Deducibilità dell’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari

Con la decisione in oggetto, la Corte di Cassazione ha – si spera definitivamente – negato l’accesso ad ogni tentativo proteso ad anticipare, a danno della difesa, irragionevolmente gli oneri di denuncia delle invalidità processuali relative ed in particolare quelle connesse all’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre i termini per lo svolgimento delle indagini preliminari.

Nella specie infatti la Procura aveva impugnato l’annullamento disposto dal Tribunale del riesame dell’ordinanza cautelare emessa contro gli indagati, in quanto si fondava sopra elementi compiuti dopo la scadenza dei termini per le indagini. Inutilizzabilità. Secondo il ricorrente, poiché vi era stato interrogatorio di garanzia e poiché questo è funzionale all’acquisizione degli elementi necessari per verificare la sussistenza dei presupposti delle misure cautelari, l’indagato sarebbe per ciò stesso nelle condizioni di eccepire eventuali inutilizzabilità se non lo fa, decadrebbe da ogni diritto di denuncia e nulla varrebbe porre tale eccezione processuale nell’ambito del riesame. La Corte, di fronte a cotanta argomentazione, ha per fortuna ribadito che - l’interrogatorio è innanzi tutto proteso a conoscere gli elementi di accusa e di permettere una immediata difesa - l’avviso di deposito degli atti è sì connesso al diritto di estrarne copia, ma è pur vero che, in quest’ambito, al diritto di difesa [] è strutturalmente collegata [] la successiva fase, ad istanza dell’indagato, del riesame - l’interrogatorio in questione è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in una dimensione statica, rispetto al quale è necessario e sufficiente l’accesso agli atti, mentre alla fase successiva ed eventuale del riesame è demandato l’esercizio dinamico delle prerogative difensionali, per il quale assume rilievo anche l’estrazione delle copia degli atti che, sola, consente la verifica critica delle iniziative e dei tempi dell’esercizio dell’azione penale e degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, posti a fondamento della misura cautelare - evidente [] s’appalesa la profonda diversità tra la fase dell’interrogatorio e quella del riesame - deve essere affermato il principio secondo cui prima occasione utile per la deduzione dell’inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari deve essere identificata nel riesame . La conclusione a cui è giunta la Suprema Corte è certamente condivisibile, ma – forse senza accorgersene – ha posto l’accento su un punto fondamentale, per chiunque abbia una qualche dimestichezza pratica nella materia cautelare. L’interrogatorio di garanzia deve essere svolto in tempi stretti e che ciò sia è sicuramente un elemento di sicuro apprezzamento. Ma tale termine, astrattamente ritenuto ragionevole, di per sé è nulla se gli atti di indagine sono costituiti da faldoni infiniti, da intercettazioni numerose e se per poter leggere e considerare il tutto al di là di ogni analisi e di ogni diritto di estrazione delle copie ci vogliono giorni se non settimane. Se poi l’indagato è straniero, poco importa se conosca un po’ la lingua di Dante, i tempi di comunicazione e di condivisione con il difensore, prima dell’interrogatorio sono pressoché inesistenti. Ed allora? Allora, succede che anche chi è innocente preferisce rimanere in silenzio” per la semplice ragione che non sa in base a che cosa è concretamente accusato e l’interrogatorio, nei fatti, ha una valenza semplicemente formale”, cioè di verifica di alcuni requisiti formali, atteso che per giurisprudenza costante la mancata notifica del deposito degli atti al difensore o il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna nullità dell’interrogatorio. Si dirà ma con la digitalizzazione tutto cambierà! Sicuramente a danno della difesa, verrebbe da dire, poiché vista l’impostazione della Procura impugnante, si potrà dire che aver messo a disposizione un link dove eventualmente scaricare” gli atti è elemento idoneo e sufficiente a garantire il diritto di difesa e con esso si potrà ancora ed a maggior ragione sostenere che l’interrogatorio sarà valida sede per denunciare vizi processuali altrimenti non eliminabili. Se non che l’evidenza di dover leggere e studiare gli atti compito fondamentale di ogni