Il sequestro conservativo disposto successivamente concorre con l’esecuzione della provvisionale

La Suprema Corte interviene in una fattispecie complessa, per l’intersecarsi di tematiche eminentemente processuali e, non di meno, per la necessità di regolare la successione nel tempo di diversi rimedi volti a tutelare, nelle more del processo, il credito inerente il pregiudizio subito dalla vittima della condotta delittuosa.

Lo fa, rimanendo ritualmente nel perimetro della doglianza difensiva, che, in realtà, non coglie nel segno, prestando acquiescenza rispetto a profili dell’ordinanza impugnata ritenuti, al contrario, passibili di censura e trattati, incidentalmente, in parte motiva. Il caso. Il giudizio a quo riguardava un uxoricidio verificatosi in Romagna e per il quale, nel 2018, il Tribunale di Ravenna accertava la responsabilità dell’imputato, condannandolo alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, concedendo sin da subito provvisionali che ammontavano rispettivamente ad € 500.000 ciascuno in favore dei genitori, € 150.000 in favore del fratello ed € 3.000.000 a beneficio dei tre figli della persona offesa. Le parti civili costituite, tuttavia, avevano anche domandato, sin dalla conclusione del primo grado, che fosse emesso decreto di sequestro conservativo sui beni e sui crediti del prevenuto, reiterando poi l’istanza dopo la decisione ed essendo in quel momento autorizzate ad apporre tale vincolo, in proporzione alle somme già concesse, sul patrimonio dell’imputato. Quest’ultimo contestava il provvedimento, senza peraltro criticare la sussistenza dell’invocato periculum in mora, ritenendo che replicasse struttura e funzione delle statuizioni civili contenute dalla pronuncia di merito. Il Tribunale del Riesame, però, confermava la decisione cautelare, sostenendo che non vi fosse duplicazione di titoli l’ordinanza di sequestro in argomento, infatti, non può sovrapporsi alla sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali, che non muta la natura del vincolo in pignoramento, effetto riconosciuto unicamente ai sequestri conservativi eseguiti prima della pronuncia esecutiva recante condanna al pagamento della provvisionale. Ricorre per Cassazione la difesa dell’imputato, deducendo, con unico e articolato motivo, erronea applicazione di legge processuale, con specifico riguardo all’art. 539, comma 2- bis , c.p.p. diversamente da quanto asserito dai Giudici della cautela, in realtà, non avrebbe potuto essere concesso sequestro conservativo in favore delle parti civili, perché questo rischierebbe di trasformarsi contestualmente in pignoramento sui beni immobili indicati nell’ordinanza genetica, lasciando agli istanti pure la possibilità di azionare le provvisionali su altri beni e moltiplicando così indebitamente gli effetti del medesimo titolo. Tanto i patroni di parte civile quanto il difensore del ricorrente, poi, depositavano ulteriori memorie in attesa della pubblica udienza, perorando le argomentazioni rispettivamente sostenute nei primi atti. La sentenza. La Corte di legittimità – su parere conforme del Procuratore generale – rigetta l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali nulla statuisce, invece, con riguardo alla refusione delle spese di lite, posta l’assenza di domanda sul punto. L’Estensore premette al contenuto centrale della decisione un’ampia dissertazione, di carattere generale, inerente il perimetro d’efficacia dei provvedimenti cautelari patrimoniali intervenuti per vincolare le somme e non disperdere le garanzie di soddisfazione delle pretese vantate, in sede penale, dalle parti offese. Alla luce del quadro normativo e delle coordinate ermeneutiche definite, procede dunque a coniugare tali principi in concreto, confermando l’opinione espressa nel procedimento di merito e chiarendo l’interpretazione degli istituti coinvolti. L’asserita duplicazione di titoli esecutivi giudiziali. Gli Ermellini intervengono, in primis, in ordine alla supposta sovrapponibilità dei titoli esecutivi che potrebbero essere attivati, tema oggetto di riforma, a decorrere del 16 febbraio dello scorso anno, dalla legge n. 4 del 2018. A loro avviso, tuttavia, la recente novella non consente di affermare che il sequestro conservativo concesso in favore di figli minorenni del ricorrente, a tutela del credito da risarcimento del danno parzialmente liquidato in loro favore a titolo di provvisionale con la [] condanna dell’imputato emessa prima della pronuncia di segno positivo sulla domanda cautelare da tali parti civili proposta nel corso del processo di merito definito con tale sentenza costituisca un titolo esecutivo diverso da quello costituito dalla sentenza in discorso”, e, del pari, che il sequestro conservativo concesso a tali parti civili dopo l’emissione della sentenza di condanna del ricorrente al pagamento in loro favore della provvisionale fino alla concorrenza delle somme di danaro liquidate a titolo di provvisionale si convertirà in pignoramento al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna” poiché si tratta di effetto previsto nei soli limiti della misura del danno parzialmente liquidata con tale sentenza [] per la parte residua [] con l’emissione della sentenza civile [] che liquidi la misura del danno medesimo la cui esistenza è stata irrevocabilmente accertata in sede penale”. L’ammissibilità di sequestro conservativo a tutela di credito oggetto di un titolo esecutivo antecedente. Superata la prima questione, non v’è dubbio neppure rispetto alla soluzione della seconda. Ed infatti, il Collegio ritiene, in forza dell’esegesi appena descritta, di aderire all’orientamento per il quale il titolo di credito e la misura cautelare sono, fino a che il titolo non sia portato in esecuzione, strumenti aventi natura giuridica del tutto differente si cita, in proposito, Cass., Sez. II Pen., 8.5.2015, Borsani . Pertanto, non essendosi qui ancora verificata tale circostanza, nulla ostava ad emettere decreto di sequestro per garantire un credito oggetto di un precedente titolo. Conclusioni. La decisione in commento presenta una motivazione robusta – pur caratterizzata da una struttura particolarmente ampia ed analitica – e condivisibile, esplorando correttamente i diversi punti nodali che compongono l’iter logico e spiegano il ragionamento giudiziale. Nel riferito contesto, invero, si tratta di rimedi diversi, e non c’è motivo di limitarne l’esperibilità, sottraendo così opportunità per garantire il giusto ristoro spettante a chi, essendo provvisto di idonea ragione giudiziale, ne abbia diritto.