Omessa notifica dell’avviso di udienza camerale al co-difensore di fiducia

L’omesso avviso di fissazione dell’udienza al co-difensore di fiducia costituisce un’ipotesi di nullità di ordine generale e, dunque, sanabile.

Sul tema la sentenza della Suprema Corte n. 45208/19, depositata il 7 novembre. La vicenda. Il Tribunale di Brescia confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere reda dal GIP nei confronti di una indagata per i reati di rapina e furto con destrezza, rigettando l’eccezione di nullità per omessa notifica dell’avviso di udienza camerale al co-difensore. La pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di legittimità. Notifica. Ripercorrendo il procedimento notificatorio, risulta che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale era stato notificato al difensore che aveva proposto il riesame, il quale non aveva eccepito la nullità per omessa notifica al co-difensore nominato dall’indagata. Quest’ultima, tramite dichiarazione all’ufficio matricola, aveva infatti nominato altro difensore revocando le precedenti nomine, ma il Tribunale non ne aveva avuto notizia. Il Tribunale, dunque, ha riconosciuto la sussistenza di più difensori di fiducia, sostenendo che la nullità in caso di avviso ad un solo difensore non è assoluta ma di ordine generale e dunque sanabile con la presenza del difensore in udienza, in assenza di relativa eccezione. Il giudice ha inoltre ritenuto che il vizio prodottosi non fosse ostativo all’esame del merito in virtù del principio di cui all’art. 182, comma 1, c.p.p. per ave la parte concorso a dare causa alla nullità anche in considerazione delle peculiarità del procedimento camerale di riesame. Il Collegio ricorda che l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non all’avvocato nominato successivamente. L’omesso avviso dell’udienza all’avvocato di fiducia tempestivamente nominato integra dunque una nullità assoluta quando di esso è obbligatoria la presenza. Nel caso di omesso avviso al co-difensore di fiducia correttamente il giudice di merito ha ravvisato una nullità di ordine generale. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 ottobre – 7 novembre 2019n. 45208 Presidente Piccialli – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento pronunciato a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di Brescia ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere resa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona nei confronti di P.E. con riferimento a una rapina così riqualificato il reato di furto con strappo originariamente contestato e a un furto con destrezza, posti rispettivamente in essere nell’aprile e nel luglio 2016, rigettando, in via preliminare, l’eccezione di nullità per omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale al co-difensore. 2. Avverso l’ordinanza, la P. ha proposto ricorso con difensore, formulando due distinti motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza della legge processuale con riferimento alla valutazione dell’eccezione di cui sopra. In particolare, si è contestato, da un lato, il rinvio operato dal Tribunale bresciano a una pronuncia di legittimità, siccome relativa alla diversa ipotesi della lamentata ristrettezza del termine concesso al difensore comparso all’udienza, nonostante l’omesso avviso, a nulla rilevando, peraltro, secondo la difesa, il richiamo agli aspetti di urgenza connotanti il procedimento cautelare, già a monte considerati dal legislatore, con conseguente impossibilità di ulteriori compressioni del diritto di difesa, mediante il meccanismo della sanatoria delle nullità dall’altro, la ravvisabilità di un comportamento negligente dell’indagata, dalla quale non poteva pretendersi la conoscenza del procedimento di riesame e neppure della necessità di avvisare il co-difensore, trattandosi, nella specie, di soggetto straniero e scarsamente istruito, incapace di intendere la lingua italiana. Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, questa volta in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 8, per inosservanza del termine dilatorio di tre giorni tra la notifica dell’avviso e l’udienza camerale, non avendo potuto l’unico difensore avvisato e comparso chiedere termine a difesa, atteso che tale diritto spettava a quello non avvisato e non comparso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il tribunale, dato atto che i motivi del riesame erano stati affidati alla sola eccezione preliminare oggetto del ricorso, ha scandito i vari passaggi del procedimento notificatorio nei seguenti termini, non contestati dalla difesa il 17 luglio 2019, l’Avv. Ballottin del foro di Verona che ha sottoscritto il ricorso all’esame e che era stato nominato difensore di fiducia al momento della notifica dell’ordinanza cautelare proponeva richiesta di riesame il successivo 19 luglio, l’indagata nominava, con dichiarazione all’ufficio matricola del carcere, un altro difensore Avv. Margiotti del foro di Bologna , revocando le precedenti nomine il 24 luglio, il tribunale provvedeva alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale del 31 luglio all’Avv. Ballotin che aveva proposto il riesame il successivo 25 luglio, la P. , con dichiarazione