giurista ma in particolar modo degli avvocati accorti e coscienziosi permarrà ed allora – forse – si affaccerà l’esigenza non solo di aver adeguato tempo, su istanza della difesa, prima di rendere effettivo interrogatorio, ma anche la consapevolezza che si potrà in effetti sostenere che un interrogatorio di garanzia vi è stato se ed in quanto nei termini di legge è stato dato adeguato tempo all’indagato di comprendere, con l’ausilio del difensore, ciò che è avvenuto. In ogni caso, non potrà, proprio per la sua finalità essenzialmente di mezzo di difesa, intendere l’interrogatorio in questione come luogo esclusivo o privilegiato ove l’avvocato possa eccepire, sotto pena di decadenza, alcunché sotto il profilo processuale. Insomma, si assiste sempre di più ad un sovvertimento degli istituti e delle finalità degli stessi e ciò che è garanzia tende, nella pratica, ad essere considerato altrimenti”. Nulla di nuovo in ciò, se non il fatto che si sentono sempre di più nuove cose” contro la difesa ed i suoi diritti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 settembre - 3 ottobre 2019, n. 40500 Presidente Zaza – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli-Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 marzo 2019, con la quale erano state applicate a B.G. e Be.Ni. la misura cautelare degli arresti domiciliari e a P.G. e M.G. quella dell’obbligo di dimora in ordine - per i primi tre - a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta, relativi a diverse procedure concorsuali, e violazioni finanziarie, nonché, per il primo e il terzo, per il reato di cui all’art. 648-ter c.p Il Tribunale ha rilevato l’inutilizzabilItà delle consulenze tecniche alla cui stregua erano state ricostruite le operazioni finanziarie oggetto di incolpazione provvisoria, rispettivamente depositate in data 5 aprile 2017 e 22 giugno 2017, successivamente alla scadenza - il 28 gennaio 2017 - del termine di durata delle indagini preliminari, non prorogato, relative al reato di cui alla L. Fall., art. 216, consumato il OMISSIS , iscritto a carico di B.G. e Be.Ni. il 28 giugno 2016. Ricostruita la sequenza delle nuove iscrizioni succedutesi, tanto nei confronti dei predetti indagati che, tra gli altri, di M.G. e P.G. il 26 gennaio 2018 per i reati di associazione per delinquere transnazionale, bancarotta, riciclaggio e auto riciclaggio, truffa aggravata il 19 giugno 2018 per i reati di cui alla L. Fall., art. 236, art. 223, comma 1 e art. 219, comma 1 consumati il OMISSIS - D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio , il Tribunale ha ritenuto come il deposito delle consulenze dalle quali - unitamente alle sommarie informazioni testimoniali erano stati tratti gli elementi indiziari posti a base dell’ordinanza cautelare, fosse stato tardivamente effettuato, con conseguente inutilizzabilità dei relativi risultati tanto in riferimento alle originarie contestazioni che alle successive, nuove iscrizioni, fondate proprio sugli apporti consulenziali, insuscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 407 c.p.p 2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, articolando due motivi. 2.1. Premessa la indicazione della data nella quale il provvedimento impugnato è stato ritualmente comunicato all’Ufficio, il ricorrente deduce, con il primo motivo, la preclusione alla deduzione dell’inutilizzabilità per essere stata la relativa questione proposta con il riesame e non già in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p Sul punto, richiamata la funzione dell’interrogatorio di garanzia quale momento funzionale all’acquisizione degli elementi necessari per un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale , in linea con la giurisprudenza Europea e costituzionale, evidenzia come in siffatta fase debba essere eccepita l’inutilizzabilità degli atti d’indagine, alla quale è strumentale l’obbligo di deposito, con la conseguenza per cui la relativa deduzione, proposta per la prima volta con il riesame, deve ritenersi tardiva. 