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 settembre – 7 novembre 2019n. 45343 Presidente Tardio – Relatore Vannucci Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 22 giugno 2018 la Corte di assise di Ravenna accertò che C.M. fu responsabile della commissione del delitto di omicidio della propria moglie B.G. e, dopo averlo condannato alle pene di giustizia, lo condannò altresì a risarcire il danno, in misura da liquidare in separato processo civile, da lui cagionato con la commissione di tale reato rispettivamente alle parti civili B.F. padre della persona offesa , M.A.R. madre della persona offesa , B.G. fratello della persona offesa , C.G. , C.L. e C.R. figli, minorenni, della persona offesa e dell’imputato, nel giudizio rappresentati dal tutore B.G. . Con la stessa sentenza l’imputato venne condannato al pagamento delle seguenti provvisionali, costituenti misura dell’equivalente pecuniario del danno provato Euro 500.000 in favore, rispettivamente, di B.F. e di M.A.R. Euro 150.000 in favore di B.G. Euro 3.000.000 in favore di C.G. , L. e R. . Nel corso della discussione del processo definito con tale sentenza le parti civili, temendo di perdere le garanzie dei propri crediti da risarcimento del danno da tale delitto, chiesero alla Corte di assise di Ravenna di emettere sequestro conservativo sui beni e sui crediti del condannato art. 316 c.p.p. . Nessuna risposta a tali domande venne data con tale sentenza. Le parti civili hanno reiterato tale istanza il 15 febbraio 2019 e con ordinanza emessa il 6 marzo 2019 il giudice di primo grado ha autorizzato costoro ad eseguire sequestro conservativo sui beni appartenenti all’imputato fino alla concorrenza delle somme di danaro con la citata sentenza liquidate a titolo di provvisionale in favore di ciascuna parte civile. 2. Per la revoca di tale ordinanza l’imputato ha proposto richiesta di riesame e con ordinanza emessa il 25 marzo 2019 il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari, ha confermato la decisione cautelare. In risposta ai motivi di riesame la motivazione fondante la decisione può essere così sintetizzata l’ordinanza di sequestro conservativo fino alla concorrenza dei crediti da provvisionali non costituisce duplicazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna al pagamento di tali crediti pecuniari costituenti liquidazione anticipata di parte del danno risarcibile , dal momento che il sequestro non è titolo esecutivo di condanna al pagamento di credito diverso da quello oggetto della condanna pronunciata con la sentenza definitiva di primo grado quest’ultima costituisce l’unico titolo, ex lege provvisoriamente esecutivo art. 540 c.p.p., comma 2 diversamente da quanto dedotto dall’imputato, l’ordinanza dispositiva del sequestro conservativo in favore dei propri figli minorenni non si converte poi in pignoramento per effetto della sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali immediatamente esecutiva contro di lui resa per la commissione del delitto di omicidio della propria moglie, dal momento che tale effetto l’art. 539 c.p.p., comma 2-bis comma aggiunto dalla L. n. 4 del 2018, art. 4, comma 1, a decorrere dal 16 febbraio 2018, giorno di entrata in vigore della legge fa conseguire solo ai sequestri conservativi eseguiti prima della pronuncia della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva recante condanna al pagamento della provvisionale nel caso di specie, tale disposizione di legge processuale non trova applicazione, essendo stato il sequestro conservativo disposto in favore dei figli dell’imputato dopo la pronuncia della sentenza di condanna di costui al pagamento della provvisionale in favore dei propri figli minorenni una volta eseguito tale sequestro conservativo, nonché quelli concessi in favore delle altre parti civili, la conversione in pignoramento degli stessi si verificherà al momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna art. 530 c.p.p., comma 1 vi è dunque interesse delle parti civili a richiedere sequestro conservativo in ragione della non sussistenza della dedotta duplicazione di titoli esecutivi e della non esatta corrispondenza degli effetti del provvedimento cautelare e della sentenza di condanna al pagamento delle provvisionali nessuna contestazione l’imputato ha mosso quanto all’accertata sussistenza del periculum in mora quale presupposto per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo. 3. Per la cassazione di tale ordinanza, nella sola parte in cui ha confermato il sequestro conservativo emesso dalla Corte di assise di Ravenna in favore dei propri figli minorenni, C.M. ha proposto ricorso atto sottoscritto dal difensore, avvocato Gabriele Bordoni deducendo che la stessa ha fatto erronea applicazione dell’art. 539 c.p.p., comma 2-bis, in quanto al momento della riproposizione della domanda di sequestro conservativo 15 febbraio 2019 i propri figli minorenni già disponevano del titolo esecutivo, avviando il pignoramento rappresentato dalla provvisionale immediatamente esecutiva disposta dalla sentenza di condanna per il medesimo ammontare in danaro Euro 3.000.000 indicato nella disposta cautela conservativa non poteva dunque essere concesso sequestro