La Cassazione sull’aumento della pena per effetto della continuazione

Ove l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Cassazione deve annullare la sentenza senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato base, ritenuta la pena quale risultante dall’applicazione delle circostanze ed aggravanti e dalla comparazione delle stesse ex art. 69 c.p

Questo il principio affermato dalla sentenza n. 46370/19 depositata il 14 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Brescia, confermando la decisione del Tribunale, condannava l’imputato a 4 anni e 8 mesi di reclusione e a € 6.667 di multa per i reati di numerose cessioni di stupefacenti unificati con il vincolo della continuazione. Avverso la decisione l’imputato ricorreva in Cassazione lamentando che il trattamento sanzionatorio fosse superiore al triplo della pena base irrogata per il reato più grave, con conseguente violazione dell’art. 81 c.p Principio di diritto. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, rileva che è stata applicata una pena aumentata oltre il triplo per effetto della continuazione. In proposito, viene affermato il seguente principio di diritto Qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato base, ritenuta la pena quale risultante dall’applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti e dalla comparazione delle stesse ex art. 69 c.p. . Chiarito questo, la Suprema Corte annulla la sentenza senza rinvio e ridetermina la pena a 4 anni di reclusione e a € 6.667 di multa.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 2 luglio – 14 novembre 2019, n. 46370 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Brescia con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del giudice di primo grado giudizio abbreviato , che aveva condannato B.Z. alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed Euro 6.667,00 di multa relativamente ai reati unificati con la continuazione contestatigli in rubrica numerose cessioni di stupefacente ritenuta l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73, T.U. stup., reato più grave quello di cui al capo G, riconosciute le circostanze attenuanti generiche pena base anni 2 e mesi 6 di reclusione ed e 6.000,00 di multa, diminuita per il riconoscimento delle circostanze generiche ad anni 2 ed Euro 4.000,00, aumentata per la continuazione interna ad anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 4.200,00 di multa e aumentata di nuovo per la continuazione esterna con gli altri capi ad anni 7 ed Euro 10.000,00 e diminuita per il rito alla misura finale . 2. Ricorre in cassazione l’imputato, con un solo motivo di ricorso violazione di legge artt. 81 e 133 c.p. e vizio della motivazione per manifesta illogicità relativamente al trattamento sanzionatorio superiore al triplo della pena base irrogata per il reato più grave. La pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, per il reato ritenuto più grave, diminuita per l’art. 62 bis c.p. ad anni 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa poteva al massimo essere aumentata ad anni 6 risulta quindi violata la disposizione dell’art. 81 c.p Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta fondato in quanto è stata applicata una pena illegale, aumentata al di sopra del triplo per effetto della continuazione art. 81 c.p. e la sentenza deve annullarsi senza rinvio con la rideterminazione della pena. La pena base da prendere in considerazione è quella del reato di cui al capo G, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed e 6.000,00 di multa, diminuita per il riconoscimento delle circostanze generiche ad anni 2 ed Euro 4.000,00. La pena di anni 2 ed Euro 4.000,00 ai sensi dell’art. 81 c.p. non può essere aumentata più del triplo, quindi anni 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, ridotta poi per il rito ad anni 4 ed Euro 8.000,00 di multa. La pena base da prendere in considerazione, infatti, è quella risultante dall’applicazione delle circostanze e della loro comparazione ex art. 69 c.p. nel caso le circostanze attenuanti generiche in tal senso vedi Sez. 2, n. 7818 del 11/03/1992 - dep. 08/07/1992, P.M. in proc. Serra, Rv. 19106201 Nel reato continuato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla più grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell’aumento da apportare alla pena base . 3.1. Qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 - dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 22607601 . Conseguentemente la pena deve essere rideterminata direttamente da questa Corte di Cassazione nella misura di anni 4 di reclusione ed Euro 6.667,00 di multa la pena pecuniaria rientra nella misura limite del triplo . Può affermarsi il seguente principio di diritto Qualora l’aumento per la continuazione determinato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell’annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base, ritenuta la pena quale risultante dall’applicazione delle circostanze ed aggravanti e dalla comparazione delle stesse ex art. 69 c.p. . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro di reclusione ed Euro 6.667,00 di multa.