La doppia assoluzione ""condanna"" la parte civile non impugnante

La parte civile che non ha impugnato la statuizione assolutoria di primo grado, non può ricorrere per cassazione avverso la conferma della sentenza di proscioglimento emessa in appello, a seguito di impugnazione proposta dal Pubblico Ministero.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41960/19, depositata l'11 ottobre. Il fatto. La Corte d'Appello competente, seppur modificandola parzialmente, confermava la statuizione del giudice di prime cure e assolveva un'imputata per il reato di cui all'art. 368 c.p. calunnia . La parte civile, a mezzo del proprio difensore, pur non avendo impugnato la decisione di primo grado, ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, lamentando la manifesta illogicità della motivazione. Fondamentale è l'esistenza di effetti favorevoli estensibili alla parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli Ermellini hanno, preliminarmente, ricordato le tre regole di diritto processuale che governano il sistema prima di tutto, il principio di immanenza di cui all'art. 76, comma 2, c.p.p., secondo cui la costituzione di parte civile mantiene i suoi effetti in ogni fase, stato e grado del procedimento. Secondariamente, la possibilità per il giudice del gravame di adottare ogni provvedimento imposto o consentito dalla legge, ex art. 597, comma 2, lett. a , b , c.p.p Infine, il principio devolutivo, in accordo al quale il giudice dell'impugnazione può conoscere soltanto con riferimento alle doglianze proposte tramite ricorso art. 597, comma 1, c.p.p. . Il Collegio ha, poi, evidenziato come, in materia di legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione, qualora non abbia impugnato in sede di appello, si siano contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Le Sezioni Unite si sono pronunciate due volte, con esiti opposti, sull'ipotesi di legittimazione al ricorso della parte civile, ma con riferimento ad una fattispecie diversa in particolare, nell'ipotesi di una condanna pronunciata in appello, dopo una sentenza di assoluzione in primo grado. Da una parte, una prima pronuncia a Sezioni Unite 1998 aveva negato che potesse riconoscersi un risarcimento alla parte civile non impugnante, nel caso di condanna in appello la seconda pronuncia, del 2002, ha invece affermato che il risarcimento debba essere riconosciuto, in ossequio al principio di immanenza e apportando un'eccezione al principio devolutivo, al fine di estendere, alla parte civile, l'effetto favorevole della pronuncia di condanna. Tutto ciò, confermato dall'art. 587 c.p.p , che riconosce alla parte non impugnante gli effetti favorevoli della pronuncia. Chiarito quanto sopra, i Giudici del ‘Palazzaccio’ hanno sottolineato che il caso di specie è differente rispetto all'ipotesi sopra illustrata. Infatti, la decisione in sede d'appello non è stata una sentenza di condanna, bensì di assoluzione la stessa ha, peraltro, confermato la sentenza di assoluzione di primo grado, non impugnata dalla parte civile. Trattandosi di una conferma della precedente pronuncia, nessun effetto favorevole può estendersi alla parte civile, pertanto appare illogico fare eccezione al principio devolutivo, che caratterizza il nostro sistema processuale, che si basa su una cognizione limitata ai punti proposti, tanto in appello quanto in cassazione. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 luglio – 11 ottobre 2019, n. 41960 Presidente Petruzzellis – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Bari - in parziale riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa dal Tribunale di Trani in data 16 gennaio 2017 - ha assolto l’imputata perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla imputazione di cui all’art. 368 c.p. per avere querelato, sapendolo innocente, D.G. , asserendo di essere stata minacciata da quest’ultimo - con la frase che egli conosceva buona e cattiva gente -, al fine di indurla a consegnargli la documentazione contabile in suo possesso, relativa alla gestione della omissis . 