Gli blocca la testa e gli dà un bacio alla francese: condannato per violenza sessuale

Definitivi i dieci mesi di reclusione per un uomo, colpevole di un’aggressione dalle evidenti connotazioni sessuali. Irrilevante, secondo i Giudici, la differenza di età e di altezza, che, invece, secondo il legale dell’aggressore, avrebbero consentito agevolmente alla vittima di opporre resistenza.

Il bacio alla francese può costare una condanna per violenza sessuale”. A constatarlo un signore di quasi 60 anni che ha pensato bene di bloccare un ragazzo di quasi 25 anni, costringendolo a subire diversi baci sulla bocca, e si ritrova ora sanzionato con dieci mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 43100/19, sez. III Penale, depositata oggi . Bacio. Il fattaccio si verifica sette anni fa in un piccolo paese del Lazio. Scenario è il portone d’ingresso di un immobile lì Dario – nome di fantasia – si avvicina all’improvviso a Luca – altro nome di fantasia –, gli afferra la testa e lo bacia più volte in bocca con la lingua . L’episodio ha inevitabilmente uno strascico giudiziario, e così Dario – quasi 60 anni, all’epoca – si ritrova prima sotto processo e poi condannato, sia in Tribunale che in Corte d’appello, per il reato di violenza sessuale . Per lui la pena è fissata in dieci mesi di reclusione. Evidente l’attacco alla sessualità di Luca, quasi 25 anni, all’epoca. Aggressione. A rendere definitiva la condanna di Dario è la Cassazione, che respinge la linea difensiva proposta dal suo legale, linea difensiva finalizzata a mettere in discussione la attendibilità di Luca, anche tenendo conto della differenza di altezza e di età tra i due protagonisti della vicenda. Per il legale è evidente che Luca, più alto e più giovane di Dario, aveva la possibilità e la forza fisica per reagire a eventuali attacchi alla sua sessualità . Questa ricostruzione è però ritenuta non plausibile dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, considerano non discutibile il racconto fatto da Luca. Quest’ultimo, difatti, dopo avere subito l’aggressione sessuale descritta, si è recato a casa dei propri genitori e poi al ‘Pronto Soccorso’, dove gli è stato diagnosticato uno stato ansioso reattivo con prognosi di cinque giorni e prescrizione dell’esame relativo alla ‘Hiv’ . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici respingono anche la tesi della impossibilità del bacio su questo fronte, difatti, viene osservato che la differenza di altezza e di età non era certo ostativa alla commissione della contestata aggressione compiuta da Dario, aggressione che nella sua dinamica conclusiva ha assunto evidenti connotazioni sessuali .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 aprile – 21 ottobre 2019, n. 43100 Presidente Gentili – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 luglio 2014, il G.U.P. presso il Tribunale di Velletri, all'esito di rito abbreviato, condannava Br. Co. alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 609 bis cod. pen. ritenuta l'ipotesi di minore gravità e 594 cod. pen., reati a lui contestati per aver costretto Ma. Iq. Pi. a subire atti a connotazione sessuale, avvicinandosi a lui presso il portone di un immobile sito in omissis , afferrandogli la testa e baciandolo più volte in bocca con la lingua, rivolgendogli altresì epiteti ingiuriosi, fatti commessi in Grottaferrata il 22 settembre 2012. Con sentenza del 10 gennaio 2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, assolveva Co. dal reato di cui all'art. 594 cod. pen., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, eliminata la relativa pena, rideterminava per l'effetto la pena inflitta all'imputato in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello romana, Co., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa lamenta la mancata ammissione dell'imputato al rito abbreviato condizionato all'audizione dell'unico teste presente ai fatti, ovvero il coinquilino dell'immobile Ca. Pr., non essendo in ogni caso accettabile la motivazione della sentenza del G.U.P. di Velletri, non censurata dalla Corte territoriale, secondo cui non sarebbe stato possibile un vaglio più approfondito delle dichiarazioni della persona offesa, in ragione della scelta processuale compiuta dalla difesa, essendo ravvisabile anche nel giudizio abbreviato la necessità di verificare la fondatezza della versione dei fatti fornita dal querelante. Con il secondo motivo, il ricorrente censura proprio la valutazione di attendibilità della persona offesa, peraltro costituitasi parte civile, evidenziando che l'unico fatto accertato nel caso di specie era stato l'alterco tra Co. e Pi., nel corso del quale era stato quest'ultimo ad aver avuto un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti del suo interlocutore, come risulta dalla querela a suo tempo depositata da Co., da cui è sorto un processo poi terminato a seguito della depenalizzazione dell'art. 594 cod. pen. La sentenza impugnata, in ogni caso, non aveva tenuto conto delle argomentazioni difensive, volte a sottolineare l'impossibilità del bacio, in virtù della differenza di altezza e di età tra i due protagonisti, avendo l'imputato 60 anni e il querelante 24, per cui questi aveva la possibilità e la forza fisica per reagire rispetto a eventuali e mai provati attacchi alla sua sessualità. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto evidenziare che la questione della mancata ammissione del rito abbreviato condizionato non è stata oggetto di formale censura nell'atto di appello, avendo la difesa operato un rapido cenno all'argomento in un breve passaggio del primo motivo, nel quale era tuttavia contestata unicamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, senza che sia stata dedotta alcuna questione processuale, non essendo stato specificato neanche il tenore della decisione assunta dal G.U.P. È solo nell'odierno ricorso che la difesa ha esplicitato la sua doglianza, per cui, in difetto di una censura espressa, non può ravvisarsi alcuna lacuna motivazionale della sentenza impugnata, che si è confrontata con tutte le deduzioni sollevate, tra cui non rientrava la mancata ammissione del rito abbreviato condizionato. A ciò deve peraltro aggiungersi che, in ogni caso, il G.U.P. aveva legittimamente disatteso l'istanza difensiva, subordinata all'esame del teste Ca. Pr., osservando che l'integrazione probatoria non era necessaria ai fini della decisione, emergendo dagli atti processuali che all'alterco tra imputato e persona offesa, verificatosi nell'androne di un palazzo, non era presente nessun altro, tanto è vero che, in sede di interrogatorio di garanzia, il nominativo del testimone indicato dalla difesa non era stato neanche evocato dall'imputato. E comunque, a ulteriore conferma dell'inammissibilità della doglianza difensiva, deve rimarcarsi che, dopo il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato, l'imputato, con l'assistenza del suo difensore, ha chiesto e ottenuto dal G.U.P. di essere ammesso al rito abbreviato non condizionato, il che, pur a voler superare quanto sinora esposto, vale a escludere a maggior ragione la fondatezza della doglianza difensiva, dovendosi evidenziare che, come affermato da questa Corte Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271 , il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, per cui è consentito, come appunto avvenuto nel caso di specie, che, una volta rigettata l'istanza di rito abbreviato condizionato, l'imputato richieda di essere ammesso al medesimo rito, ma senza alcuna integrazione probatoria, valendo la successiva proposizione dell'istanza di ammissione al rito abbreviato semplice come una implicita sanatoria rispetto al diniego dell'originaria richiesta. Pertanto la difesa, una volta celebrato il rito abbreviato semplice, non può poi dolersi del rigetto dell'istanza di ammissione al rito abbreviato condizionato in precedenza avanzata. Da ciò consegue l'inammissibilità della doglianza difensiva. 2. Passando al secondo motivo di ricorso, concernente il giudizio sulla sussistenza del reato di violenza sessuale, occorre evidenziare, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un unico corpus argomentativo, hanno innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, valorizzando in particolare le dichiarazioni investigative della persona offesa Ma. Iq. Pi., il quale ha descritto in maniera chiara e puntuale il diverbio avuto la sera del 22 settembre 2012 con Br. Co., residente nel medesimo condominio dove abitano i genitori del querelante, sito in omissis . Il diverbio aveva origine perché Co., mentre usciva dal portone di ingresso del condominio, accortosi del sopraggiungere di Pi., si affrettava a chiudere il portone, ricevendo il disappunto di quest'ultimo a questo punto l'imputato iniziava a insultare il denunciante con epiteti tipo coglione, frocetto , per poi afferrare all'improvviso la testa di Pi. e baciarlo in bocca, inserendo con violenza la lingua, gesto che l'imputato ripeteva altre due - tre volte, prima che il querelante, dopo essere stato ancora insultato, riuscisse a sottrarsi alla presa di Co., recandosi prima a casa dei suoi genitori e, subito dopo, al Pronto Soccorso, dove gli veniva diagnosticato uno stato ansioso reattivo, con prognosi di cinque giorni e prescrizione dell'esame relativo all'HIV. Orbene, il racconto della persona offesa è stato ritenuto ragionevolmente credibile, in quanto dettagliato, lineare e coerente con l'oggettivo stato di agitazione riscontrato nell'immediatezza del fatto dai sanitari, dovendosi escludere che, al cospetto di costoro, Pi. abbia dato vita a messinscena, non essendo emerse serie ragioni di inimicizia tali da giustificare una tale ipotesi. Peraltro Co., pur negando l'addebito, ha confermato comunque, in sede di interrogatorio, le coordinate spazio-temporali del fatto, ammettendo che, pur se senza conseguenze, vi fu un contatto ravvicinato con il denunciante tale affermazione ha invero indebolito la tesi difensiva della impossibilità del bacio per la differenza di altezza e di età tra Pi. all'epoca ventiquattrenne e Co. sessantenne al momento del fatto , differenza peraltro non ostativa alla commissione della contestata aggressione verbale e soprattutto fisica, che nella sua dinamica conclusiva ha assunto evidenti connotazioni sessuali. A fronte delle pertinenti considerazioni dei giudici di merito, fondate su una disamina razionale delle fonti dimostrative veicolate nel rito abbreviato, la difesa ha proposto una lettura alternativa del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento di questa Corte cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 , secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ciò deve solo aggiungersi che la tanto stigmatizzata frase della sentenza di primo grado, circa la difficoltà di attuare i principi giurisprudenziali in tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa in ragione delle regole imposte dal rito prescelto , deve essere letta non isolatamente, ma nel contesto dell'intero impianto argomentativo della sentenza, da cui si desume chiaramente che non è affatto mancato, sia in primo che in secondo grado, un adeguato vaglio critico delle dichiarazioni del querelante, dovendo perciò l'affermazione del G.U.P. essere intesa nel suo unico significato possibile, ovvero che la scelta del rito ha inevitabilmente impedito di svolgere, nella dialettica delle parti, l'esame dibattimentale della persona offesa, senza tuttavia esimere per questo i giudici di merito dal dovere di verificare l'attendibilità della persona offesa, dovere che nel caso di specie è stato adempiuto con argomentazioni prive di profili di illogicità. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, e provveda altresì al pagamento delle spese sostenute nel grado in favore della costituita parte civile, liquidate nei termini e secondo gli importi indicati nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende nonché al pagamento delle spese sostenute nel grado in favore della costituita parte civile liquidate in Euro duemiladuecento, oltre accessori come per legge da versare in favore dell'Erario.