conservativo in favore di costoro perché questo si trasformerebbe immediatamente in pignoramento sui beni immobili indicati nell’Ordinanza genetica, lasciando nel contempo la possibilità delle stesse Parti Civili di azionare le provvisionali su altri beni, così creando una evidente duplicazione dello stesso titolo infatti, in applicazione del citato art. 539, comma 2-bis, il sequestro conservativo, nei limiti della provvisionale accordata, si converte in pignoramento i propri figli non avrebbero potuto richiedere il sequestro conservativo essendo già beneficiari di una provvisionale immediatamente esecutiva che, escludendo il ricorrere del periculum in mora, consentiva e consente loro di azionare ora il titolo esecutivo di cui dispongono, senza creare i presupposti per la sua inammissibile duplicazione che determinerebbe il provvedimento cautelare concesso, in quanto convertito ope legis . 4. Le parti civili B.F. , M.A.R. , B.G. , in proprio e quale tutore dei minorenni C.G. , C.L. e C.R. hanno depositato memoria atto sottoscritto dal difensore, avvocato Giovanni Scudellari con cui chiedono il rigetto del ricorso condividendo le motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata. 5. Il ricorrente ha depositato due memorie dai contenuti sostanzialmente coincidenti in replica agli argomenti contenuti nella memoria delle parti civili, confermando la propria deduzione relativa alla duplicazione dei titoli esecutivi concessi ai propri figli sentenza di condanna al pagamento di provvisionale immediatamente esecutiva conversione ex lege in pignoramento del sequestro conservativo in loro favore concesso, per il medesimo credito da provvisionale, dopo l’emissione della sentenza di condanna, in applicazione dell’art. 539 c.p.p., comma 2-bis . Considerato in dirito 1. L’esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie artt. 2910 - 2929 c.c. sui beni e sui crediti compresi nel patrimonio del debitore, costituenti la garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni art. 2740 c.c. , non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile art. 474 c.p.c., comma 1 . Per quanto qui specificamente interessa, le sentenze di condanna al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile sono titolo esecutivo nei confronti della parte contro la quale sono pronunciate art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 , prima parte . La sentenza di condanna emessa a definizione di processo civile di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti di tale processo art. 282 c.p.c. . La forza esecutiva della sentenza di condanna civile si stabilizza definitivamente al momento della formazione sulla stessa del giudicato formale art. 324 c.p.c. . L’esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie accertate con il titolo esecutivo costituito dalla sentenza provvisoriamente ovvero definitivamente esecutiva si inizia col pignoramento art. 491 c.p.c. . Sempre per quanto qui interessa, la sentenza penale di condanna che, in accoglimento della domanda esercitata dal soggetto costituitosi parte civile nel processo penale onde ottenere in esso il risarcimento del danno a lui derivato dal reato della cui commissione l’imputato è accusato artt. 74 e 76 c.p.p. , rechi, ad un tempo, condanna generica dell’imputato a risarcire il danno in questione, con rimessione delle parti al giudice civile per la liquidazione del suo equivalente pecuniario art. 539 c.p.p., comma 1 , e, su richiesta della parte civile, condanna dello stesso al pagamento di una provvisionale in danaro, costituente liquidazione, parziale, del danno nei limiti in cui è raggiunta la relativa prova art. 539 c.p.p., comma 2 , è immediatamente esecutiva quanto a tale ultima parte art. 540 c.p.p., comma 2 . L’esecutività, provvisoria, di tale specifico capo di sentenza, destinato ad essere assorbito dalla liquidazione del danno operata dalla sentenza definitiva del successivo processo civile a tal fine promosso nel senso che la provvisionale liquidata in applicazione dell’art. 539 c.p.p., comma 2, non costituisce capo di sentenza suscettibile di formare oggetto di ricorso per cassazione, trattandosi di pronuncia relativa a parziale liquidazione del danno, come tale non suscettibile di passare in cosa giudicata in quanto destinata ad essere assorbita in quella, emessa dal giudice civile, di liquidazione del danno, cfr. Cass. Sez. 6, n. 50746 del 14 ottobre 2014, P.C., Rv. 261536 Cass. Sez. 2, n. 49016 del 6 novembre 2014, Patricola, Rv. 261054 Cass. Sez. 4, n. 34791 del 23 giugno 2010, Mazzamurro, Rv. 248348 , si stabilizzerà al momento del passaggio in cosa giudicata formale di tale ultima sentenza di condanna. L’esecuzione della sentenza, di natura civile in quanto relativa a diritto di credito da responsabilità aquiliana fra soggetto costituitosi parte civile e imputato , di condanna dell’imputato al pagamento della provvisionale costituente liquidazione parziale della misura pecuniaria del danno in favore della parte civile, si attua secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. In conclusione, al pari della sentenza di condanna definitiva del processo civile di primo grado, la sentenza di condanna dell’imputato al pagamento di provvisionale emessa a definizione del processo penale di primo grado, è dalla legge qualificata come titolo provvisoriamente esecutivo, come tale funzionale, all’esercizio dell’azione esecutiva sui beni e sui crediti dell’imputato attuata con il pignoramento degli stessi. 