1.1. A sostegno della decisione, la Corte distrettuale ha rilevato che, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, sussiste l’elemento oggettivo del reato, atteso che - nella denuncia sporta in danno di D.G. - era contenuta un’effettiva incolpazione di un reato, segnatamente di violenza privata o comunque di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nella parte in cui la P. aveva accusato quest’ultimo di aver profferito nei suoi riguardi la frase intimidatoria di conoscere buona e cattiva gente , al fine di indurla a consegnargli la documentazione contabile in suo possesso. Ciò posto, il Collegio di merito ha nondimeno concluso come - all’esito del processo - non possa ritenersi raggiunta la prova circa la consapevolezza dell’imputata dell’innocenza della persona offesa, atteso che, da un lato, neanche la parte civile ha negato di aver mai pronunciato la suddetta frase dall’altro lato, non è stato possibile accertare l’effettivo tenore dell’interlocuzione, stante la non intellegibilità della registrazione della conversazione, confermata anche dal consulente tecnico del P.M. 2. Nel ricorso a firma del difensore della parte civile, Giuseppe D. chiede l’annullamento del provvedimento eccependo l’erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’artt. 368 c.p. A sostegno della deduzione il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia ritenuto integrata una minaccia seppur larvata da parte della persona offesa nei confronti dell’imputata, nonostante di tale minaccia non vi sia prova alcuna come D. abbia negato in modo assoluto di aver mai pronunciato una siffatta frase come la querela della P. fosse strumentale ad orientare le indagini che la Procura avrebbe poi avviato nei riguardi del P.M. Dott. S. , a seguito della querela minacciata, ma all’epoca non ancora sporta, da parte del D. nei riguardi del magistrato. 3. Nella memoria depositata in cancelleria, la difesa di P.C.A.M. chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, avendo i Giudici di merito rilevato - con una c.d. doppia conforme - l’assenza di prova della consapevolezza da parte dell’imputata circa l’innocenza del D. . Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato, là dove la parte civile ricorrente non ha proposto appello avverso la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d’appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. 2. Giova premettere come, sul tema della legittimazione della parte civile a proporre ricorso per cassazione in siffatto caso, si sia registrato, soprattutto in passato, un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Impostati in termini esatti la questione, si vedrà come il contrasto sia, a ben vedere, più apparente che reale. 2.1. Mette conto di rilevare preliminarmente come, ai fini della soluzione del quesito circa la legittimazione a proporre ricorso per cassazione della parte civile non appellante, occorra confrontarsi con tre regulae iuris di natura processuale in primo luogo, con il principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale sancita dall’art. 76 c.p.p., comma 2, in forza del quale la costituzione stessa mantiene i suoi effetti in ogni fase, stato e grado del processo penale in secondo luogo, con la possibilità riconosciuta - dall’art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a e b , - al giudice del gravame che ribalti il giudizio assolutorio di primo grado di adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge in terzo luogo, con il principio devolutivo, che attribuisce al giudice d’appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti ex art. 597 c.p.p., comma 1 e che, con specifico riguardo al giudizio di cassazione, rende inammissibili i motivi non dedotti in appello ex art. 606 c.p.p., comma 3. Si tratta di principi che, in relazione allo specifico tema in oggetto, si pongono o, comunque, possono porsi in contrasto fra loro, stante, da un lato, la piena legittimità della pretesa della parte civile non appellante a veder condannato l’imputato al risarcimento del danno, stante l’immanenza della sua costituzione e la possibilità per il Collegio del gravame che pronunci condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado di adottare le statuizioni imposte o consentite dalla legge dall’altro lato, la preclusione a proporre ricorso per cassazione in relazione a questioni estranee all’alveo del devolutum, per di più da parte di soggetto non appellante che abbia dunque fatto acquiescenza rispetto alla decisione di primo grado a sé sfavorevole. 