2.2. Con il secondo motivo, pur concordando sulla ricostruzione giuridica rassegnata nell’ordinanza impugnata, evidenzia il ricorrente come dalle iscrizioni SICP, allegate al ricorso e non prodotte in sede di riesame, risulti l’iscrizione, in data 28 dicembre 2016, di B.G. per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 11, art. 646 c.p. e L. n. 231 del 2011, art. 25-ter e di Be.Ni. per il delitto di cui all’art. 646 c.p., oltre a numerose, ulteriori iscrizioni. Di guisa che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale del riesame, risultano iscrizioni intermedie tra la data di scadenza di quelle originarie e le successive del gennaio 2018, con determinazione del nuovo termine di durata delle relative indagini sino al 28 giugno 2017 e conseguente utilizzabilità delle citate consulenza tecniche, depositate il 5 aprile ed il 27 giugno 2017. 3. Con memoria depositata in data 19 settembre 2019, i difensori degli indagati, Avv.ti Amedeo Barletta, Alberto Barletta e Mauro Iodice hanno contro dedotto alle ragioni dell’impugnazione. 3.1. Con un primo argomento, prospettano la tardività del ricorso del Pubblico Ministero, evidenziando come - all’udienza di trattazione del riesame avverso la misura cautelare reale in data 30 aprile 2019 - il Pubblico Ministero fosse già a conoscenza dell’ordinanza impugnata, peraltro ritualmente comunicata, avendo ivi prodotto le iscrizioni al SICP ed ampiamente argomentato riguardo l’utilizzabilità delle consulenze tardivamente depositate. 3.2. In riferimento alle censure dedotte nel primo motivo di ricorso, contestano gli indagati il regime di deduzione proposto dal Pubblico Ministero impugnante, impropriamente modellato sui termini relativi alle nullità di ordine generale di cui all’art. 182 c.p.p., omettendo di rilevare la profonda differenza tra la sanzione di nullità e quella della inutilizzabilità e la disciplina prevista, per tale ultima patologia, dall’art. 191 c.p.p., come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria. 3.3. Quanto alla rivendicata utilizzabilità delle consulenze, rilevano i difensori come da un lato le attestazioni prodotte - e relative ad annotazioni sul sistema informatico SICP - non siano idonee alla dimostrazione delle iscrizioni intermedie e, dall’altro, come siffatte nuove iscrizioni riguardino reati diversi violazioni finanziarie, appropriazione indebita e responsabilità da reato dell’ente da quelli fallimentari oggetto delle originarie indagini non prorogate, non potendo, pertanto, giustificare il recupero di atti acquisiti dopo la scadenza del termine del diverso procedimento. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.Alla disamina dei motivi va premessa la verifica della tempestività dell’impugnazione, contestata dalla difesa. 1.1. In tema di comunicazioni all’ufficio del Pubblico Ministero, questa Corte ha già statuito come non sia consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al Pubblico Ministero mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata c.d. PEC , atteso il mancato richiamo dell’art. 153 c.p.p. da parte del D.L. 12 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4 e comma 9, lett. c-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ne consegue che i termini per l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all’art. 153 c.p.p., comma 2, ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento V. Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018 - dep. 2019, PG C/ Raffaelli, Rv. 275411, v. N. 21056 del 2018 Rv. 272740, N. 45111 del 2017 Rv. 271394, N. 51087 del 2017 Rv. 272065, N. 45384 del 2018 Rv. 274125, N. 48911 del 2018 Rv. 274160 . Il termine per l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero decorre, dunque, dalla conoscenza legale del provvedimento impugnabile e del suo contenuto, conseguente alla sua comunicazione effettuata dalla cancelleria, nella forma dell’avviso di deposito, ai sensi dell’art. 128 c.p.p., o integralmente ai sensi dell’art. 153 c.p.p., ovvero dalla effettiva conoscenza del provvedimento e del suo contenuto risultante dalla relativa attestazione apposta sull’atto, sottoscritta dal rappresentante dell’accusa Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, Occhiuto, Rv. 271394 v. N. 686 del 1996 Rv. 205020, N. 11484 del 2011 Rv. 250431, N. 28442 del 2011 Rv. 251100 . Nella delineata prospettiva, non dispiega rilevanza - in ordine alla determinazione del dies a quo di decorrenza del termine dell’impugnazione l’eventuale conoscenza di fatto del provvedimento, essendo, per contro, necessario accertare la conoscenza legale, comunque documentata, del provvedimento poiché, implicando questa l’effettiva cognizione dell’integrale contenuto dell’atto, è la sola idonea a determinare l’utile decorso del tempo necessario alla formulazione dell’atto di impugnazione. 