2. È invece da escludere che il sequestro conservativo dalla legge concesso al creditore sui beni e sui crediti del debitore di una determinata somma di danaro sia qualificabile come titolo esecutivo rientri cioè fra i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1 , seconda parte . L’art. 671 c.p.c. consente al giudice civile, su istanza del debitore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, di autorizzare il sequestro conservativo di beni del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento. Il sequestro conservativo, che si esegue secondo le modalità indicate dagli artt. 678 e 679 c.p.c., si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva art. 686 c.p.c. . È proprio il contenuto di tale ultima disposizione di legge processuale, avente quale presupposto l’avvenuta esecuzione di sequestro conservativo concesso, che consente, ad un tempo, di affermare la natura cautelare del provvedimento giudiziale autorizzativo di sequestro conservativo sui beni e sui crediti del debitore anche alla luce del precetto recato dall’art. 669-quaterdecies c.p.c., relativo all’ambito di applicabilità delle disposizioni, relative al procedimento cautelare c.d. unificato , contenute nei precedenti artt. 669-bis - 669-terdecies c.p.c. e di escludere che tale provvedimento giudiziale costituisca titolo esecutivo atto, cioè, idoneo a consentire al creditore di iniziare l’esecuzione forzata mediante pignoramento dei beni e dei crediti del debitore. Il sequestro conservativo, in altre parole, svolge la funzione di assicurare beni determinati all’azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potrà esercitarla sulla base di un titolo esecutivo e ciò avviene mediante l’anticipazione al momento dell’attuazione del sequestro di affetti analoghi a quelli svolti dal pignoramento art. 2906 c.c., comma 1 . Del resto, il vincolo di indisponibilità di un bene derivante dall’esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed intervenienti nell’esecuzione iniziata per effetto dell’automatica conversione del sequestro in pignoramento al momento dell’emissione della sentenza esecutiva di condanna la conseguenza è che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene in questione è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell’affidamento con riferimento alla posizione dell’acquirente del bene oggetto di sequestro eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma di danaro , ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all’esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, in esso intervenuti o intervenienti per tali precisazioni, cfr. Cass. civ., 5 agosto 1997, n. 7218 . La giurisprudenza di legittimità ha, al riguardo, anche chiarito che il sequestro conservativo, a norma dell’art. 686 c.p.c., si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga sentenza di condanna esecutiva , ma solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo in danaro, eventualmente maggiore, fino al quale il sequestro è stato autorizzato, perché gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante inefficacia in suo pregiudizio delle alienazioni e degli altri attì che hanno per oggetto la cosa sequestrata sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe in caso di pignoramento. La conseguenza è che per l’importo in danaro per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro non può conservare efficacia verso i terzi in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 669-novies c.p.c. e che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente quella contenuta nell’art. 686 c.p.c. è dunque da escludere l’opponibilità ad altro creditore, che abbia successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, sul rilievo che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in questo senso, cfr. Cass. civ., 28 giugno 2012, n. 10871 . In buona sostanza, nel processo civile è titolo esecutivo solo la sentenza di condanna, dalla legge processuale espressamente qualificata come avente efficacia, provvisoriamente ovvero definitivamente, esecutiva il sequestro conservativo è provvedimento funzionale all’assicurazione degli effetti di sollecitata sentenza di condanna ed è destinato a divenire inefficace perché convertito in pignoramento ovvero revocato dal giudice di merito. Tali conclusioni valgono anche, per quanto qui interessa, nei rapporti fra sequestro conservativo sui beni e sui crediti dell’imputato autorizzato dal giudice del merito penale individuato secondo le disposizioni contenute nell’art. 317 c.p.p., comma 2 in favore della parte civile e capo di sentenza di condanna al pagamento di provvisionale emesso unitamente a quello di condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno da lui cagionato alla parte civile con la commissione del reato, da liquidare in separato processo civile fra tali parti. Anche nel processo penale il sequestro conservativo è, di regola, dato alla parte civile che l’abbia richiesto se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato art. 316 c.p.p., comma 2 il sequestro conservativo, che si esegue secondo le forme prescritte dagli artt. 678 e 679 c.p.c. art. 317 c.p.p., comma 3 e che può essere impugnato mediante richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324 c.p.p. art. 318 c.p.p., comma 1 , si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 539 c.p.p. art. 320 c.p.p., comma 1 l’art. 539 c.p.p., comma 2-bis, comma aggiunto dalla L. n. 4 del 2018, art. 4, comma 1, a decorrere dal 16 febbraio 2018, giorno di entrata in vigore della legge prevede, poi, sempre per quanto qui interessa, che quando vi siano beni dell’imputato di omicidio del coniuge il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d’ufficio, all’assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all’art. 