Negata la rescissione del giudicato in caso di colpevole mancata conoscenza del processo

Non può essere disposta la rescissione del giudicato nei casi in cui l’imputato non conosca l’esistenza del processo per sua colpa, non avendo adempiuto agli obblighi di diligenza verificando lo stato del procedimento su di lui pendente.

Lo ha chiarito la Cassazione con sentenza n. 44866/19 depositata il 5 novembre. Domandata la rescissione del giudicato. Una parte, dichiarata colpevole dal Tribunale di Bologna per il reato di cui all’art. 707 c.p., domandava la rescissione del giudicato deducendo di non avere avuto conoscenza del processo instaurato a suo carico. Conoscenza del processo. La Cassazione in primo luogo chiarisce la propria competenza in ordine alla sopraddetta istanza poiché alla data di emissione sentenza di cui si chiede la revoca 17 ottobre 2016 era vigente l‘art. 625- ter c.p.p., abrogato il 3 agosto 2017. Decidendo sulla questione, i Giudici ricordano che, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di rescissione del giudicato, vi è una colpevole mancata conoscenza del processo in tutti i casi ove l’imputato non adempia gli obblighi di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo. Tale conoscenza è desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia o dall’applicazione di una misura cautelare o precautelare, o dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza. Nel caso di specie, precisa la Suprema Corte, la stessa ricorrente ha ammesso che durante le indagini preliminari aveva avuto contezza della pendenza di un procedimento penale a suo carico, dato che la polizia giudiziaria l’aveva esortata a eleggere domicilio, nominando un difensore di fiducia. Nei fatti, poi, risulta che la ricorrente aveva nominato un difensore ed eletto domicilio preso il suo studio. In seguito, il difensore aveva rinunciato al mandato ed era stato nominato un difensore d’ufficio per il processo nel quale l’imputata era stata dichiarata assente, non avendo verificato lo stato del procedimento del quale aveva per certo consapevolezza. Chiarito quanto sopra e specificato che anche l’invocata mancanza di cultura e di non perfetta conoscenza della lingua italiana non erano state in alcun modo documentate dalla ricorrente, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 settembre – 5 novembre 2019, n. 44866 Presidente Gallo – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto D.V. ha chiesto la rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza emessa in data 13 aprile 2016 dal Tribunale di Bologna, irrevocabile dal 17 ottobre 2016 che la aveva dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 707 c.p., commesso in data omissis in [], condannandola alla pena di mesi quattro di arresto , deducendo di non avere avuto conoscenza del processo instaurato a suo carico prima della condanna. All’odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto La richiesta è inammissibile. 1. Deve premettersi che, alla data di emissione della sentenza della quale si chiede la revoca, era vigente l’art. 625-ter c.p.p., abrogato con contestuale introduzione dell’art. 629-bis c.p.p. soltanto a partire dal 3 agosto 2017. Di qui la competenza di questa Corte in ordine all’istanza in esame. 2. Ciò premesso, secondo l’orientamento di questa Corte Sez. 2, sentenza n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554 , in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter c.p.p., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza. 2.1. Nel caso in esame, è la stessa ricorrente ad ammettere che, nella fase delle indagini preliminari, aveva avuto conoscenza dell’esistenza del procedimento penale pendente a suo carico, essendo stata invitata dalla polizia giudiziaria ad eleggere domicilio e nominare un difensore di fiducia. Di detta facoltà ella si era effettivamente avvalsa, nominando in data 16 aprile 2014 un difensore di fiducia presso il cui studio aveva anche eletto domicilio il difensore aveva successivamente rinunziato al mandato ed, in mancanza di una nuova nomina fiduciaria, era stato nominato un difensore di ufficio e ritualmente dichiarata l’assenza dell’imputata, la quale pacificamente non aveva in alcun modo verificato lo stato del procedimento, della cui esistenza era necessariamente consapevole. Nè, in senso contrario, può attribuirsi rilievo assorbente alle condizioni soggettive assertivamente invocate nell’odierna richiesta scarsa cultura non perfetta conoscenza della lingua italiana, richiamata nonostante il fatto di essere nata in Italia , senza in alcun modo documentarle a ritenere il contrario, si finirebbe con l’attribuire a qualsiasi imputato il diritto potestativo di eludere comodamente, con una semplice dichiarazione, l’esercizio della giurisdizione italiana. 3. La minore età della ricorrente è per legge causa di esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria irrogabile nei casi d’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.