Gestione di discarica abusiva, quando la riparazione del danno è circostanza attenuante?

La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti come nel caso di discarica abusiva , allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica.

Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 40378/19, depositata il 2 ottobre. Accumulo di rifiuti. La Corte d’Appello di Palermo, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, riconosceva a due imputati le attenuanti generiche e rideterminava la pena nei loro confronti per il reato di cui agli artt. 11° c.p. e 6, lettera a, d.lgs. n. 172/2008, per aver gestito in concorso tra loro una discarica abusiva. I due imputati ricorrono in Cassazione lamentando che non possano considerarsi rifiuti quelli trattati nella loro area, trattandosi di pezzi di ricambio per auto che transitavano per poco tempo, massimo un giorno, per poi essere inviati all’estero. A parere dei ricorrenti, dunque, non si poteva configurare una discarica abusiva, poiché non vi era un discriminato e stabile accumulo di rifiuti ed inoltre era stata eseguita un’operazione di bonifica sul terreno dopo il dissequestro dell’area. Sul reato di gestione di discarica abusiva. La Cassazione, ritenendo inammissibili i ricorsi proposti, osserva che dall’accertamento effettuato dalla Polizia Municipale sia risultata una discarica di rifiuti provenienti da demolizioni di auto a cielo aperto e interrati. A tal proposito i giudici ricordano Cass. n. 39027/2018 che ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo id rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi o dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata . Principio di diritto. Inoltre, sul tema dell’avvenuta bonifica per opera del ricorrente, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto la circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti nella specie discarica abusiva , allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica . Alla luce di ciò il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 aprile – 2 ottobre 2019, n. 40378 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo con decisione del 21 settembre 2018 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 19 luglio 2017, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche rideterminava la pena nei confronti di P.F. e S.A. in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, ciascuno, relativamente al reato loro contestato di cui all’art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 172 del 2008, art. 6, lett. A, per avere, i concorso tra loro, gestito una discarica abusiva sita in omissis senza la prescritta autorizzazione accertato il omissis . 2. I due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Per entrambi. Violazione di legge D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 , difetto di motivazione e travisamento della prova. Non possono, considerarsi rifiuti quelli trattati nell’area in questione in quanto erano pezzi di ricambio per auto che transitavano nell’area, per poco tempo, massimo un giorno, in attesa di essere inviati all’estero quale materiale utilizzabile per ricambi. Non sussisteva un accumulo di rifiuti, indiscriminato e per lungo tempo, per la configurazione della discarica abusiva. Il materiale non era abbandonato ma in attesa della spedizione con container si richiamava la perizia del Dott. B. . Mancano nei fatti l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato ipotizzato. 3.1. S.A. evidenziava, inoltre, che nessun contratto di locazione del box e dell’area era stato mai provato nel corso del processo. Inoltre contestava la vigenza della normativa speciale per i rifiuti, essendo venuto meno il sistema di emergenza dei rifiuti per la Regione Sicilia. 4. Solo per P.F. . Violazione di legge art. 62 c.p., n. 6 per l’omesso riconoscimento dell’attenuate per la disposta bonifica dell’area. Subito dopo il dissequestro dell’area il ricorrente ha completamente bonificato l’area dai rifiuti. Prima non risultava possibile nessuna bonifica, stante il sequestro dell’area. L’area è stata bonificata immediatamente dopo l’accoglimento dell’istanza di dissequestro avanzata dal ricorrente al P.M Hanno chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. I ricorsi risultano inammissibili, per manifesta infondatezza dei motivi, peraltro articolati solo in fatto e generici. La sentenza impugnata e la decisione di primo grado, in doppia conforme con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità evidenzia come dall’accertamento della Polizia Municipale del omissis emergeva una discarica di rifiuti per lo più provenienti da demolizioni di auto rifiuti speciali anche pericolosi e percolanti a cielo aperto e interrati rifiuti ammassati alla rinfusa , e tutta l’area appariva in condizioni di degrado, come risultava dalle foto in atti anche nella porzione di terreno e box affittati a S. emergeva una discarica di rifiuti dello stesso genere. Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, non sindacabili in sede di legittimità per la sussistenza della discarica, nell’ipotesi di scarichi ripetuti di materiali vedi Sez. 3, n. 20499 del 14/04/2005 - dep. 01/06/2005, Colli ed altri, Rv. 23152901 . E del resto, Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata Sez. 3, n. 39027 del 20/04/2018 - dep. 28/08/2018, Caprino, Rv. 27391801 . 3.1. La sentenza impugnata applica poi correttamente la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla nozione di rifiuto in quanto evidenzia come il riutilizzo eventuale, come parti di ricambio dei pezzi d’auto ancora in condizioni utili, non esclude la natura di rifiuti delle carcasse e pezzi d’auto ammassati nella zona In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualità di rifiuto di sostanze e materiali in base ad elementi positivi il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi e negativi che non abbiano i requisiti del sottoprodotto , la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, nè del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all’utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi Sez. 3, n. 5442 del 15/12/2016 - dep. 06/02/2017, P.M. in proc. Zantonello, Rv. 26924901 . 4. La mancata acquisizione del contratto di locazione in capo al S. non risulta rilevante in quanto di fatto il ricorrente gestiva il box e l’area, ed è stato rinvenuto sul posto dai verbalizzanti. Circostanza questa non contestata neanche con il ricorso per cassazione. Inoltre la sentenza impugnata evidenzia come dagli accertamenti di P.G. risultava l’affitto del box al ricorrente testimonianza del teste di P.G. Commissario I. e di G.U. , dipendente del P. . 5. Relativamente all’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 6, chiesta da P. la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando in fatto come la bonifica dell’area sia stata effettuata dal ricorrente solo dopo l’ordinanza di sgombero del Sindaco vedi sul punto Sez. 3, n. 15731 del 10/03/2016 - dep. 15/04/2016, Ledda, Rv. 26658501 e Sez. 3, n. 29991 del 13/07/2011 - dep. 27/07/2011, Crisà, Rv. 25102501 . Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto La circostanza attenuante della avvenuta riparazione del danno, o dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, è applicabile ai reati in materia di rifiuti nella specie discarica abusiva , allorquando la bonifica volontaria dell’area abusivamente destinata a discarica sia avvenuta in epoca anteriore al giudizio ed in assenza dell’ordinanza sindacale di bonifica . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00 ciascuno e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.