2.2. Il tema che ci occupa investe direttamente i rapporti fra l’azione civile e l’azione penale nell’ambito del codice di rito disegnato dal legislatore del 1988, là dove, pur avendo per molti aspetti omologato la disciplina dell’azione civile a quella del codice di procedura civile, non ha tuttavia apportato significative innovazioni in relazione al previgente regime delle impugnazioni riaffermando la stretta interdipendenza fra le due azioni comprovata, oltre che dall’art. 76, comma 2 e art. 601, comma 4, generalmente richiamati, anche dall’art. 574 c.p.p., comma 4 e art. 587 c.p.p., comma 3 Sez. 3, n. 9254 del 01/06/2000, Mariotti, Rv. 216996 . Con l’effetto che la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, vale a dire anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l’azione civile, che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto Sez. U, del 10/07/2002, n. 30327, Guadalupi, Rv. 222001 . 2.3. Sempre in linea generale, occorre ancora distinguere la situazione nella quale la Corte d’appello investita del gravame del solo P.M. avverso la sentenza assolutoria di primo grado abbia ribaltato la decisione pervenendo all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato da quella - ricorrente nella specie - in cui il Collegio di merito abbia invece confermato il giudizio liberatorio espresso dal primo giudice. 3. Operata l’esatta perimetrazione dei termini della questione oggetto dello scrutinio di questa Corte risulta evidente l’eterogeneità della situazione presa in esame dalle Sezioni Unite di questa Corte, dapprima, nella sentenza del 25 novembre 1998, n. 5, Loparco, Rv. 212575 con cui si è affermato il principio secondo il quale alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno, se, assolto l’imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero e, successivamente ed in un senso diametralmente opposto, nella sentenza del 10 luglio 2002, n. 30327, Guadalupi, Rv. 222001 con cui si è affermato il principio secondo il quale il giudice di appello, che condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado su gravame del solo pubblico ministero, è tenuto a provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria in senso conforme, di recente, Sez. 5 n. 12190 del 13/01/2015, Rv.263457 Sez. 3 n. 15902 del 03/0/2016 Rv. 266637 . 3.1. Va invero rimarcato come, nell’ultima pronuncia citata, il più ampio consesso di questa Corte abbia motivato il principio di diritto affermato evidenziando, da un lato, come - nel nostro sistema processuale penale sussista uno stretto collegamento fra l’azione penale e l’azione civile, palesato dall’art. 574 c.p.p., comma 4, nella parte in cui estende al capo civile gli effetti dell’impugnazione dell’imputato nei confronti della decisione di condanna o di assoluzione e dall’art. 587 c.p.p., comma 3, là dove estende l’effetto favorevole dell’impugnazione proposta dall’imputato al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria non appellanti dall’altro lato, come - in caso di mancato appello della parte civile avverso la sentenza assolutoria di primo grado - debba essere esclusa la formazione del giudicato parziale ai soli effetti civili, stante la previsione dell’art. 651 c.p.p. e dunque dell’efficacia di giudicato nel giudizio civile per risarcimento del danno della sentenza pronuncia su appello del solo P.M. e, soprattutto, dell’art. 76, comma 2 che fissa il principio d’immanenza , art. 601, comma 4 che obbliga il giudice di appello a citare comunque la parte civile anche se non appellante e art. 75, comma 3 che sbarra la strada all’esercizio dell’azione civile in sede civile contro l’imputato fintanto che non intervenga sentenza irrevocabile a prescinde dall’omesso appello della parte civile . Nell’escludere la sussistenza di una qualunque acquiescenza della parte civile non appellante preclusiva alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata su appello del P.M., le Sezioni Unite hanno concluso che, dato che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo art. 76 c.p.p., comma 2 , che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile art. 601 c.p.p., comma 4 e che, se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello può pronunciare condanna e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge art. 597 c.p.p., comma 2 lett. a e b , appare corretta l’affermazione che, quando pronuncia sentenza di condanna , il giudice di appello deve decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno , anche se la parte civile non abbia proposto impugnazione art. 538 c.p.p., comma 1 e art. 598 c.p.p. . 