La Cassazione sulla notificazione del decreto di irreperibilità al difensore del condannato

In tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma 1, c.p.p. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti. Inoltre, l’eventuale rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 656, comma 8-bis, c.p.p. non è applicabile nei casi di condannato irreperibile, latitante o evaso.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 43279/19 depositata il 22 ottobre. Il caso. Il Tribunale respingeva l’incidente di esecuzione proposto dal condannato e finalizzato ad ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento di revoca del decreto di sospensione della pena e di ripristino dell’ordine di carcerazione. Tale respingimento veniva giustificato sul presupposto che il decreto di irreperibilità e l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena erano stati notificati al difensore di fiducia ex art. 159 c.p.p Ritualità del decreto di irreperibilità. Posta la correttezza delle ricerche eseguite dai militari e la legittimità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti del condannato, la Cassazione ribadisce che in tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma 1, c.p.p. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale . Nella fattispecie, la ritualità del decreto di irreperibilità rendeva inutile ogni ulteriore verifica processuale, anche alla luce del principio di diritto secondo cui in tema di procedimento di esecuzione, l’art. 656, comma 8- bis , c.p.p., secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione, non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso . Per tali motivi, la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 settembre – 22 ottobre 2019, n. 43279 Presidente Mazzei – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell’11/03/2019 il Tribunale di Forlì, quale Giudice dell’esecuzione, respingeva l’incidente di esecuzione proposto da L.T. , finalizzato a ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento di revoca del decreto di sospensione della pena e di ripristino dell’ordine di carcerazione emesso dallo stesso Tribunale il 26/06/2018. Il respingimento dell’incidente di esecuzione veniva giustificato dal Tribunale di Forlì sul presupposto che il decreto di irreperibilità e l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena emesso il 17/07/2017 erano stati notificati al difensore di fiducia di L. nominato nel giudizio di merito, in conformità dell’art. 159 c.p.p., il 07/08/2017. 2. Avverso tale ordinanza L.T. , a mezzo dell’avv. Carlo Testa Piccolomini, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 656 c.p.p., comma 8 bis, conseguente al fatto che, nel respingere l’incidente di esecuzione, il Tribunale di Forlì non aveva tenuto conto del fatto che le precarie condizioni di salute del condannato, ricoverato presso il Centro di Salute Mentale della A.S.L. di [ ] per reazione paranoide acuta , rendevano altamente probabile che non avesse avuto conoscenza del procedimento che lo riguardava. Si deduceva, in proposito, che le gravi patologie psichiche di L. , comportando un indebolimento della memoria, rendevano elevata la possibilità che il ricorrente avesse rimosso ogni ricordo della vicenda processuale che lo riguardava, avvalorando l’assunto difensivo secondo cui non aveva cognizione dello stesso procedimento, per effetto del quale si imponeva la notifica del provvedimento presupposto nel rispetto della previsione dell’art. 656 c.p.p., comma 8 bis. Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da L.T. è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che il decreto di irreperibilità e l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione della pena emesso il 17/07/2017 risultano notificati, ai sensi dell’art. 159 c.p.p., al difensore di fiducia del ricorrente, nominato nel giudizio di merito, il 07/08/2017. La notifica al difensore di fiducia di L. veniva effettuata in conformità del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Forlì il 17/07/2017, a seguito del verbale di vane ricerche redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Guidonia Montecelio, dove il condannato risultava residente prima di essere cancellato dalle liste anagrafiche. Nello stesso verbale si attestava che dalle interrogazioni alle banche dati, effettuate dai Carabinieri, non era emersa alcuna indicazione utile all’individuazione del ricorrente. Le ricerche eseguite dai militari della Stazione dei Carabinieri di Guidonia Montecelio, pertanto, venivano eseguite correttamente e legittimavano l’emissione del decreto di irreperibilità nei confronti del ricorrente, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui In tema di notificazioni di atti all’imputato, l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p., comma 1, al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304-01 si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013, dep. 2014, Goga, Rv. 25814201 . In questa cornice, deve rilevarsi che la ritualità del decreto di irreperibilità emesso nei confronti del condannato rendeva inutile ogni ulteriore verifica processuale, finalizzata ad accertare la conoscenza da parte di L. dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ex art. 656 c.p.p., comma 5, alla luce del seguente principio di diritto In tema di procedimento di esecuzione, l’art. 656 c.p.p., comma 8 bis, - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, Resch, Rv. 272054-01 . A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, a fronte della ritualità del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Forlì, che rendeva superfluo l’espletamento degli accertamenti di cui all’art. 656 c.p.p., comma 8 bis, il pubblico ministero eseguiva ulteriori verifiche nei confronti di L. , richiedendo informazioni al suo difensore di fiducia, tramite il fax inviato il 06/12/2017, in assenza delle quali disponeva la revoca dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione emesso nei confronti del ricorrente il 17/07/2017. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da L.T. deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, determinabile in tremila Euro, ai sensi dell’art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.