La nullità della notifica in violazione del termine per comparire può essere sanata

In tema di notifica del decreto di citazione, l’inosservanza del termine di 20 giorni per la comparizione dell’imputato comporta una nullità di tipo relativo sanabile laddove non sia eccepita dall’imputato stesso o dal suo difensore nel relativo giudizio.

Con la sentenza n. 45107/19, depositata il 6 novembre, la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da tre imputati condannati a vario titolo dalla Corte d’Appello di Ancona per i reati di tentato incendio, estorsione, fabbricazione e porto di esplosivi. I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 179 c.p.p. per essersi il procedimento d’appello celebrato in assenza di preventiva notifica del decreto di citazione ad uno degli imputati, mentre per gli altri la notifica era avvenuta presso il difensore con le modalità di cui all’art. 161, comma 4, c.p.p. senza i relativi presupposti. Nullità sanabile. Esaminando gli atti, il Collegio riscontra come la notifica effettuata personalmente al primo degli imputati non abbia effettivamente rispetto il termine a comparire. Tale termine risulta violato anche per la notifica agli altri imputati, nonostante la corretta consegna al difensore a causa dell’irreperibilità dei destinatari presso il domicilio eletto. L’inosservanza del termine di 20 giorni per la comparizione dell’imputato art. 610 c.p.p. comporta una nullità relativa e sanabile ai sensi dell’art. 181 c.p.p Tale nullità si considera infatti sanata se non eccepita dall’imputato o dal suo difensore in quel giudizio e, precisamente, subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti ex art. 181, comma 3, c.p.p Si tratta di una conclusione condivisa anche dalle Sezioni Unite che, con la sentenza Conti del 27 febbraio 2001, hanno precisato che la protezione della vocatio in iudicium , attraverso il presidio della nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell’imputato il decreto di citazione ma certo non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all’omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell’atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare conseguentemente la propria difesa . Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 settembre – 6 novembre 2019, n. 45107 Presidente De Crescienzo – Relatore Agostinacchio Fatto e diritto 1. Con sentenza del 09/10/2017 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia del Tribunale di Macerata emessa l’01/02/2016 con la quale gli appellanti Z.N. , Z.A. e Z.R. erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, il primo, dei reati di tentato incendio, estorsione aggravata, fabbricazione e porto in luogo pubblico di esplosivi sub a, b e c della rubrica e, gli altri due, della estorsione sub b. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei tre imputati eccependo la nullità ex art. 179 c.p.p., per essersi il processo di appello celebratosi senza la preventiva notifica del decreto di citazione a Z.N. inoltre la notifica del decreto a Z.A. e Z.R. era stata effettuata in data 4 ottobre 2017 presso il difensore, con le modalità previste dall’art. 161 c.p.p., comma 4, in assenza dei presupposti di legge. All’odierna udienza il difensore del ricorrente ha depositato nota scritta sollecitando il collegio a rilevare d’ufficio la nullità di ordine generale insanabile relativa alla mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio in appello. 3. Il motivo di ricorso è infondato. 4. Dall’esame degli atti - ammissibile in cassazione attesa la natura processuale dell’eccezione - risulta che il decreto di citazione in appello è stata notificato a Z.N. in data 30/09/2017 per l’udienza del 09/10/2017 , come da relata in atti trasmessa con nota del 03/10/2017 dai Carabinieri di Civitanova Marche, anche se nel mancato rispetto quindi del termine a comparire. 5. La notifica a Z.A. e Z.R. è stata correttamente eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 mediante consegna al difensore in quanto entrambi gli imputati erano risultati irreperibili presso la propria abitazione in omissis dove avevano eletto domicilio tale notifica risulta tuttavia effettuata il 04/10/2017 per l’udienza del 09/10/2017, anche in questo caso nel mancato rispetto del termine per comparire previsto dall’art. 601 c.p.p., comma 3. Deve ritenersi a riguardo che l’inosservanza del termine di venti giorni per la comparizione dell’imputato stabilito dall’art. 601 c.p.p. - e preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale - comporta una nullità non assoluta ed insanabile art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., n. 1, u.p., concernenti l’omessa ma non la tardiva citazione dell’imputato bensì relativa e sanabile, ex art. 181 c.p.p. detta nullità deve considerarsi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., lett. a , quando non sia stata eccepita - come nel caso di specie - dall’imputato o dal suo difensore in quel giudizio. Occorre, pertanto, dare seguito all’orientamento secondo cui in tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181 