1.2. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ricorrente ha documentato, mediante attestazioni della segreteria, la comunicazione via fax, dell’avviso di deposito relativo all’ordinanza impugnata, all’Ufficio in data 28 maggio 2019, mentre la difesa si limita ad asserire una mera conoscenza di fatto del contenuto del provvedimento, con conseguente decorrenza dalla data certa del termine per l’impugnazione, proposta tempestivamente il 4 giugno successivo. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini non è rilevabile d’ufficio, ma soltanto su eccezione di parte, immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, PG C/ Caratelli, Rv. 274996, N. 36671 del 2013 Rv. 256699, N. 9664 del 2015 Rv. 262459 Rv. 262459 . E, nella delineata prospettiva, il limite alla preclusione derivante dall’omessa deduzione è stato, con orientamento unanime, individuato nel riesame Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699, N. 1586 del 2010 Rv. 245818, N. 21265 del 2012 Rv. 252853 . Il Pubblico Ministero ricorrente individua, invece, nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p. la prima occasione utile nella quale l’indagato può - e dunque deve - formulare la relativa eccezione, valorizzandone la funzione di verifica, nel contraddittorio delle parti, della sussistenza delle condizioni cautelari, a cui è funzionale il diritto di accesso agli atti della difesa. Siffatta opzione ermeneutica non è fondata. 2.2. Nel sistema cautelare, invero, l’interrogatorio di garanzia, disciplinato dall’art. 294 c.p.p. assume la funzione di rendere edotto l’indagato degli elementi di accusa esistenti a suo carico e di consentire allo stesso una immediata difesa. A tal fine, l’avviso di deposito degli atti - ed il diritto di estrarne copia, riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 192 del 24 giugno 1997 è funzionale al pieno dispiegamento del diritto di difesa diritto di difesa al cui presidio è strutturalmente collegata - nella sequenza procedimentale - la successiva fase, ad istanza dell’indagato, del riesame. Secondo le massime di orientamento enunciate da questa Corte, nella sua più autorevole composizione Sez. U, n. 26798 del 28/06/2005, Vitale, Rv. 231349 , univocamente condivise Sez. 6, n. 18840 del 23/02/2018, Tedesi, Rv. 273342, N. 42308 del 2009 Rv. 245479 , l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 c.p.p., è viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma dell’art. 293 c.p.p., comma 3, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio, e dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 c.p.p È stato, conseguentemente, precisato come la notifica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare Sez. Un. Cit., ibidem, in motivazione , declinando, in tal guisa, un sistema bifasico e complementare, articolato nell’interrogatorio - obbligatorio - e nella - facoltativa - impugnazione del riesame. Conferma, in tal senso, si trae anche dal dictum che riserva la sanzione di nullità all’interrogatorio di garanzia - con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare - nel solo caso di omesso deposito degli atti ex art. 293 c.p.p., in quanto il mancato rilascio di copia degli stessi non determina alcuna invalidità, difettando un’espressa previsione di nullità Sez. 6, n. 55848 del 04/10/2017, Ferrante, Rv. 271844, N. 14217 del 2007 Rv. 236209 e si è, sul punto, precisato come il diritto di difesa sia garantito dalla consultazione degli atti, non potendosi assicurare anche il rilascio di copia, atteso che tale operazione potrebbe risultare materialmente impossibile in considerazione della mole degli atti da riprodurre. 