La notifica dell’ordinanza oggetto di reclamo può essere effettuata alla sola Amministrazione penitenziaria

Il reclamo-impugnazione di cui all’art. 35-bis, comma 4, l. n. 354/1975 può essere proposto dall’Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. Di conseguenza, la notifica dell’ordinanza oggetto di reclamo può essere effettuata nei confronti della sola Amministrazione penitenziaria, decorrendo da questo momento il termine relativo all’impugnazione.

Così si pronuncia la Corte di Cassazione nella sentenza n. 42403/19, depositata il 16 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila riteneva inammissibile il gravame proposto mediante l’Avvocatura distrettuale dello Stato contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza, avendo ritenuto che fosse inutilmente decorso il termine di 15 giorni di decadenza ai fini della proposizione del reclamo come previsto dall’art. 35- bis , l. n. 354/1975 . Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione contro la suddetta decisione, osservando come dagli atti risulti chiaro l’avvenuta notifica entro i tempi previsti, posto che il termine per proporre l’appello decorre dalla notifica effettuata direttamente all’Amministrazione e non da quella operata alla stessa presso l’Avvocatura di Stato ex art. 148 c.p.p., in relazione all’art. 144 c.p.c Notifica all’Amministrazione penitenziaria. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il reclamo-impugnazione ai sensi dell’art. 35- bis , comma 4, l. n. 354/1975, può essere proposto dall’Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, non trattandosi di un’ipotesi di patrocinio obbligatorio. Pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato sufficiente notificare l’ordinanza in oggetto alla sola Amministrazione penitenziaria, e non anche all’Avvocatura dello Stato. Da ciò consegue che il termine ai fini della proposizione del reclamo non poteva dirsi decorso integralmente al momento della proposizione dell’impugnazione, dovendo considerare la notifica effettuata all’Amministrazione direttamente. Gli Ermellini trovano ulteriore conferma della fondatezza del ricorso nel principio secondo il quale al procedimento di sorveglianza si applica l’art. 585, comma 3, c.p.p., secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo . Alla luce di quanto esposto, l’impugnazione risulta tempestivamente proposta, dunque la Corte di Cassazione annulla la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 settembre – 16 ottobre 2019, n. 42403 Presidente Di Tomassi – Relatore Cairo Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con ordinanza in data 18/12/2018 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila riteneva inammissibile l’impugnazione proposta tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, nei confronti di C.F. . L’ordinanza era stata depositata il 23/1/2018, notificata all’Avvocatura di Stato il 29/1/2018 e l’impugnazione era stata proposta il 16/2/2018. Si riteneva che fosse inutilmente decorso il termine di quindici giorni di decadenza per la proposizione del reclamo come indicato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35bis. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia a mezzo dell’Avvocatura di Stato e osserva che agli atti risultava con chiarezza la prova dell’avvenuta notifica del provvedimento in data 2/2/2018, con la conseguenza che alla data del 16/2/2018 non era decorso il termine di decadenza dall’impugnazione. Osserva che quando le Amministrazioni dello Stato sono state in giudizio per tramite dei rispettivi funzionari come accade nelle cause di lavoro, ex art. 417-bis c.p.c. il termine per proporre l’appello, decorre dalla notifica effettuata direttamente all’Amministrazione e non da quella effettua ex art. 148 c.p.p., in relazione all’art. 144 c.p.c., operata all’Amministrazione presso l’Avvocatura di Stato come disposto dall’art. 144 c.p.c., comma 2 . Erra, pertanto, il Tribunale nel far decorrere il dies a quo dalla data di notifica fatta presso l’Avvocatura dello Stato, poiché il termine decorre dalla notifica fatta direttamente all’Amministrazione che, nella specie, aveva conosciuto del provvedimento il 2/2/2018, con la conseguenza che il ricorso depositato il 16/2/2018 si sarebbe dovuto ritenere tempestivo. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come hanno chiarito le Sezioni unite di questa Corte, il reclamo-impugnazione di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 4, può essere proposto dall’Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, M. Giustizia in proc. Tuttolomondo, Rv. 271648 . Non si tratta, pertanto, di un’ipotesi di patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, rispetto al quale debba valere la previsione di cui all’art. 11 T.U., n. 1611, del 1933, secondo cui tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato . 3.2. Si sarebbe potuto procedere alla notifica dell’ordinanza oggetto di reclamo anche nei confronti della sola Amministrazione penitenziaria e non anche presso l’Avvocatura dello Stato. Deriva che, dovendosi aver riguardo alla notifica effettuata all’Amministrazione direttamente, il termine per la proposizione del reclamo non poteva dirsi interamente decorso, al momento della proposizione dell’impugnazione Sez. 1, n. 36082, del 17/7/2019, Dantese . 4. In ogni caso, e ad ulteriore conferma della fondatezza del ricorso, deve ricordarsi il principio di diritto secondo cui al procedimento di sorveglianza si applica l’art. 585 c.p.p., comma 3, secondo cui, quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo - Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689 -. Nella fattispecie, pertanto, la notifica presso l’Amministrazione lasciava aperti i termini per l’impugnazione che risulta tempestivamente proposta. 4.1. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila perché provveda a dare corso al giudizio sul reclamo. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.