all’ufficio matricola, nominava congiuntamente gli Avv.ti Ballotin e Margiotti all’udienza camerale, l’Avv. Ballotin, unico difensore presente, eccepiva la nullità di che trattasi il tribunale non aveva avuto notizia delle nomine e della revoca sopra indicate, avendone preso atto solo a seguito delle allegazioni difensive in udienza. Ciò posto, quel giudice ha riconosciuto, per l’ipotesi di più difensori di fiducia, l’obbligo dell’avviso a entrambi, anche ove non tutti proponenti il riesame, ma ha precisato che la conseguente nullità, nel caso di avviso a un solo difensore, non è assoluta, bensì di ordine generale, sanabile con la presenza del difensore all’udienza, ove non eccepita. Nel caso al vaglio, il giudice ha ritenuto che il vizio prodottosi non fosse ostativo dell’esame nel merito, in forza del meccanismo di cui all’art. 182 c.p.p., comma 1, per avere la parte concorso a dare causa alla nullità, evidenziando le peculiarità del procedimento camerale di riesame avente natura d’urgenza e ristretti termini procedurali e rilevando come la ricorrente, dopo due giorni dal deposito dell’istanza di riesame, avesse revocato la nomina del difensore che aveva sottoscritto l’atto, nominandone uno diverso, per poi riaffidare, il giorno successivo all’avviso di fissazione dell’udienza camerale, il mandato ad entrambi i difensori. Inoltre, pur rilevando che l’art. 123 c.p.p., comma 1 riconosce efficacia immediata alle dichiarazioni rese dal soggetto ristretto all’ufficio matricola del luogo di detenzione, nel senso che esse devono ritenersi rese all’A.G., ha tuttavia richiamato il principio secondo cui residua un rischio di inceppamento procedurale, specie nell’ipotesi di un rito quale quello cautelare, introdotto in base all’art. 309 c.p.p., considerato che il difensore al quale era stato dato l’avviso era lo stesso che aveva presentato la richiesta di riesame. Da ciò ha tratto un onere dell’indagata, cui nelle more era stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale senza indicazione del nuovo difensore, di attivarsi presso costui, valorizzando - quanto alla consapevolezza di ciò in capo alla stessa - la circostanza che costei, il giorno dopo l’avviso, aveva rinominato l’Avv. Ballotin, al quale l’avviso era stato notificato. Alla luce di tali dati fattuali, dunque, ha ritenuto dimostrato un comportamento negligente dell’interessata, la quale, pur avendo posto in essere una condotta idonea ad incidere negativamente sulla tempestività e regolarità degli avvisi ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ciononostante non si era premurata di assumere alcuna iniziativa per comunicare la data di fissazione dell’udienza camerale al co-difensore non avvisato, la cui nomina, pertanto, ha ritenuto priva di effetti sino a quando non era stata portata a conoscenza del tribunale cioè all’udienza camerale . In tale sede, tuttavia, il co-difensore comparso non aveva formulato, neppure in via subordinata, richiesta di rinvio dell’udienza con concessione di un termine a difesa. 3. Il primo motivo è infondato. In linea generale, l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria cfr. Sez. U. n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 , con la conseguenza che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 179 c.p.p., comma 1, quando di esso è obbligatoria la presenza cfr. Sez. U. Maritan, cit. Rv. 263598 . Anche nel caso di omesso avviso al co-difensore di fiducia ritualmente nominato si determina una nullità, ma in questo caso essa è di ordine generale, come tale sanabile alle condizioni di legge cfr. sul punto, sez. 6 n. 42799 del 10/11/2005, Kartelov, Rv. 232757 sez. 6 n. 13635 del 27/02/2008, Franzè, Rv. 239456 Sez. U. n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188 sez. 1 n. 12059 del 04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183 . L’art. 123 c.p.p., comma 2, inoltre, prevede che l’imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente e che le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. Quanto alla corretta esegesi di tale norma, il Tribunale bresciano ha operato un rinvio alle osservazioni, qui condivise, di recente formulate da questa Corte, sulla scorta di principi di matrice giurisprudenziale cfr. in motivazione sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli l’effetto immediato della nomina di un difensore di fiducia tale essendo quella effettuata ai sensi dell’art. 123 c.p.p., comma 1, come nella specie deve essere collegato alle singole situazioni in cui il procedimento si trova ed ai relativi obblighi imposti all’autorità procedente, sicché il diritto di ricevere notifiche ed avvisi indispensabili per esercitare la funzione difensiva è previsto dalle norme processuali ed in mancanza di disposizioni specifiche, è esclusivo onere dell’imputato fornire al proprio difensore di fiducia le informazioni necessarie per lo svolgimento del mandato cfr., in motivazione, sez. 1, n. 14699 del 01/04/2008, Conte, Rv. 239381 sez. 2, n. 21142 del 03/05/2007, Ciarelli, Rv. 236662, proprio in un caso di nomina effettuata lo stesso giorno, seppur qualche ora prima, di quello nel quale era stato emesso l’avviso Sez. 6, n. 27138 del 10/04/2003, Fikri, Rv. 226122 . 