2.3. Da siffatta impostazione sistematica si trae la considerazione che l’interrogatorio di garanzia è finalizzato all’esercizio del diritto di difesa in una dimensione statica, rispetto alla quale è necessario e sufficiente l’accesso agli atti, mentre alla successiva ed eventuale fase del riesame è demandato l’esercizio dinamico delle prerogative defensionali, per il quale assume rilievo anche l’estrazione della copia degli atti che, sola, consente la verifica critica delle iniziative e dei tempi dell’esercizio dell’azione penale e della legittimità degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, posti a fondamento della misura cautelare. Donde l’irragionevolezza della tesi che pretende di radicare sin dalla fase dell’interrogatorio di garanzia oneri di deduzione che postulano, all’evidenza, non solo l’accesso, bensì l’integrale disamina degli atti. Del resto, il carattere precipuamente difensivo dell’interrogatorio di garanzia, direttamente collegato con la tutela della libertà personale attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, è stato reiteratamente affermato dalla Corte costituzionale n. 77 del 1997, nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991 , che ha escluso la compatibilità con il diritto di difesa di limiti collegati alla fase e, a maggior ragione, di oneri e preclusioni, perseguendo tale atto lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275 . Dalla stessa analisi delle modalità con cui si declina l’interrogatorio emergono, altresì, elementi rafforzativi in tal senso l’interrogatorio è atto del giudice che ha emesso la misura, rispetto al quale si pongono come meramente eventuali istanze di parte volte alla revoca o alla sostituzione della misura, come evincesi dal chiaro tenore della disposizione nella parte in cui prevede che il giudice, ove ne ricorrano le condizioni, provvede a norma dell’art. 299 c.p.p Evidente, pertanto, s’appalesa la profonda diversità tra la fase dell’interrogatorio e quella del riesame, che è mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e di piena cognitio, a contraddittorio pieno, rispetto al quale si pone, ragionevolmente, il limite di deducibilità dell’inutilizzabilità. Deve, pertanto, essere affermato il principio secondo cui la prima occasione utile per la deduzione dell’inutiliizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari deve essere identificata nel riesame. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 3. È, del pari, inconducente la seconda censura. 3.1. Il Pubblico Ministero ricorrente ha documentato iscrizioni successive alla originaria del 28 giugno 2018 - relativa ad un’ipotesi di bancarotta per fatti accertati il OMISSIS - inferendone l’utilizzabilità delle consulenze depositate oltre il termine di durata dell’originaria iscrizione, producendo all’uopo note di iscrizione al S.I.C.P Va, al riguardo, innanzitutto chiarita la natura giuridica di siffatti documenti, di cui la difesa ha contestato la valenza accertativa. 3.2. Il S.I.C.P. - Sistema Informativo della Cognizione Penale - costituisce la banca informativa di tutti i dati fondamentali della fase di cognizione del processo penale ed assicura, ai vari attori dell’azione penale, sia della fase cognitiva, sia di quella esecutiva, la condivisione delle informazioni necessarie alle rispettive attività. Il sistema, introdotto in attuazione del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari e correlate regole procedurali, adottate con D.M. 27 aprile 2009, rappresenta, in applicazione dell’art. 6 del citato D.M. n. 264 del 2000, un supporto informatico che contiene e aggrega i dati dei modelli previsti dal D.M. 30 settembre 1989, nonché ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell’attività degli Uffici giudiziari, relativamente alla fase della cognizione penale. Considerato che dall’avvio in esercizio del S.I.C.P. non è più consentita la tenuta dei registri in forma cartacea e delle relative rubriche, nè di tutti i registri descritti negli allegati tecnici operativi, al fine di fornire indicazioni per la corretta tenuta dei registri, il Ministero della giustizia ha emanato diverse circolari Circolare 11 giugno 2013 - Tenuta informatizzata dei registri penali - S.I.C.P. Circolare 9 dicembre 2014 - Tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di lo e IIA grado e nelle indagini preliminari, Circolare 11 novembre 2016 - Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo contenenti specifiche tecniche atte a garantire l’immediatezza e la completezza dei dati. Dalla normativa secondaria - ed in special modo dalla circolare del 2016, che contiene un’ampia disamina del quadro normativo primario di riferimento - è dato ricostruire una immedesimazione dei registri cartacei in quelli informatici, con conseguente idoneità a comprovare le relative