Ubriaco alla guida, cosa fare se il prelievo è stato effettuato esclusivamente su richiesta della Polizia?

In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre al prelievo ematico, effettuato su richiesta della Polizia, della facoltà di farsi assistere da un difensore determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata nel caso in cui l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 45933/19, depositata il 12 novembre. Sottoposto al prelievo senza avviso di farsi assistere il risultato può essere utilizzato? In parziale riforma della decisione di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato per la concessa sospensione condizionale della pena , la Corte d’Appello confermava la responsabilità penale dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, con condanna a 6 mesi di arresto, 4.000 euro di multa e sospensione della patente per 2 anni. Subito dopo l’incidente da questi causato, veniva trasportato in ospedale e sottoposto ad accertamenti medici dove risultata un tasso alcolemico superiore alla soglia. Avverso detta decisione l’imputato ricorre per la cassazione sostenendo che il prelievo ematico cui è stato sottoposto in pronto soccorso era stato chiesto esclusivamente dalla Polizia a fini di indagine urgente e non in ossequio ad un protocollo di routine per la diagnosi e cura del paziente, e il risultato di tale prelievo è stato utilizzato senza previo avvertimento alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da un difensore. Come già affermato in precedenza dalla Suprema Corte, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre a prelievo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., ma che deve ritenersi sanata nel caso in cui l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato art. 183 c.p.p. . Sulla base di tale principio il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 giugno – 12 novembre 2019 n. 45933 Presidente Izzo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato per a concessa sospensione condizionale della pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità di C.A. per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2-bis omissis e la condanna a mesi 6 di arresto ed Euro 4.000,00 di multa, con sospensione della patente per anni due. 2. L’auto dell’imputato era uscita di strada andando a finire in un adiacente canale di scolo di acque piovane. Interveniva personale medico e, solo successivamente, i Carabinieri. In stato confusionale, il C. veniva trasportato al Pronto Soccorso di XXXXXX ove venivano effettuati gli accertamenti medici per le cure del caso da cui emergevano una significativa alcolemia pari a 3,5 g/l. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, sollevando due motivi strettamente connessi tra loro. Con il primo, deduce vizio di motivazione e violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2-bis, laddove la Corte di appello ha ritenuto che l’accesso della polizia giudiziaria ai dati anamnestici sia logicamente posteriore agli accertamenti medici-sanitari che sarebbero stati comunque disposti, il C. veniva sottoposto in ospedale esclusivamente a dosaggio alcolemia e a triage test urinario al solo e unico scopo di rilevare, come peraltro espressamente richiesto dai Carabinieri di Montespertolo, eventuali presenze di sostanze alcoliche o psicotrope nel sangue. Non v’è, quindi, dubbio che il prelievo ematico effettuato sulla persona dell’imputato al Pronto Soccorso sia stato dettato unicamente dall’esplicita richiesta della p.g., a fini di indagine urgente, ex art. 354 c.p.p., e non, invece, in ossequio ad un protocollo di routine per la diagnosi e cura del paziente. Con il secondo motivo, lamenta inosservanza dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha utilizzato, ai fini della motivazione sull’affermazione di responsabilità, i risultati degli accertamenti ematici eseguiti sull’imputato dai medici de Pronto Soccorso su espressa richiesta della p.g. ma senza previo avvertimento alla persona interessata della facoltà di farsi assistere da un difensore. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Occorre invero ricordare che, essendosi proceduto in primo grado con rito abbreviato, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tale giudizio sono rilevabili e deducibili solo la nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l’irritualità dell’acquisizione dell’atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza rispetto delle forme di rito così Sez. 2, n. 19483 del 16/4/2013, Avallone ed altri, Rv. 256038, che ha ritenuto irrilevante l’omissione dell’avviso di deposito degli atti concernenti intercettazioni telefoniche in favore di uno dei difensori dell’imputato, non essendo compresa la disposizione che lo prescrive, cioè l’art. 268, comma 4, tra le norme la cui violazione comporta divieto di utilizzazione, posto dall’art. 271 c.p.p., comma 1, Sez. 6, n. 44844 del 1/10/2007, Arosio ed altro, Rv. 238030, in relazione all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza ad uno dei due difensori dell’imputato Sez. 3 n. 29240 del 9/6/2005, Fiero, Rv. 232374, In un caso di giudizio abbreviato in cui è stata ritenuta corretta l’utilizzazione di un’intercettazione telefonica non trascritta ritualmente, a seguito di consulenza tecnica ex art. 268 c.p.p., ma riprodotta su cosiddetto brogliaccio” Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, La Neve, Rv. 258813, in relazione all’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p. benché sollecitato dall’imputato Sez. 3, n. 19454 del 27/03/2014, Onofrio, Rv. 260377, relazione all’omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari che determina una nullità a regime intermedio della richiesta d rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell’imputato della richiesta d giudizio abbreviato Sez. 2, n. 13465 dei 22/3/2016, Candita, Rv. 266748, relativamente all’invalidità della notifica dei decreto di citazione a giudizio dell’imputato, conseguente alla sua effettuazione con modalità diverse da quelle previste . Ancora di recente questa Corte, in un caso analogo a quello per il quale si procede, ha rilevato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre in quel caso all’esame alcolimetrico ma vale, evidentemente, anche per quello ematico effettuato esclusivamente su richiesta della PG e non anche per finalità di pronto soccorso, e in tal senso il principio va riaffermato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell’art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grano ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato Sez. 4, n. 16131 del 14/3/2017, Nucciarelli Rv. 269609 . 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.