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata l’art. 540 c.p.p., comma 2, prevede infine che la condanna al pagamento della provvisionale prevista dal precedente art. 539, comma 2, è immediatamente esecutiva Nessuna duplicazione di titoli esecutivi è dunque configurabile quando per lo stesso credito da risarcimento del danno da reato , siano emessi in favore del creditore costituitosi parte civile una sentenza di condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno da lui cagionato alla parte civile con la commissione del reato, con liquidazione di parte dello stesso mediante condanna al pagamento di provvisionale la domanda relativa, costituente il presupposto della pronuncia di cui all’art. 539 c.p.p., comma 2, non è domanda diversa da quella risarcitoria proposta mediante costituzione di parte civile, tanto che essa può essere per la prima volta proposta nel giudizio di appello promosso dal solo imputato in questo senso, cfr. Cass. S.U., n. 53153 del 27 ottobre 2016, C., Rv. 268179 un’ordinanza dispositiva di sequestro conservativo sui beni e sui crediti dell’imputato quale misura cautelare di tutela del medesimo diritto di credito, liquidato con la pronuncia di condanna al pagamento della provvisionale, avente la funzione di assicurare beni determinati all’azione esecutiva per il tempo in cui il creditore potrà esercitarla. La giurisprudenza di legittimità afferma del resto che è considerato dato pacifico che il sequestro conservativo esplica una funzione cautelare a tutela dei diritti derivanti dalle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno anche in forma generica, ai sensi dell’art. 539 c.p.p., nonché dalle statuizioni della futura sentenza civile di condanna al pagamento della somma liquidata quale ammontare del risarcimento Sez. 3, n. 26105, 06/05/2009, Valle Sez. 6, n. 1614, 27/04/1995, Saladino . In detti casi - è stato affermato Sez. 6, n. 42698, 10/07/2008, Fabris - la conversione del sequestro in pignoramento, che secondo l’art. 686 c.p.p., comma 1 e l’art. 474 c.p.p., comma 2, n. 1, può avvenire soltanto in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca perciò titolo esecutivo, si verifica solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell’atto esecutivo Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007 n. 18536 Sez. 3, 29/04/2006 n. 10029 . Pertanto, pur non operando una conversione immediata del sequestro conservativo in pignoramento, il sequestro mantiene il suo effetto di garanzia così, in motivazione, Cass. Sez. 1, n. 22062 del 21 gennaio 2011, Gaucci, Rv. 250225, che, sviluppando tali ordini di concetti ha affermato che il sequestro conservativo disposto sui beni dell’imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l’azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall’art. 669-octies c.p.c. . Dando continuità a tale interpretazione della disciplina rilevante in materia, la giurisprudenza di legittimità in sede civile ha avuto modo di precisare ulteriormente che il sequestro conservativo sui beni dell’imputato non perde automaticamente efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile ai sensi dell’art. 539 c.p.p., comma 1 in tale caso il giudizio deve proseguire in sede civile per la determinazione della somma di danaro dovuta alla parte civile a titolo di equivalente pecuniario del danno da reato a maggior ragione il provvedimento cautelare non perde efficacia in caso di sentenza generica con riconoscimento di una provvisionale in applicazione dell’art. 539 c.p.p., comma 2 in tale ipotesi, il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale e conserva i suoi effetti per la parte residua del credito pecuniario a tutela del quale il sequestro conservativo è stato concesso sul presupposto della sussistenza per il creditore del timore di perdere la garanzia di tale credito nel tempo necessario al suo accertamento ed alla sua liquidazione in sede giudiziale in questo senso, cfr. Cass. civ., 25 ottobre 2016, n. 21481 . Tale interpretazione delle disposizioni relative alla conversione in pignoramento del sequestro conservativo concesso a tutela del credito da risarcimento del danno da reato nella sola parte relativa alla parziale misura di tale credito individuata con la condanna provvisionale, con perdurante efficacia del sequestro per la restante parte del medesimo credito fino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile anche solo con sentenza di primo grado, ex lege provvisoriamente esecutiva , deve essere in questa sede confermata, derivando la stessa dalla natura della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale, pari alla misura dell’equivalente pecuniario del danno da reato di cui è stata raggiunta la prova nel processo penale art. 539 c.p.p., comma 2 dalla natura immediatamente quanto provvisoriamente esecutiva di tale sentenza di condanna art. 540 c.p.p., comma 2 , suscettibile di essere sospesa nel giudizio di appello art. 600 c.p.p., comma 3 e in quello di cassazione art. 612 c.p.p. in questo senso, cfr. cfr. Cass. S.U., n. 53153 del 27 ottobre 2016, C., Rv. 268180 dalla conversione in pignoramento del sequestro conservativo al momento dell’emissione di sentenza esecutiva di condanna dell’imputato al risarcimento del danno, da intendersi limitata alla sola parte di credito risarcitorio liquidata a titolo di provvisionale. Tali principi, desunti dall’interpretazione delle norme di legge processuale penale vigenti prima della riforma recata dalla L. n. 4 del 2018 recante Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici , hanno trovato conferma nelle modificazioni al codice di rito penale recate dall’art. 4 di tale legge che con il comma 1, ha introdotto un comma 2-bis nell’art. 539 c.p.p. con il comma 2, ha aggiunto all’art. 320 c.p.p., comma 1, primo periodo, le parole fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 539 . La novità più significativa è contenuta nel citato comma 2-bis dell’art. 539 c.p.p. che, solo in favore dei soggetti dallo stesso specificamente menzionati nel caso di specie, individuati nelle persone dei tre figli, minorenni, del ricorrente, costituitisi parti civili nel processo definito in primo grado con la condanna del primo per l’omicidio della propria moglie, madre di tali tre persone a in deroga al precetto contenuto nel comma 2 dello stesso art. 539, obbliga