Revisione e omologazione dell’etilometro bastano per inchiodare l’automobilista

Definitiva la condanna di un uomo, beccato a guidare ubriaco e protagonista anche di un incidente per lui pena fissata in 3 mesi di arresto e 2mila euro di ammenda. Decisivo l’esito del doppio alcoltest, che ha permesso di riscontrare un tasso alcolemico superiore al limite previsto dalla legge.

Il dato certo delle verifiche periodiche effettuate sull’etilometro è sufficiente a certificare l’affidabilità dell’apparecchio e, di conseguenza, a inchiodare l’automobilista beccato ubriaco alla guida. Confermata così la condanna di un uomo che, messosi alla guida dopo aver bevuto alcolici, ha provocato un incidente definitiva la pena, cioè 3 mesi di arresto e 2mila euro di ammenda. Irrilevanti e prive di forza le obiezioni difensive riguardanti una presunta irregolarità dell’etilometro Cassazione, sentenza n. 41404/19, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Tasso. A inchiodare l’automobilista sono stati gli esiti del doppio controllo effettuato con l’etilometro in entrambi i casi il tasso alcolemico è risultato superiore al limite stabilito dalla legge , cioè 2,27 grammi per litro alla prima misurazione e 2,34 grammi per litro alla seconda misurazione. A fronte di questo quadro, i giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, hanno reputato l’uomo colpevole. Per lui, reo di avere anche provocato un incidente stradale , per giunta in orario notturno, la pena è stata fissata in secondo grado in tre mesi di arresto e 2mila euro di multa . Col ricorso in Cassazione, però, l’uomo prova, tramite il proprio legale, a contestare l’affidabilità dell’etilometro . Su questo fronte egli sostiene che tale onere è a carico della pubblica accusa che può mettere sul tavolo, semplicemente, il libretto metrologico per consentire al giudice di verificare la regolarità delle revisioni periodiche effettuate sull’apparecchio. Verifiche. Tale obiezione non convince però i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ribattono che, invece, come certificato sia in primo che in secondo grado, dal verbale degli accertamenti urgenti risulta che l’etilometro era stato regolarmente omologato e revisionato , come previsto dal Codice della strada. Questo dato è sufficiente per spazzare via ogni dubbio, aggiungono i giudici, poiché l’affidabilità dell’apparecchio è garantita dalle verifiche periodiche, conformi alle relative specifiche tecniche eseguite nel rispetto della normativa . Per chiudere il cerchio, infine, viene ribadito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza , mentre è onere della difesa fornire una prova contraria a detto accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione . Assolutamente insufficienti, invece, i riferimenti generici, come in questa vicenda, a supposti difetti dell’apparecchio .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 13 agosto – 8 ottobre 2019, n. 41404 Presidente Sabeone – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza emessa in data 5 febbraio 2019 la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la pronuncia con la quale il G.U.P. del Tribunale di Ravenna, all'esito del rito abbreviato, dichiarava Ci. Vl. Mi. responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett.c , 2 bis e 2 sexies, cod. strada riducendo la pena a mesi tre di arresto ed Euro duemila di ammenda 1.1. Al predetto imputato era contestato di avere circolato alla guida dell'autovettura Audi A3 targata omissis in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche essendo stato accertato, mediante l'etilometro, un tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge 2,27 g./l. alla prima misurazione e 2,34 g./l. alla seconda misurazione e di avere provocato, nello stesso contesto, un incidente stradale Con l'aggravante di avere commesso il fatto in orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00. In Milano Marittima il 16 agosto 2014. 2. Ci. Vl. Mi. ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza deducendo, quale unico motivo, il vizio motivazionale in relazione agli artt. 546, comma 1, lett. e , 598, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sostiene che la Corte distrettuale non ha fornito adeguate risposte al motivo di gravame con il quale veniva contestata l'affidabilità dell'etilometro con il quale è stato rilevato il tasso alcolemico rappresentando che tale onere, incombente sulla pubblica accusa, può essere assolto con la produzione del libretto metrologico al fine di porre il giudice nelle condizioni di verificare la regolarità delle revisioni periodiche. 2.1. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenze di legge. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità atteso che il relativo motivo, già proposto con l'atto di appello, è stato riprodotto pedissequamente in questa sede, in assenza di censure argomentate alle ragioni contenute nella decisione impugnata e per manifesta infondatezza. Osserva il Collegio che la Corte distrettuale, ha evidenziato che dal verbale degli accertamenti urgenti risulta che l'etilometro era stato regolarmente omologato e revisionato ai sensi dell'art. 379 reg. esec. e att. cod. strada. L'affidabilità dell'apparecchio è dunque garantita, in assenza di alcun elemento di prova contraria, dalle verifiche periodiche, conformi alle relative specifiche tecniche, eseguite nel rispetto della citata normativa. Giova altresì rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità Sez. 4, n. 27194 del 14/05/2019 Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117 , l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere della difesa dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a detto accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera e generica allegazione di supposti difetti dell'apparecchio. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.