Nulla la notifica del decreto di citazione eseguita verso il difensore che ha rinunciato al mandato

Ribadito il principio secondo cui integra un’ipotesi di nullità generale e assoluta l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello nei confronti del difensore d’ufficio nominato fin dal giudizio di primo grado in sostituzione di quello di fiducia rinunciante al mandato.

Questo il principio richiamato dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 40296/19, depositata il 2 ottobre. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione con cui il Tribunale di Grosseto aveva dichiarato l’imputato responsabile per il reato di cui all’art. 699, comma 2, c.p., per avere portato fuori dall’abitazione un pugnale con una lama lunga 13,5 cm. Contro tale pronuncia, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, affermando di essere stato nominato difensore d’ufficio dopo la rinuncia al mandato da parte dell’allora difensore di fiducia dell’imputato avvenuta durante il processo di primo grado , mantenendo tale incarico nel corso del primo grado di giudizio, al termine del quale ne ha impugnato la sentenza conclusiva. Tuttavia, egli afferma di non avere mai ricevuto alcun decreto di citazione per il giudizio d’appello, essendo la relativa notifica stata effettuata in favore del difensore che aveva rinunciato al mandato. Notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando che l’omesso avviso al difensore dell’imputato della data fissata per il giudizio di secondo grado costituisce una nullità assoluta che si riflette sugli atti del giudizio e, di conseguenza, sulla sentenza finale. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che, ai fini della rilevazione del vizio, non importa che nel giudizio di secondo grado sia comunque stato presente un difensore nella specie, il sostituto nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. , essendo il significato della garanzia posta dall’art. 179 c.p.p. che sanziona con la nullità assoluta i casi di assenza deldifensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza” riferito alla necessità che al giudizio partecipi il difensore di fiducia o d’ufficio precedentemente nominati. La nullità assoluta ivi prevista, infatti, riguarda anche la partecipazione allo svolgimento dell’atto di un difensore diverso rispetto a quello di fiducia o d’ufficio che sia rimasto assente perché non avvisato. Ciò affermato, gli Ermellini ribadiscono il principio secondo cui integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt. 178, lett. c e 179 c.p.p., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato , a prescindere dal fatto che la notifica sia stata effettuata nei confronti di quest’ultimo. Per questo motivo, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 30 settembre – 2 ottobre 2019, n. 40296 Presidente Di Tomassi – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Grosseto ha dichiarato C.N. responsabile del reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, per aver portato fuori dall’abitazione un pugnale con lama lunga cm. 13,5, fatto commesso il 23 gennaio 2015, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di arresto, con confisca e distruzione dell’arma in sequestro. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di C.N. , avv.to Galli, che ha dedotto vizio di violazione di legge. Dopo aver premesso di essere stato nominato difensore d’ufficio a seguito della rinuncia al mandato, nel corso del giudizio di primo grado, da parte dell’allora difensore di fiducia, avv.to. Ciraolo Alessia, il difensore ricorrente ha fatto presente di aver mantenuto l’incarico per tutto il giudizio di primo grado e di avere, nell’esercizio dello stesso, interposto appello contro la sentenza conclusiva di quel giudizio. Ha quindi evidenziato di non aver mai ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello e che, appreso solo successivamente della emissione della sentenza di appello, ha preso visione del fascicolo processuale appurando che le notifiche del decreto di citazione erano state fatte in favore dell’avv.to Ciraolo, sia in proprio che nella qualità di domiciliataria dell’imputato. Ha aggiunto che del verbale del dibattimento di appello risultano quali difensori sia l’avv.to Ciraolo quale difensore di fiducia che egli stesso, avv. to Galli, quale difensore d’ufficio. Il verbale dà comunque atto che nessuno dei difensori è stato presente, tanto che è stato nominato, ex art. 97 c.p.p., comma 4, altro difensore. che l’imputato è stato difeso di ufficio dall’avv.to Galli. Ha quindi denunciato che l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all’unico difensore ha determinato una nullità assoluta che si è propagata siano alla sentenza conclusiva del giudizio di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. L’omesso avviso al difensore dell’imputato della data fissata per il giudizio di appello determina una nullità assoluta che si riverbera sugli atti del giudizio e quindi sulla sentenza conclusiva del grado. Non rileva, ai fini dell’apprezzamento del vizio, che nel giudizio di appello sia stato comunque presente un difensore, in specie un sostituto nominato di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, atteso che, secondo quanto statuito da Sez. un., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, il significato di garanzia della disposizione dell’art. 179 c.p.p., nella parte in cui presidia con la nullità assoluta l’ipotesi di assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza , consiste nell’affermazione della necessità che partecipi al giudizio il difensore di fiducia o di ufficio previamente e tempestivamente nominati. Come hanno espressamente chiarito le Sezioni unite nella sentenza appena richiamata, la questione era di stabilire se l’assenza cui si riferisce la norma citata sia da riferire soltanto a chi doveva essere presente perché nominato , ma non è stato avvisato . A quel quesito hanno dato risposta stabilendo che la nullità assoluta prevista dall’art. 179 c.p.p., comma 1, non concerne soltanto l’assoluta mancanza di difesa tecnica, ma si riferisce anche alla partecipazione all’espletamento dell’atto di un difensore diverso da quello di fiducia o d’ufficio, che sia rimasto assente per non essere stato avvisato nei modi stabiliti dalla legge . 3. Deve quindi essere riaffermato il principio di diritto, pienamente in termini, secondo cui integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c e art. 179 c.p.p., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato, fin dal giudizio di primo grado, in sostituzione del difensore di fiducia rinunciante al mandato. In motivazione, la Corte ha precisato che nei confronti del difensore d’ufficio, il quale abbia concretamente esercitato il mandato, è applicabile il principio di immutabilità della difesa, sicché la nullità non può ritenersi esclusa per effetto dell’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione al precedente difensore di fiducia rinunciante - Sez. 6, n. 10593 del 19/02/2019, S, Rv. 275211 -. 4. In forza dell’appena indicato principio la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Motivazione semplificata.