il giudice che condanna l’imputato per l’omicidio del coniuge o delle altre persone allo stesso equiparate ed al risarcimento del danno cagionato dal delitto in favore delle parti civili in misura da liquidare in separato processo civile, anche in assenza di domanda di tali particolari parti civili figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti , a liquidare in favore solo di costoro non dunque degli altri soggetti che dalla commissione del medesimo reato abbiano ricevuto danno una provvisionale per le parti civili diverse dai figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, alcuna provvisionale può essere invece legittimamente liquidata in assenza di domanda di parte - come detto, proponibile anche in appello -, espressamente richiesta dal comma 2 dello stesso art. 539 in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 47723 del 7 novembre 2014, Richard, Rv. 260833 Cass. Sez. 5, n. 9779 del 15 febbraio 2006, Durante, Rv. 234237 b sempre in deroga al precetto contenuto nel comma 2 dello stesso art. 539, prevede che la misura di tale provvisionale non sia pari al danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, bensì sia determinata in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile in tal guisa, ancorando la misura della provvisionale, dalla legge determinata, ad un giudizio prognostico relativo alla misura del danno sulla base di tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo penale sul punto, scollegando la prima dalla prova della misura del danno acquisita al processo penale e accentuando la natura provvisoria, non suscettibile di passare in cosa giudicata fra imputato e parti civili e, come tale, non vincolante per il giudice civile, di tale specifica pronuncia, di natura anticipatoria della successiva pronuncia di liquidazione del danno da parte dei giudice civile. La disposizione di legge processuale di recente entrata in vigore prevede, poi, in deroga al precetto contenuto nell’art. 320 c.p.p., comma 1, che, nel caso vi siano beni dell’imputato già sottoposti a sequestro conservativo in favore delle parti civili a tutela del credito da responsabilità aquiliana da essi fatto valere nel processo e, in applicazione dell’art. 316 c.p.p., comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 4 del 2018, art. 3, comma 1, tale speciale sequestro può essere emesso in favore delle persone sopra citate anche prima dell’esercizio dell’azione penale, e a fortiori prima dell’esercizio dell’azione civile nel processo sull’azione penale, su richiesta del pubblico ministero che procede ad indagini preliminari per il delitto di omicidio del coniuge o di una delle persone dalla legge equiparate al coniuge , il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata . Tale ultima disposizione ha carattere non innovativo ma solo formalmente ricognitivo di norma ricavata dall’interpretazione del contenuto precettivo di disposizioni contenute nel codice di rito prima della novella di cui si discute, in quanto a la conversione del sequestro conservativo in pignoramento presuppone l’avvenuta esecuzione del sequestro al momento in cui in cui viene pronunciata sentenza esecutiva di condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile art. 320 c.p.c., comma 1 , sì che la disposizione di legge di recente entrata in vigore non introduce alcun elemento di novità sul punto b prima dell’entrata in vigore della L. n. 4 del 2018, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento prevista dall’art. 320 c.p.c., comma 1, trovava applicazione e trova tutt’ora applicazione per le parti civili diverse da quelle indicate dall’art. 539, comma 2-bis anche per il caso di emissione di sentenza, ex lege esecutiva art. 540 c.p.p., comma 2 , di condanna dell’imputato al pagamento di provvisionale in favore della parte civile, come detto costituente liquidazione parziale del danno per la cui sussistenza vi è prova nel processo penale non costituente però statuizione suscettibile di passare in cosa giudicata al formarsi del giudicato sulla condanna penale , nei soli limiti della somma di danaro a tale titolo provvisionale liquidata perdurando l’efficacia del vincolo cautelare per la parte di credito risarcitorio la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile con la pronuncia di condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno. Alla luce di quanto precisato, può dunque affermarsi che a è esatta in diritto l’affermazione, contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui le sopra indicate modificazioni al codice di rito penale recate dalla L. n. 4 del 2018 non consentono di affermare che il sequestro conservativo concesso in favore dei figli minorenni del ricorrente, a tutela del credito da risarcimento del danno parzialmente liquidato in loro favore a titolo di provvisionale con la sopra citata sentenza di condanna dell’imputato emessa prima della pronuncia di segno positivo sulla domanda cautelare da tali parti civili proposta nel corso del processo di merito definito con tale sentenza costituisca un titolo esecutivo diverso da quello costituito dalla sentenza in discorso b il ricorso è dunque sul punto infondato c è invece errata in diritto l’affermazione, del pari contenuta nella medesima ordinanza, secondo cui il sequestro conservativo concesso a tali parti civili dopo l’emissione della sentenza di condanna del ricorrente al pagamento in loro favore della provvisionale fino alla concorrenza delle somme di danaro liquidate a titolo di provvisionale si convertirà in pignoramento al momento del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, in quanto, per quanto sopra evidenziato la conversione del sequestro dato a costoro a garanzia dei rispettivi crediti risarcitori si ha con l’esecutività, provvisoria, della sentenza recante condanna del ricorrente al pagamento della provvisionale in loro favore nei soli