3.2. Orbene, risulta di tutta evidenza come il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Guadalupi e le argomentazioni poste a fondamento della legittimazione della parte civile non appellante riguardino lo specifico caso in cui il Collegio d’appello abbia ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado e non si attaglino al caso, opposto, in cui il Giudice del gravame invece abbia confermato la pronuncia liberatoria di primo grado situazione che appunto ricorre nella specie . Ciò in considerazione del fatto che la facoltà della Corte del gravame di adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge non può che discendere dalla sola decisione di condanna e non anche in caso di conferma dell’appellata sentenza di assoluzione. 3.3. Sotto diverso aspetto, non può omettersi di rilevare come, nell’adottare - nella citata sentenza Guadalupi - una soluzione ermeneutica coerente con il principio d’immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale, le Sezioni Unite non abbiano, a ben vedere, vanificato la portata del principio devolutivo e delle norme processuali poste a suo presidio. Ed invero, una cosa è affermare - come appunto hanno fatto le Sezioni Unite nella sentenza Guadalupi - che la parte civile non appellante possa giovarsi dell’esito positivo del gravame proposto dal Pubblico Ministero e quindi dell’affermazione della penale responsabilità operata dal Giudice d’appello in quanto rilevante ai fini delle statuizioni civili legittimamente adottabili in quel grado, giusta il disposto dell’art. 697, comma 2 lett. a e b codice di rito altra cosa è ritenere che la parte civile non appellante abbia il diritto di presentare ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice d’appello che, nel confermare il giudizio assolutorio, nulla abbia - ovviamente - disposto quanto alle pretese risarcitorie della parte civile non appellante. Difatti, nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna in appello silente rispetto alla responsabilità civile o che comunque abbia statuito in termini stimati non soddisfacenti dalla parte civile , la Corte di cassazione viene investito dalla parte civile ricorrente del sindacato in ordine alle dirette implicazioni sul piano civile della decisione di condanna assunta dalla Corte d’appello, di tal che lo scrutinio di legittimità rimane entro l’alveo del devolutum. La questione concernente la responsabilità civile derivante da reato si appalesa difatti inerente al punto della decisione già oggetto dell’appello del P.M., stante il già rilevato stretto collegamento tra le due azioni civile e penale o accessorietà della prima rispetto alla seconda e la piena legittimità della condanna l’imputato - ritenuto penalmente responsabile in appello - al risarcimento del danno eventualmente cagionato alla parte civile, sia pure non appellante, in ossequio al già più volte richiamato art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a e b . D’altra parte, tale conclusione ermeneutica si pone in linea con il complessivo disposto dell’art. 587 c.p.p., nella parte in cui, nel sancire l’effetto estensivo delle impugnazioni, riconosce alla parte non impugnante la possibilità di beneficiare dei soli effetti favorevoli a lei estensibili in questo senso nella motivazione di Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012, p.c. in proc. Pulci e altro, Rv. 252558 . Con l’indispensabile precisazione che - in ossequio al principio tantum devolutum quantum appellatum sancito dall’art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., comma 3, - la parte civile, pur potendo avvalersi del motivo di merito concernente la responsabilità penale dell’imputato già dedotto in appello dal P.M., non potrebbe introdurre censure concernenti aspetti ulteriori e diversi da quelli devoluti dall’unico appellante, id est il P.M., dovendo mantenere le sue doglianze entro la cornice delle questioni già affrontate dalla Corte d’appello, sia pure valorizzandone i riverberi ai fini della responsabilità civile. 3.4. Di contro, non v’è spazio per riconoscere alla parte civile non appellante la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia confermato, su solo gravame del P.M., la decisione assolutoria di primo grado, atteso che, difformemente dal caso testè disaminato, l’esito assolutorio del giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale non può fungere da presupposto per l’estensione alla parte civile di alcun effetto favorevole e non può pertanto realizzare alcuna devoluzione di diritto. Diversamente opinando si perverrebbe alla conclusione, in evidente contrasto con il principio devolutivo che regola i giudizi impugnatori, che la Corte di cassazione sia tenuta a pronunciarsi su temi introdotti per la prima volta dalla parte civile ricorrente e sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devoluti