iscrizioni. Con specifico riferimento all’iscrizione delle notizie di reato ed alle sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private, deve dunque ritenersi che gli estratti del sistema certifichino l’adempimento, pienamente espressivo della funzione giudiziaria, come hanno ritenuto le Sezioni unite civili di questa Corte sentenza n. 21094/2004 . Donde la piena idoneità dei documenti prodotti dal Pubblico Ministero impugnante a comprovare le iscrizioni. È, difatti, privo di pregio l’argomento addotto dalla difesa, che postula una autonomia del sistema informatico rispetto a registri non più esistenti nella loro dimensione cartacea, in quanto è dal S.I.C.P. che vengono estratti i dati oggetto di attestazione ex art. 335 c.p.p 4. Le iscrizioni documentate dal Pubblico Ministero non sono, tuttavia, rilevanti al fine di superare le argomentazioni correttamente rassegnate dal tribunale di Napoli nell’ordinanza impugnata. 4.1. Il Tribunale ha rilevato l’inutilizzabilità delle consulenze tecniche alla cui stregua erano state ricostruite le operazioni finanziarie oggetto di incolpazione provvisoria, depositate in data 5 aprile 2017 e 22 giugno 2017, successivamente alla scadenza - il 28 gennaio 2017 - del termine di durata delle indagini preliminari, non prorogato, relative al reato di cui alla L. Fall., art. 216, accertato il OMISSIS , iscritto a carico di B.G. e Be.Ni. il 28 giugno 2016. Ed ha evidenziato come a carico dei medesimi indagati, oltre che di M.G. e P.G. , fossero state effettuate nuove iscrizioni il 26 gennaio 2018 per i reati di associazione per delinquere transnazionale, bancarotta, riciclaggio e auto riciclaggio, truffa aggravata il 19 giugno 2018 per i reati di cui alla L. Fall., art. 236, art. 223, comma 1 e art. 219, comma 1 - consumati il OMISSIS violazioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio nuove iscrizioni che il ricorrente non contesta siano state effettuate alla stregua dei risultati delle consulenze disposte nell’ambito delle indagini originate dall’iscrizione del giugno 2016, di cui è incontestato non sia stata richiesta proroga. Di guisa che, seppure le iscrizioni, in data 28 dicembre 2016, di B.G. per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 11, art. 646 c.p. e L. n. 231 del 2011, art. 25-ter e di Be.Ni. per il delitto di cui all’art. 646 c.p., risultano operate quale filiazione dell’originario procedimento, e prima ancora della scadenza delle relative indagini, nondimeno devesi rilevare come nè riguardo tali separati procedimenti, nè - a fortiori - riguardo le successive iscrizioni la consulenze tecniche in parola possono ritenersi utilizzabili. 4.2. Ed invero, premesso che, in tema di misure cautelari, sono inutilizzabili gli elaborati che non siano meramente ricognitivi di atti già acquisiti, bensì contengano la rielaborazione di atti tempestivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero sulla base di altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere autonoma attitudine probatoria, depositati dopo la scadenza del termine di durata delle indagini Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017 - dep. 01/03/2018, Caridi, Rv. 272728, N. 38914 del 2007 Rv. 238437, N. 4089 del 2012 Rv. 251974, N. 19553 del 2014 Rv. 260403 , le consulenze in disamina - alle quali lo stesso ricorrente assegna, all’esito della prova di resistenza, valenza fondante delle provvisorie incolpazioni - non sono utilizzabili nè riguardo l’originaria iscrizione di bancarotta, relativa a fatti accertati il 27 giugno 2016, nè in ordine alle successive, ivi comprese quelle indicate con il ricorso di legittimità. Da un lato, qualora il pubblico ministero, dopo l’iniziale iscrizione del registro delle notizie di reato, provveda ad una successiva iscrizione relativa al medesimo fatto, sia pur diversamente circostanziato, sono - difatti - inutilizzabili le prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari decorrente dalla data della prima iscrizione Sez. 6, n. 29151 del 09/05/2017, Cusani, Rv. 270573, N. 11472 del 2010 Rv. 246525, N. 32998 del 2015 Rv. 264191 dall’altro, gli elementi di prova acquisiti dal Pubblico Ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, essendo comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti Sez. 5, n. 44147 del 13/06/2018, S., Rv. 274118, N. 9386 del 2018 Rv. 272727, N. 8 del 2000 Rv. 215412, N. 36327 del 2015 Rv. 264527 , non potendosi, in tal guisa, recuperare gli effetti di atti tardivamente acquisiti nel procedimento a quo, in elusione della sequenza temporale scandita dagli artt. 405 c.p.p. e ss Di guisa che, nel caso in esame, mentre non dispiegano alcuna valenza recuperatoria le iscrizioni intermedie allegate dal ricorrente, effettuate per diverse imputazioni - anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 - prima del deposito delle consulenze inutilizzabili, le medesime non possono ritenersi utilizzabili ad alcun effetto. 