limiti della misura del danno parzialmente liquidata con tale sentenza per la parte residua del credito da liquidazione del danno, a tutela del quale è stato disposto il sequestro conservativo, la misura cautelare reale si converte in pignoramento non con il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna in sede penale, recante anche condanna generica dell’imputato a risarcire il danno da lui cagionato alla parte civile con la commissione del reato e ciò, sul semplice rilievo che nessun credito certo liquido ed esigibile da responsabilità aquiliana è stato accertato dal giudice penale , bensì con l’emissione di sentenza civile come detto, esecutiva ex lege , ovvero con l’emissione dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c., comma 5, del pari esecutiva per legge art. 702-ter c.p.c., comma 6 , che, a definizione del processo, anche sommario, di cognizione di primo grado, liquidi la misura del danno medesimo la cui esistenza è stata irrevocabilmente accertata in sede penale nel senso che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento non si verifica se la sentenza di condanna irrevocabile non contiene la determinazione dell’ammontare del risarcimento del danno da reato, rinviando la sua liquidazione a pronuncia del giudice civile, cfr. Cass. Sez. 6, n. 42698 del 10 luglio 2008, Fabris, Rv. 242806 . In riferimento a quanto da ultimo precisato sub c , è opportuno segnalare che Cass. Sez. 4, n. 9851 del 19 gennaio 2015, Biagini, Rv. 262439, ha affermato i seguenti principi di diritto a la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, così da costituire titolo esecutivo b nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. Se la prima affermazione è da condividere, la seconda, estranea alle ragioni della decisione nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro , è in diritto criticabile. La motivazione sul punto è la seguente Nel caso di condanna generica ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p., come quella in esame, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell’atto esecutivo Cass. civ., Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18536, Nicoletti Loi ed altri contro Paritetica Srl In Liq. ed altro Sez. 3, 29 aprile 2006 n. 10029, Falcone De Benedetto contro Foresio Costantino ed altro . Nella specie, pertanto, in cui chiaramente non è stato definito il giudizio civile per la liquidazione del danno, la conversione del sequestro in pignoramento non può avvenire sulla base della sola sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno. E, pertanto, la competenza in tema di sequestro conservativo appartiene ancora al giudice penale . Orbene, le citate sentenze di legittimità in materia civile non hanno punto affermato che la conversione in pignoramento del sequestro conservativo si verifica solo per effetto del passaggio in cosa giudicata della sentenza contenente la determinazione dell’ammontare del danno risarcibile, bensì che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l’inefficacia del pignoramento. Sono dunque da ribadire i motivi, indicati sub c , di erroneità in diritto di parte della motivazione dell’ordinanza impugnata che, però, non determina annullamento della stessa per quanto evidenziato nel successivo punto 4. 3. La non sussistenza di ipotesi di duplicazione di titoli esecutivi giudiziali nel caso di specie non esaurisce però le questioni implicate dal ricorso. La seconda questione attiene alla ammissibilità in diritto di sequestro conservativo a tutela di diritto di credito la cui esistenza e consistenza quantitativa costituisca oggetto di titolo esecutivo di precedente formazione in favore dello stesso creditore. La questione è stata a lungo dibattuta nel secolo trascorso e quanto mai autorevoli studiosi del diritto processuale civile hanno ad essa dato soluzioni di segno opposto. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in mancanza di norma di legge processuale comminante il divieto di concedere sequestro conservativo dopo l’esaurimento del giudizio di cognizione e la formazione del titolo esecutivo, i diversi presupposti, la diversa natura e la diversa finalità dell’azione esecutiva e dell’azione cautelare o assicurativa ne rendono ammissibile l’esperibilità ad libitum del creditore con la sola condizione della sussistenza - oltre che dei presupposti specifici di ciascuna di esse dell’interesse a valersi dell’una anziché dell’altra o dell’una la misura cautelare prima dell’altra così, in motivazione, Cass. civ., 29 aprile 1965, n. 766 nello stesso senso, cfr. Cass. civ., 11 dicembre 1962, n. 3322 Cass. civ., 16 gennaio 1969, n. 84 . Tale affermazione resa in tempo in cui vigeva il procedimento di convalida del sequestro conservativo unitamente a quello sul merito della sussistenza del credito è oggi ancora più pregnante, ove si consideri che tanto il codice di procedura civile art. 669-quater c.p.c., commi 1 e 4 che quello di rito penale art. 317 c.p.p., comma 2 consentono al giudice che ha emesso la sentenza e a quello di appello dopo la proposizione dell’impugnazione di pronunciarsi sulla domanda cautelare di concessione di sequestro conservativo anche in presenza di sentenza sul merito dell’azione, esercitata in sede propria ovvero in sede penale, senza alcuna distinzione quanto ai contenuti propri della sentenza definitiva del processo di primo grado. Secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo citata - le cui considerazioni sono ancora attuali, essendo oggi sostanzialmente immutato, rispetto al tempo della formazione di tale orientamento, il contenuto degli articoli del codice di procedura civile da essa considerati e di seguito indicati - l’interesse del creditore a valersi di azione cautelare anche quando sia stato in suo favore emesso titolo esecutivo di fonte giudiziale ben può essere ravvisato in linea di principio, in quanto