Lo stop della CEDU alla legge italiana sull’ergastolo ostativo

La disciplina italiana sull’ergastolo ostativo, che impedisce al condannato di usufruire dei benefici sulla pena se non collabora con la giustizia, contrasta con il diritto a non essere sottoposti a trattamenti degradanti o inumani.

Questa è stata la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 ottobre 2019. La vicenda. Il caso è quello di Marcello Viola, in carcere dall’inizio degli anni ’90 per partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio, rapimento e detenzione di armi. Questi finora si è rifiutato di collaborare con la giustizia e per tal motivo gli sono stati negati due permessi premio e la libertà condizionale. L’intervento della Corte di Strasburgo. La Corte dei Diritti dell’Uomo, con la decisione adottata ieri, nega l’ammissibilità del ricorso presentato dal governo italiano avverso la sentenza dello scorso 13 giugno con la quale i giudici di Strasburgo avevano deciso che la disciplina italiana, in particolare la legge sull’ergastolo ostativo che impedisce al condannato di usufruire dei benefici sulla pena se non collabora con la giustizia, contrasta con il diritto a non essere sottoposti a trattamenti degradanti o inumani. Per la Corte c’è una violazione dell'art. 3 - divieto di trattamento disumano o degradante - a livello europeo della Convenzione sui diritti umani. La dignità umana è alla base del sistema della Convenzione. Questo non vuol dire che Viola debba essere liberato, ma che il nostro Paese debba cambiare la normativa sull’ergastolo ostativo e far sì che la collaborazione del condannato con la giustizia dello Stato non sia l’unico modo per ottenere benefici e/o sconti di pena. Ciò perché, sostengono i Giudici di Strasburgo, la non collaborazione con la giustizia può dipendere da vari fattori, come ad esempio la paura di mettere in pericolo la propria vita o quella dei propri familiari. Inoltre la Corte ribadisce che gli Stati contraenti hanno goduto di un ampio margine di apprezzamento nel decidere in merito alla lunghezza adeguata delle pene detentive e il fatto che in pratica potrebbe essere scontata interamente una condanna a vita non significa che non possa esservi una riduzione della pena. Di conseguenza, la possibilità di rivedere l’ergastolo implica la possibilità per la persona condannata di chiedere una riduzione della pena, ma non necessariamente la sua liberazione se questi continua a rappresentare un pericolo per la società .