c.p.p., comma 3, e, precisamente, subito dopo l’accertamento della Costituzione delle parti da ultimo, sez. 2 sent. n. 55171 del 25/09/2018 - dep. 10/12/2018 - Rv. 275113 sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017 - dep. 11/10/2017 - Rv. 271495 . Tale interpretazione - come già evidenziato nella motivazione della richiamata pronuncia di questa sezione - appare coerente con il tenore dell’art. 181 c.p.p., comma 3 che qualifica come nullità relative quelle concernenti il decreto che dispone il giudizio, decreto che, nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall’art. 601 c.p.p. in conformità al dettato di cui all’art. 429 espressamente richiamato. Elementi a supporto di tale tesi sono stati ravvisati nella sentenza delle Sezioni unite 27 febbraio 2001, Conti. Con questa decisione le Sezioni unite hanno affermato che la protezione della vocatio in iudicium, attraverso il presidio della prevista sanzione della nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 1, investe tutti gli atti che compongono tale fattispecie complessa recettizia, ivi compresa la notificazione, strumento imprescindibile per portare a conoscenza dell’imputato il decreto di citazione , chiarendo che certo non tutte le nullità concernenti la notifica rientrano nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che in funzione appunto della loro gravità, possono essere equiparate all’omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell’atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa ed, inoltre, che l’art. 184 c.p.p. va interpretato in armonia con l’art. 179, comma 1, con l’effetto che la sanatoria in questione è riferibile soltanto a quelle nullità non particolarmente gravi che affliggono la citazione si pensi al rispetto del termine di comparizione e che non attengono all’instaurazione del contraddittorio . Trattandosi di violazione non particolarmente grave in quanto gli imputati ed il difensore hanno comunque avuto contentezza della pendenza del procedimento non appare condivisibile l’orientamento precedente a quello suindicato secondo cui in tema di appello, l’inosservanza del termine di comparizione dell’imputato, di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3, determina una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , non soggetta ai limiti di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p. nè alla sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. in tal senso, da ultimo, Cass. sez 6 sent. n. 3366 del 20/12/2017 - dep. 24/01/2018 - Rv. 272141 . La nullità in questione deve considerarsi quindi sanata, ai sensi dell’art. 183, lett. a , non essendo stata eccepita dall’imputato o dal suo difensore all’udienza del 9 ottobre 2017 al momento della verifica della regolare costituzione delle parti cui ha fatto seguito la dichiarazione di assenza di Z.A. e Z.R. , la discussione e la decisione della causa. 6. All’odierna udienza la difesa dei ricorrenti ha sollecitato il Collegio a rilevare d’ufficio la nullità insanabile derivante dalla omissione della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia. Risulta in realtà dagli atti - circostanza pacifica anche nella prospettazione difensiva della questione - che all’avv. Ferdinando Manzotti del foro di Macerata, difensore di fiducia dei tre ricorrenti, il decreto di citazione fu notificato tramite pec in data 4/10/2017, sia pure ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 nell’ambito del procedimento notificatorio relativo a Z.A. e Z.R. il decreto era altresì completo in tutti i suoi dati sì che da esso risultava non solo la data dell’udienza in relazione al processo di secondo grado in questione, ma anche l’indicazione dell’avv. Manzotti quale difensore di fiducia dei tre imputati appellanti. In fattispecie analoga la Suprema Corte, con argomentazioni condivisibili, ha avuto modo di rilevare che sebbene in sede di notifica avrebbero dovuto essere consegnate al difensore due copie dell’atto - una per la notifica in proprio ed una per la notifica nella qualità di consegnatario ex art. 161 c.p.p., comma 4 - tale mancanza non deve essere configurata come produttiva di nullità, stante la espressa indicazione dell’avvocato quale difensore di fiducia dell’imputato, che non aveva impedito al professionista di conoscere la data della prima udienza del processo di secondo grado, la notifica avendo raggiunto il suo effetto informativo in termini, in motivazione, Cass. sez. 2, sent. n. 19277 del 13/04/2017 - dep. 21/04/2017 - Rv. 269916 . In questo senso deve argomentarsi anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la notificazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare è valida se risulti comunque desumibile che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario Sez. 1, n. 14012 del 07/03/2008, Petrisor, Rv. 240138 . Per quanto riguarda la tempestività della notifica del decreto di citazione al difensore valgono le considerazioni che precedono, relative alla notifica agli imputati. 7. Al rigetto dei ricorsi segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.