l’esecuzione forzata deve essere, salvo diversa disposizione di legge, preceduta dalla notificazione del titolo e del precetto e non può avere luogo prima del decorso di termine fissato dalla legge artt. 479, 480 e 481 c.p.p. il creditore è solo facoltizzato non obbligato a chiedere al giudice l’esonero dall’osservanza di quel termine nel caso di pericolo nel ritardo nel compimento del pignoramento e rientra nel potere discrezionale del giudice concedere o meno tale esonero con cauzione o senza art. 482 c.p.c. la stessa notificazione del titolo esecutivo e del precetto pone il debitore sull’avviso circa la volontà del creditore di procedere all’esecuzione forzata. La conseguenza è che per le more e nelle more determinate dall’osservanza delle forme del processo di esecuzione ben può essere configurato e di fatto verificarsi quello stato di pericolo che la legge richiede per la concessione del sequestro conservativo e che non è nè necessariamente nè esclusivamente tutelato dal disposto dell’art. 482 c.p.c. così, sempre in motivazione, Cass. civ., 29 aprile 1965, n. 766, cit. . È in questa sede da ribadire tale interpretazione del sistema dei rapporti fra norme rispettivamente relative all’esecuzione forzata in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale e sequestro conservativo relativo al medesimo credito accertato con sentenza immediatamente esecutiva emessa prima della proposizione della istanza cautelare in discorso essendo stato, oltretutto, di recente sinteticamente affermato, da parte della giurisprudenza penale di legittimità, essere corretta in diritto la considerazione contenuta in provvedimento di merito secondo cui il sequestro conservativo non costituisce duplicazione della condanna al pagamento della provvisionale poiché il titolare del diritto, finché non porti in esecuzione il titolo, ben può essere munito di strumento di tutela in via cautelare, essendo il titolo di credito e la misura cautelare reale due strumenti distinti avente natura giuridica del tutto differente così, in motivazione, senza ulteriori specificazioni, Cass. Sez. 2, n. 24565 del 8 maggio 2015, Borsani, n. m. . Quanto all’interesse concreto fondante la richiesta di sequestro conservativo nel senso testè specificato - l’ordinanza impugnata afferma esplicitamente esservi in concreto interesse delle parti civili alla proposizione della domanda cautelare dal testo dell’ordinanza impugnata risulta che al momento della decisione sull’istanza di riesame le parti civili non avevano ancora iniziato l’esecuzione forzata sui beni e sui crediti del ricorrente sulla base della sentenza di condanna di questi al pagamento delle provvisionali la mancanza di censure, in sede di riesame, da parte del ricorrente sui presupposti legittimanti il sequestro fumus e periculum rende ultronea ogni ulteriore argomentazione in aggiunta alle motivazioni svolte dal giudice di prime cure sui punti indicati ed ampiamente dimostrative della sussistenza dei requisiti imposti dall’art. 316 c.p.p. a cui integralmente ci si riporta . Nessuna censura specifica ha in questa sede il ricorrente rivolto a tale affermazione di non avvenuta contestazione in sede di riesame della sussistenza nel caso concreto del pericolo per le parti civili di perdere le garanzie dei propri crediti risarcitori da reato pur in presenza di sentenza, esecutiva, di condanna dell’imputato al pagamento in loro favore delle provvisionali da tale atto indicate. Non resta dunque in questa sede che ribadire la compatibilità in diritto fra richiesta della parte civile di sequestro conservativo sui beni e sui crediti dell’imputato per il timore di perdere la garanzia del suo credito risarcitorio nei confronti dello stesso imputato fatto valere con l’esercizio dell’azione civile nel processo penale e precedente sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva, dell’imputato medesimo al pagamento in favore della stessa parte civile di provvisionale a titolo di liquidazione di parte del medesimo credito da risarcimento del danno. La conseguenza, in diritto, della conferma dell’ordinanza impugnata è che i figli minorenni del ricorrente contro i quali il ricorso è dichiaratamente diretto potranno eseguire pignoramento sui beni del medesimo, oggetto del sequestro conservativo loro concesso, senza preventivamente dovere attivare il procedimento previsto dagli artt. 479-482 c.p.c. sulla base, dunque, del solo sequestro che, per effetto della precedente condanna esecutiva del debitore al pagamento della provvisionale liquidata con la sentenza di primo grado, si convertirà in pignoramento contestualmente alla sua esecuzione. 4. In conclusione il ricorso è infondato e il sopra rilevato errore di diritto contenuto nell’ordinanza impugnata non è suscettibile di determinare l’annullamento della stessa, dal momento che infondata è, per le ragioni sopra indicate, l’istanza di riesame, imperniata sulla dedotta duplicazione di titoli esecutivi in favore dei figli minorenni del ricorrente art. 619 c.p.p., comma 1 l’ordinanza impugnata non è in questa sede contestata nella parte in cui afferma che il ricorrente nessuna censura ha mosso all’ordinanza emessa a definizione del procedimento cautelare di prima istanza, nella parte in cui ha ritenuto in concreto sussistente il timore per le parti civili di perdere la garanzia dei crediti accertati con le provvisionali anche in presenza di preesistente formazione di titolo esecutivo sul punto. Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese processuali art. 616 c.p.p. . Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese processuali anticipate nel giudizio di legittimità dalle parti civili la memoria da costoro depositata non contiene infatti domanda sul punto art. 427 c.p.p., comma 2 . La presenza nel procedimento di parti civili minorenni impone di fare applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.