Automobilista ignora lo stop, motociclista arriva troppo veloce, cade e muore: è omicidio colposo

Confermata la condanna per l’uomo alla guida della vettura. Evidenti per i Giudici le sue responsabilità, consistenti non solo nell’avere illegittimamente impegnato l’incrocio ma anche nel non avere tenuto in considerazione che un altro conducente potesse sopraggiungere a una velocità non consentita.

Condanna per l’automobilista che impegna illegittimamente l’incrocio, ignorando il diritto di precedenza di un motociclo e provocandone la caduta. Drammatiche le conseguenze per la donna alla guida del ‘due ruote’ lei riporta lesioni gravissime che ne causano la morte. Ciò significa che il conducente della vettura è colpevole di omicidio colposo. Irrilevante l’eccesso di velocità addebitabile alla donna alla guida del motociclo Cassazione, sentenza n. 40262/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Caduta. Linea di pensiero comune per i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello ricostruita la dinamica dell’incidente stradale, l’automobilista è condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale . In sostanza, si è appurato che l’uomo, alla guida del proprio veicolo, nonostante la pioggia battente che rendeva l’asfalto scivoloso e nonostante la scarsa visibilità , ha impegnato l’incrocio, ignorando il segnale di stop, senza dare la precedenza al motoveicolo che, guidato da una donna, stava arrivando anch’esso per impegnare l’incrocio. La tempestiva reazione della donna, resasi conto dell’imprevisto ostacolo, ha però avuto conseguenze drammatiche ella ha frenato bruscamente, perdendo l’equilibrio e rovinando al suolo e in seguito alla caduta, ha riportato lesioni gravissime che ne hanno cagionato la morte . Imprudenza. Inutile il ricorso in Cassazione presentato dall’automobilista e finalizzato a dare una lettura meno severa del comportamento tenuto in strada, richiamando la imprudente condotta di guida della donna. Il legale dell’uomo ha posto in evidenza che la persona in sella al motociclo aveva superato il limite di velocità , e ha posto sul tavolo la possibilità che la sua condotta imprudente sia stata causa esclusiva dell’incidente stradale che ne ha poi provocato la morte. Questa visione viene respinta anche dalla Cassazione, che ritiene corrette le valutazioni compiute in Appello, laddove si è affermato che la condotta colposa della vittima non può reputarsi idonea a determinare da sola l’infortunio mortale . Ciò comporta la conferma delle responsabilità dell’automobilista, poiché, osservano i giudici, non è circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica che un altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente . E non a caso in tema di circolazione stradale il conducente di un veicolo nell’impegnare un crocevia deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nella condizione di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità , ribadiscono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 2 ottobre 2019, n. 40262 Presidente Dovere – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 5/7/2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma con cui Li. Ga. era ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e condannato alla pena di anni uno di reclusione, pena sospesa. 2. All'imputato si rimprovera, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione degli artt. 145, comma 5 e 146 comma 1, cod. strada, di avere cagionato la morte di Bi. Ma. Va I fatti sono così ricostruiti nelle due sentenze di merito il ricorrente, a bordo dell'autoveicolo Honda - in condizioni di pioggia battente, che rendeva l'asfalto scivoloso e scarsa la visibilità, percorrendo in omissis . , proveniente da piazza omissis . , giunto all'incrocio tra la detta via e la via omissis . , incurante del segnale di Stop, impegnava l'incrocio iniziando a svoltare a sinistra, senza dare la precedenza al motoveicolo su cui viaggiava Bi. Ma. Va La donna, resasi conto dell'ostacolo, frenava bruscamente, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo. In seguito alla caduta, riportava lesioni gravissime che ne cagionavano la morte. 3. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per tassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso così riassumibili, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I Vizio di motivazione, per carenza di valutazione circa la imprudente condotta di guida della persona offesa e la concorrente responsabilità di questa nella determinazione dell'incidente. La difesa lamenta che la Corte territoriale, pure ammettendo la condotta imprudente della vittima che, sulla base di quanto si è accertato, aveva superato il limite di velocità, non ha tratto da tale circostanza le dovute conseguenze. In particolare, avrebbe omesso ogni valutazione circa la concorsualità della vittima nel sinistro stradale e non avrebbe adeguatamente considerato la possibilità che la condotta impudente della vittima sia stata causa esclusiva del sinistro stradale. II Contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Nella ricostruzione della dinamica del sinistro la Corte d'Appello ha effettuato una erronea valutazione dello stato dei luoghi ove si era verificato il sinistro. In particolare, avrebbe ritenuto, in contrasto con i rilievi effettuati dalla Polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, che lungo la via omissis . , percorsa dal motoveicolo, non vi fossero auto in sosta che potessero ridurre la visibilità di chi la percorreva e doveva immettersi in essa. Dalla documentazione fotografica risulterebbero circostanze diverse da quelle riportate in sentenza. Considerato in diritto 1. Le doglianze espresse dalla difesa nel ricorso sono manifestamente infondate pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. La Corte di merito, conformemente al giudice di primo grado, riconosce che la condotta colposa della vittima non possa reputarsi idonea a determinare da sola l'infortunio mortale. Quindi, ammette che vi sia stata una concorrente condotta colposa della persona offesa nella causazione del sinistro che, in ossequio ai principi stabiliti nella sede di legittimità, è suscettibile di influire sulla gravità del fatto e sulla determinazione della pena cfr. ex multis Sez. 4, n. 38559 del 27/06/2017, Rv. 271024 - 01, così massimata In tema di reati colposi conseguenti alla circolazione stradale, il giudice del merito deve procedere all'accertamento e alla graduazione delle colpe concorrenti dell'autore del reato e della persona offesa, sia ai fini della determinazione della pena da applicare, ex art. 133 cod. pen., sia perché la misura del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno incide sulla quantificazione del risarcimento . Deve ritenersi che, avendo i Giudici di merito ammesso la circostanza, ne abbiano tenuto conto, implicitamente, in punto di determinazione della pena, attraverso il riferimento contenuto nelle sentenze agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ed alla congruità della pena. Deve aggiungersi, secondo quanto hanno condivisibilmente sostenuto i Giudici di merito, come la condotta imprudente della vittima, quale concausa del sinistro, non sia idonea ad elidere la responsabilità del ricorrente. L'assunto è conforme ai principi stabiliti in materia di circolazione stradale. Copiosa giurisprudenza di questa Corte, formatasi intorno alla interpretazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. insegna che la causa sopravvenuta, possa essere considerata causa esclusiva dell'evento solo quando presenti i caratteri dell'assoluta anormalità ed eccezionalità, così da essere del tutto imprevedibile. Ebbene, non è circostanza imprevedibile, eccezionale ed atipica che altro conducente non rispetti i limiti di velocità, serbando una condotta a sua volta imprudente in argomento, cfr. Sez. 4 , n. 20823 del 19/02/2019, Rv. 275803 -01, così massimata In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità . 2. Il secondo profilo, attinente alla ricostruzione del fatto è anch'esso manifestamente infondato. La difesa insiste sull'aspetto riguardante la esistenza di veicoli parcheggiati ai lati della strada che stava impegnando il ricorrente. La censura è stata adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale che ha ricordato, ribadendo le valutazioni del Tribunale che, all'atto del sopralluogo effettuato dalla Polizia giudiziaria, non vi fossero vetture parcheggiate in prossimità dell'incrocio, circostanza evincibile anche dalla visione dei reperti fotografici in atti. La difesa, nel riproporre la doglianza, in termini puramente avversativi, prospetta una diversa ricostruzione del fatto che non può essere delibata in sede di legittimità al cospetto di una motivazione che possiede una chiara e puntuale trama argomentativa. E' d'uopo evidenziare che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'aspetto riguardante la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, questione attinente al merito, è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice della cognizione ove sorretta, come nel presente caso, da adeguata motivazione si veda in argomento, ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione conformi n. 87 del 1990 Rv. 182960 - 01 n. 13495 del 1990 Rv. 185541 - 01 n. 43403 del 2007 Rv. 238321 - 01 n. 37838 del 2009 Rv. 245294 - 01 . 3. Stante l'inammissibilità del ricorso e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità Corte cost. sent. n. 186/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.