4. Tanto premesso, la questione devoluta a questa Corte è quella di verificare se, nel procedimento notificatorio relativo all’udienza camerale del 31 luglio 2019 fissata ai sensi dell’art. 309 c.p.p. davanti al Tribunale di Brescia, si sia prodotta una nullità e, in caso positivo, quali siano la natura di essa e le conseguenze che ne derivano sul procedimento, alla luce della necessaria salvaguardia del contraddittorio e dei diritti di difesa. 5. La soluzione della questione conferma la correttezza della decisione censurata. Il procedimento di riesame è connotato da una stretta scansione dei tempi di celebrazione dell’udienza camerale, che sono funzionali alla pronta verifica giudiziale di un provvedimento limitativo della libertà personale. E, in merito, questa Corte ha già offerto una lettura delle norme, coerente con i principi enunciati in premessa. Si è, infatti, affermato, che - pur essendo vero che le dichiarazioni rese a norma dell’art. 123 c.p.p., comma 1, dal soggetto ristretto hanno immediata efficacia tanto che l’art. 44 disp. att. c.p.p., prevede per la trasmissione delle stesse tempi ristrettissimi e, addirittura, nei casi di speciale urgenza, il ricorso a mezzi tecnici che assicurino l’immediatezza dell’inoltro tuttavia tali meccanismi di trasmissione della dichiarazione di nuova nomina, di elezione di domicilio e di revoca del precedente difensore non eliminano il rischio di inceppamenti procedurali , resi oltremodo possibili dalla peculiarità del procedimento di riesame cfr., in motivazione, sez. 3 n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, cit. . Il rinvio a tale precedente, pertanto, è ampiamente giustificato quanto ai principi che se ne ricavano in ordine ai connotati del procedimento camerale di riesame come evidenziati anche in altre pronunce e all’interpretazione corretta dell’art. 123 c.p.p., comma 1, in relazione al generale obbligo di collaborazione al regolare corso del procedimento, ravvisabile in capo alle parti secondo i principi sopra richiamati e normativamente rinvenibile nell’art. 107 c.p.p., commi 2 e 3. Nella specie, la P. - assistita sin dall’esecuzione del titolo cautelare dallo stesso difensore che aveva interposto la richiesta di riesame - ricevuto in data 24/07/2019 l’avviso di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8, lo ha rinominato il successivo 25/07/2019, pur avendolo revocato due giorni dopo la presentazione della richiesta di riesame con contestuale nomina di altro difensore. L’iniziativa collide con la dedotta impossibilità per l’indagata di improntare in maniera collaborativa il suo comportamento processuale e giustifica la conclusione del tribunale, secondo cui l’interessata sarebbe stata edotta del fatto che l’unico difensore avvisato era quello revocato, dimostrando che la stessa, pur consapevole che la nuova nomina non risultava all’autorità giudiziaria procedente cfr. art. 107 c.p.p., commi 3 e 4 , non si era attivata per portare il nuovo difensore a conoscenza della data fissata per la discussione della richiesta di riesame proposta dal co-difensore. 6. Alla luce di quanto precede, deve dunque ritenersi che la nomina del nuovo difensore non risulta esser stata tempestivamente trasmessa al giudice ai sensi dell’art. 123 codice di rito, con conseguente irregolarità del procedimento notificatorio, dovuta tuttavia anche al comportamento negligente della parte interessata cfr., sul punto, sez. 3, n. 44075 del 10/07/2014, Fè, Rv. 260611, a proposito della violazione del termine di tre giorni liberi di cui all’art. 309 c.p.p., comma 8 e art. 324 c.p.p., comma 6 sez. 5, n. 30573 del 19/03/2009, Giampà, Rv. 244474 , con conseguente non deducibilità della nullità di ordine generale prodottasi ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 1. 7. Anche il secondo motivo è infondato. Parte ricorrente ha opposto una lesione delle prerogative difensive sotto un ulteriore profilo, rilevando che il difensore comparso non avrebbe potuto chiedere un termine a difesa per consentire la comparizione di quello non avvisato e non comparso, spettando tale diritto solo a quest’ultimo. Orbene, a prescindere dalla non pertinenza dell’argomento difensivo rispetto al concetto di parte e alla collegialità che connota la difesa tecnica cfr., sul punto specifico, Sezioni Unite n. 39060 del 2009, Aprea, in motivazione , va osservato che il Tribunale non ha ritenuto sussistente la dedotta nullità e, una volta non investita di alcuna richiesta di rinvio dalla parte, ha coerentemente proceduto all’esame del merito della richiesta di riesame. Il termine a difesa a norma dell’art. 108 c.p.p. presuppone infatti una specifica richiesta di parte, senza che, in suo difetto, possa configurarsi un obbligo del giudice di disporla d’ufficio, considerato che, in tal caso, imprescindibili esigenze di buona organizzazione e di ragionevole durata del processo ne esigono la prosecuzione cfr. sez. 5 n. 15588 del 01/02/2017, Severini, Rv. 257962, in ipotesi riguardante il termine a difesa al difensore d’ufficio, in cui si è affermato che ogni iniziativa giudiziale in tal senso renderebbe il giudice del processo giudice della difesa tecnica . 8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.