alla sua cognizione v. da ultimo Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Rv. 261029 Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017 Rv. 269632 . Si perverrebbe cioè al paradosso - denunciato da una parte della dottrina - che la regola fondamentale dell’effetto parzialmente devolutivo operante per tutte le parti del processo non varrebbe per le impugnazioni della parte civile, la quale, ove soccombente in primo grado, finirebbe per essere irragionevolmente esonerata dall’onere di proporre autonomamente appello avverso la sentenza liberatoria, potendo sempre avvalersi dell’intervento del P.M. con una generalizzata devoluzione di diritto del capo della sentenza relativo all’azione civile non previsto dal codice di rito. D’altronde, la devoluzione di diritto cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza Guadalupi costituisce una chiara eccezione in un sistema processuale fondato sulla regola generale secondo cui la cognizione del giudice d’appello e della Corte di Cassazione è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti rispettivamente, art. 597 c.p.p., comma 1 e art. 609 c.p.p., comma 1 e, pertanto, non può non trovare applicazione che nel solo e specifico caso nel quale essa è contemplata dalla legge, segnatamente dal citato art. 597 c.p.p., comma 2, lett. a e b , id est allorché il Giudice del gravame abbia pronunciato condanna dante luogo a responsabilità civile. La soluzione privilegiata trova infine riscontro nella già sopra ricordata previsione dell’art. 587 c.p.p. in materia di effetto estensivo delle impugnazioni, secondo cui la parte non impugnante non è abilitata a reagire contro la sentenza di appello o di rinvio che non abbia accolto le ragioni della parte impugnante, in quanto è ammessa a beneficiare dei soli effetti favorevoli, a lei estensibili in questo senso nella motivazione di Sez. 6, n. 12811 del 09/02/2012, p.c. in proc. Pulci e altro, Rv. 252558 . 3.5. In conclusione, ritiene il Collegio di dover riaffermare il principio di diritto alla stregua del quale è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d’appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d’appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l’immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell’intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell’effetto favorevole derivante dall’appello del pubblico ministero in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile , ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza assolutoria sfavorevole alle ragioni della parte civile, questa, non avendo proposto appello, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, atteso che, in tal caso, rivive il principio dell’acquiescenza, applicabile nei procedimenti civili, in ragione del quale, non avendo fatto valere le proprie ragioni mediante autonoma impugnazione della sentenza di primo grado, la parte rimane priva del potere di impugnazione Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017 - dep. 09/01/2018, P.G. in proc. Gerace e altri, Rv. 271926 Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015 - dep. 26/08/2015, P.C. in proc. C, Rv. 265003 Sez. 6, Sentenza n. 49497 del 13/10/2009, imp. Tamai, Rv. 245477 . 4. L’adesione alla soluzione ermeneutica sopra delineata non impone la devoluzione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p., comma 1-bis, inserito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 66 . 4.1. Ed invero, ferma l’obbligatorietà di tale rimessione anche con riferimento alle decisioni delle Sezioni Unite intervenute precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione processuale - stante la ratio della L. 23 giugno 2017, n. 103, di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli e altri, Rv. 273549 -, non può non ribadirsi come il principio di diritto cristallizzato nella sentenza Guadalupi riguardi un caso - come già evidenziato - diverso da quello sub iudice, nel quale la Corte d’appello investita del gravame del solo P.M. è pervenuta alla conferma del giudizio assolutorio e non anche alla condanna come nell’ipotesi presa in esame dalle Sezioni Unite . In altri termini, il caso sottoposto al vaglio di questo Collegio è diverso da quella coperto dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e, in ossequio al criterio ermeneutico del c.d. distinguishing, non fa scattare la regola processuale di cui all’art. 618 c.p.p., comma 1-bis. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.