 10- ter omesso versamento di ritenute ed IVA , si applica l'art. 240- bis c.p. c.p. quando a l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2 b l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso dei delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1 c l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'art. 5, comma 1- bis d l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'art. 8 e l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a euro 100mila nel caso del delitto previsto dall'art. 10- quater f l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 100mila nel caso del delitto previsto dall'art. 11, comma 1 g l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 100mila nel caso del delitto previsto dall'art. 11, comma 2 h è pronunciata condanna o applicazione di pena per i delitti previsti dagli artt. 4 e 10. Per tale via i reati tributari vengono considerati come quelli di criminalità organizzata. Si estende, infatti, la possibilità di applicazione della confisca allargata per sproporzione confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non può giustificare la legittima provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito , disciplinata dall’art. 240- bis c.p., anche alle ipotesi di condanna per i reati tributari, nel caso si superino le soglie sopra indicate. La previsione della confisca per sproporzione ovviamente facoltizza l’A.G. a disporre, il sequestro preventivo prodromico alla misura ablativa, dotando dunque le Procure di una nuova straordinaria arma, utilizzabile sin dalla fase delle indagini preliminari. Importante evidenziare che, con tale misura, non vi è la necessità di un nesso pertinenziale, come invece previsto nel caso della confisca tradizionale, tra i beni oggetto della misura e il reato compiuto. Di notevole rilievo anche il comma 3 dell’art. 39 che introduce, fra le fattispecie penali che possono integrare il presupposto della responsabilità penale-amministrativa delle imprese ex d.lgs. n. 231/2001, quella di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, cioè il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che è ora sanzionabile direttamente anche a carico dell’ente, con una pena pecuniaria fino a cinquecento quote. Menzione merita, infine, anche il comma 3 che procrastina l’entrata in vigore delle modiche di cui ai commi precedenti alla pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione del d.l., disposizione inusuale che ha già fatto sollevare perplessità di legittimità costituzionale, apparendo ictu oculi detta norma difficilmente compatibile con i requisiti costituzionali di eccezionalità ed urgenza che devono connotare il decreto legge. Nel merito . La riforma in commento pare rinnegare i principi ispiratori del d.lgs. n. 74/2000, che dopo la fallimentare esperienza della l. n. 516/1982 che, conosciuta come manette agli evasori , nessun evasore portò mai in carcere aveva riservato la tutela penale alle sole fattispecie decettive ovvero caratterizzate dal superamento di significative soglie di punibilità. L’abbassamento delle soglie di punibilità e l’aumento delle pene edittali, con il conseguente possibile ricorso a strumenti investigativi assai più invasivi prime fra tutte le intercettazioni , porterà ad una verosimile proliferazione dei procedimenti penali, sempre più spesso accompagnati dalla adozione di misure cautelari reali straordinariamente incisive essendo possibile ora la confisca per sproporzione , che, come noto, assai spesso vengono adottate sulla base dei soli rilievi mossi in sede tributaria e correlate presunzioni. Legittimo allora chiedersi se la riforma, nata sulla spinta demagogica, porterà effetti concreti o se, come già accaduto, il nome di manette agli evasori rimarrà solamente uno slogan, con il rischio per le attività imprenditoriali di un sempre più largo e devastante ricorso ai sequestri sin dalla fase delle prime indagini e degli accertamenti tributari, che, come noto, assai di frequente non si traducono in accertamenti definitivi di penale responsabilità.