Richiesta di archiviazione del procedimento penale e poteri del GIP

Il provvedimento con cui il GIP dispone l’archiviazione del procedimento penale per una causa diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico Ministero non è affetto da abnormità. Infatti, il potere di controllo completo sulle indagini svolte dal Pubblico Ministero rientra tra quelli attribuiti al giudice che, investito della richiesta di archiviazione, deve valutare tutti i requisiti funzionali all’accoglimento della stessa.

Così ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 41104/19, depositata il 7 ottobre. Archiviazione del procedimento. Il GIP del Tribunale di Brindisi, a fronte della richiesta del Pubblico Ministero di archiviare una causa per particolare tenuità del fatto, predisponeva invece l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico degli imputati che avevano invaso un’area pubblica poiché riconosceva l’infondatezza della notitia crimis , non essendo il fatto previsto dalla legge come reato. Per questo motivo il PM deduceva presso il Tribunale la violazione dell’art. 441, comma 1- bis , c.p.p., sostenendo che il provvedimento emanato dal GIP fosse abnorme poiché egli avrebbe dovuto restituirgli gli atti o eventualmente disporre nuove indagini, senza disporre direttamente l’archiviazione per una diversa causa. Provvedimento non abnorme. La Cassazione, chiamata dunque a decidere sull’abnormità o meno del provvedimento con cui è stata disposta l’archiviazione del processo e sui poteri di controllo sull’operato del PM attribuiti al GIP, ricorda quando già affermato sul tema dalla Corte Costituzionale e dalle Sezioni Unite. In particolare, i Giudici costituzionali n. 349/12 hanno affermato che il principio dall’obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia esulato dal controllo di legalità del giudice, senza che si possano imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del PM. Il filone è stato ripreso dalle Sezioni Unite 8n. 40984/18 che hanno stabilito che rientra tra i poteri del GIP quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero e che il GIP non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del PM, ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso PM . Alla luce di questo, la Suprema Corte esclude l’abnormità del provvedimento del GIP, essendo questo l’espressione del potere di controllo demandato al giudice per le indagini preliminari che, investito della richiesta di archiviazione, deve valutare tutti i requisiti funzionali all’accoglimento della richiesta, attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari. Inoltre, la richiesta di archiviazione ex art. 131- bis c.p. implica per il GIP l’esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che deve valutare la sussistenza del fatto ancor prima di stabilire se lo stesso sia non punibile per particolare tenuità. Dunque, rilevando l’infondatezza della notitia criminis perché il fatto è previsto dalla legge come reato, il GIP ha legittimamente esercitato il suo potere di controllo, inserendosi la verifica della fondatezza del reato nella progressione delle questioni che il GIP deve sciogliere prima di decidere sulla particolare tenuità del fatto. Chiarito ciò, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 settembre – 7 ottobre 2019, n. 41104 Presidente Gallo – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. Con decreto 05/02/2019, il G.i.p. del Tribunale di Brindisi ha disposto l’archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di C.R. , S.A. , L.A. e M.T. per il reato di invasione di un’area pubblica. 1.1. In particolare, il PM inoltrava la richiesta di archiviazione in ragione della particolare tenuità del fatto, mentre il G.i.p. disponeva l’archiviazione non per la particolare tenuità del fatto, ma con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Il PM presso il Tribunale di Brindisi deduce la violazione dell’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , la violazione dell’art. 630 c.p.p Si sostiene che l’ultima parte dell’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, indica chiaramente le determinazioni che il G.I.P. può adottare qualora non accolga la richiesta del PM di archiviazione per tenuità del fatto , e cioè deve restituire gli atti al PM, eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5 . Quindi, il G.I.P. può disporre eventualmente nuove indagini o imporre l’imputazione ovvero, qualora semplicemente non condivida la richiesta del PM perché non ravvisi altre e diverse ragioni di archiviazione del procedimento, restituire gli atti al PM per le sue determinazioni, ma non può direttamente archiviare il procedimento . Aggiunge che la procedura seguita dal G.i.p. lede anche le ragioni della persona offesa che, senza poter interloquire e senza potersi avvalere delle prerogative di cui all’art. 408 c.p.p., e s.s., subisce una decisione che presuppone la totale insussistenza del fatto. 3. Con requisitoria scritta del 29 luglio 2019, il Procuratore generale, nella persona della Dott.ssa Lori Perla, ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare il Procuratore generale, dopo avere illustrato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di archiviazione, di dinamiche processuali nei rapporti tra Pubblico ministero e G.i.p. nell’ambito della richiesta di archiviazione, con specifico riguardo alle ipotesi in cui tale richiesta sia avanzata per la particolare tenuità del fatto, così conclude la procedura seguita non appare corretta, in quanto il Pubblico ministero avrebbe dovuto essere investito delle determinazioni del Giudice, con la restituzione degli atti, che l’art. 411 c.p.p., comma 1 bis sembra disporre in tutti i casi dato il richiamo alle eventuali” ipotesi di cui all’art. 409 c.p.p., commi 4 e 5 , tuttavia si ritiene sussistente anche nella fattispecie il potere-dovere del Giudice di verificare e dichiarare l’esistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p Conseguentemente, si ritiene che nel caso di specie il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero rappresentava la naturale conseguenza della valutazione giurisdizionale di impossibilità di accoglimento immediato della richiesta di archiviazione, ma si ravvisa uno spazio valutativo che rientra nel potere del G.I.P. anche a fronte della richiesta formulata ex art. 131 bis c.p., in relazione al quale non appare configurabile l’abnormità del provvedimento impugnato . Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il tema sollecitato dal ricorso attiene alla riconoscibilità del carattere abnorme al provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p., si determini a disporre l’archiviazione per un causa diversa rispetto a quella indicata dal Pubblico ministero ove, più a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto, riconosca l’infondatezza della notitia criminis perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il quesito ha sostanzialmente ad oggetto la delimitazione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull’operato del pubblico ministero per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost. e, in particolare, chiede se la sfera di valutazione del giudice per le indagini preliminari sia limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, ovvero sia estesa al complesso degli atti procedimentali rimessi al giudice dall’organo requirente. La questione così sintetizzata è stata oggetto di plurime pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione a Sezioni Unite. La Corte Costituzionale, con numerose sentenze v. Corte Cost. sentenze n. 88 del 1991, n. 478 del 1993, n. 263 del 1991, n. 417 del 1991, n. 34 del 1994, n. 176 del 1999, n. 349 del 2002 . ha affermato che il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale esige che nulla sia sottratto al controllo di legalità del giudice, che investe l’intera vicenda processuale e riguarda l’integralità dei risultati delle indagini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del p.m Il solco così tracciato dalla Corte costituzionale è stato seguito dalle Sezioni Unite che hanno affermato che rientra tra i poteri del G.i.p. quello di effettuare un controllo completo sulle indagini svolte dal pubblico ministero e che il G.i.p. non può limitarsi ad un semplice esame della richiesta finale del p.m., ma deve esercitare il suo controllo sul complesso degli atti procedimentali rimessigli dallo stesso p.m. Sentenze n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581, n. 4319 del 28/11/2013, L. Rv. 257786, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv 231163 . Più in particolare è stato osservato che con la richiesta di archiviazione, il P.M. deve trasmettere il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari art. 408 c.p.p., comma 1 . Ciò vuol dire che al G.i.p. è rimessa la cognizione della richiesta del P.M., non interclusa in sé, bensì in relazione a tutta l’attività svolta dall’organo inquirente ciò vuol dire ancora che il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale deve avvenire attraverso il vaglio e l’apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari Rv 231163, in motivazione . 1.2. I principi ora enunciati conducono nel senso di escludere che il provvedimento del G.i.p. oggetto dell’odierna impugnazione sia abnorme, non potendosi affermare che esso non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero che determini una stasi processuale non altrimenti superabile, per come richiesto per potersi ritenere configurata l’abnormità. Al contrario esso è l’espressione e il risultato del potere di controllo demandato al G.i.p. che, investito della richiesta di archiviazione, ha il dovere di vagliare e apprezzare tutti i requisiti necessari al suo accoglimento attraverso il vaglio delle risultanze delle indagini preliminari. La richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto posta al suo vaglio, infatti, si presenta peculiare rispetto alle altre figure indicate dagli artt. 408 e 411 c.p.p., ove si consideri che l’istituto della irrilevanza per particolare tenuità presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato, che tuttavia si ritiene non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale. Proprio la necessaria esistenza di un fatto tipico tra i requisiti necessari alla configurazione dell’ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , importa che la richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p. implica per il G.i.p. l’esame preliminare della fondatezza della notizia di reato, che si presenta come il presupposto ineludibile del successivo apprezzamento volto a stabilire se il fatto pur sussistente sia tuttavia non punibile per la particolare tenuità. Tanto porta a osservare che il G.i.p., nel rilevare l’infondatezza della notitia criminis perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha fatto legittimo esercizio del suo potere di controllo, essendo tenuto a verificare l’esistenza di tutti i requisiti richiesti per l’esame della richiesta di archiviazione che gli è stata affidata dal Pm e ove si consideri che una richiesta siffatta -proprio per la peculiarità che la connota - suppone che l’organo d’accusa ritenga che l’accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, che il fatto sia previsto dalla legge come reato, che vi sia la condizione di procedibilità eventualmente richiesta e che il reato non si sia estinto. La verifica della fondatezza della notizia di reato, quindi, si inserisce nella progressione delle questioni che il G.i.p. è tenuto a sciogliere prima di addivenire all’esame della particolare tenuità. Nel rigettare la richiesta per l’infondatezza della notizia di reato, peraltro, il G.i.p. ha correttamente richiamato la necessità di soddisfare ragioni di economia processuale, in quanto tali ragioni sono sottese sia alla stessa richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto per come già evidenziato , sia dell’archiviazione in generale, il cui precipuo compito sta nell’evitare il processo superfluo senza eludere il principio di obbligatorietà nel senso che limite implicito alla stessa obbligatorietà dell’azione penale n.d.e. , razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 1991 . 1.3. Rimane da rilevare come sia infondata l’osservazione del Pm, secondo il quale il provvedimento in esame sarebbe lesivo delle prerogative della persona offesa. Tale lesione non si verifica in quanto le enunciate prerogative trovano piena tutela ove si considerino le formalità previste dall’art. 411 c.p.p., comma 1 bis, che stabiliscono l’instaurazione obbligatoria di un preliminare contraddittorio cartolare nell’interesse delle parti private e, quindi, anche della persona offesa, che viene avvisata della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che può prendere visione degli atti e che può presentare opposizione con cui indicare le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. 2. Da quanto esposto discende l’infondatezza del ricorso e il suo conseguente rigetto. P.Q.M. Rigetta il ricorso.