5. Tutta la materia delle iscrizioni è, difatti, funzionale al controllo del rispetto dei termini di durata previsti dall’art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza. 5.1. L’art. 335 c.p.p. e art. 109 att. c.p.p. affidano, in esclusiva, questo compito al Pubblico Ministero che, in quanto titolare del monopolio della domanda penale art. 50 c.p.p. e art. 112 Cost. , non può che avere dominio esclusivo sull’adempimento che della domanda rappresenta la fase embrionale. Al Pubblico Ministero non è, tuttavia, conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta nè in relazione all’ari, nè rispetto al quid e al quando dell’iscrizione. Il Pubblico Ministero dovrà soltanto riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi che impongono l’iscrizione e il suo aggiornamento Sez. un., n. 40538 del 24 settembre 2009, Lattanzi, Rv. 244378 . Ricorrono, tuttavia, nella struttura e nella disciplina dell’atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell’art. 335 c.p.p. potrebbero, prima facie, suggerire l’iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente oggettiva , qual è la configurazione di un determinato fatto notizia come sussumibile nell’ambito di una determinata fattispecie criminosa e una componente soggettiva , rappresentata dal nominativo dell’indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere. Di guisa che l’iscrizione presuppone l’evidenza di specifici elementi indizianti, ovvero di una piattaforma cognitiva che consente l’individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e l’indicazione di fonti di prova Sez. un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248 . 5.2. È così individuata, per imporre l’iscrizione, un’area tutta da perscrutare sul piano contenutistico , nella quale sono inevitabili margini di variazione, efficacemente esemplificati da questa Corte Sez. un., n. 40538/2009, ibidem , con riferimento sia alla componente oggettiva è evidente che la configurabilità, anche solo in termini di notizia di reato, di una complessa fattispecie associativa, evoca un lavorio definitorio che può comportare spazi temporali non comparabili rispetto a quelli che, invece, consuetamente richiedono fatti ictu oculi sussumibili nell’ambito di una determinata fattispecie di reato sia, e ancor più, con riferimento alla componente soggettiva al punto che è lo stesso legislatore, stavolta, ad aver espressamente previsto che l’obbligo di iscrizione del relativo nominativo debba avvenire soltanto dal momento in cui esso risulta . La consapevolezza della potenziale complessità dello scrutinio ha, dunque, condotto ad escludere la configurabilità di un potere del giudice di verificare la tempestività dell’iscrizione, per farne conseguire effetti sanzionatori di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine decorrente, anziché dal momento della formale iscrizione, dal momento in cui la notitia criminis avrebbe potuto e dovuto essere annotata, ciò che esalta le prerogative processuali del Pubblico Ministero a fini di garanzia. 5.3. Del tutto diverso è, invece, il sindacato del giudice sullo sviluppo dinamico delle iscrizioni, dell’aggiornamento - ove ne ricorrano le condizioni ex multis Sez. 4, n. 32776 del 06/07/2006, Maniero, Rv. 234822 - e delle nuove iscrizioni, fondate sul principio dell’autonoma individuazione del dies a quo per la determinazione del termine di durata e del regime di utilizzabilità degli atti che ne deriva regime condizionato, quanto alla valenza nei diversi procedimenti iscritti, della tempestiva adozione dell’atto nel procedimento in cui è stato acquisito. Il ricorso del Pubblico Ministero è, pertanto, infondato. P.Q.M. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.