Ubriaco al volante causa incidente: niente attenuante nonostante il risarcimento

Considerando che l’oggetto giuridico della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2, c.d.s. è la tutela dell’incolumità pubblica, il fatto che tale condotta provochi un incidente stradale aggrava il disvalore oggetto della stessa, rendendo del tutto ad essa estranei i profili risarcitori.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 39736/19, depositata il 27 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione del Giudice di primo grado, il quale aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale con dei feriti. Contro la suddetta decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’inutilizzabilità dell’accertamento ematico a lui effettuato senza che fosse stato avvisato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia ed il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno. Sindacato di legittimità. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo di ricorso, gli Ermellini ribadiscono che in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. Nel caso di specie, gli Ermellini rilevano che l’eccezione relativa alla mancanza dell’avviso rivolto all’imputato di farsi assistere dal difensore di fiducia in sede di prelievi ematici, non è stata da lui sollevata nel giudizio di primo grado, deducendo tali vizi solo dinanzi alla Corte di Cassazione. Attenuante del risarcimento del danno. Per quanto riguarda, invece, la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante relativa all’avvenuto risarcimento del danno, la Corte osserva come tale motivo sia stato già dedotto in sede di appello, senza idonea documentazione a tal fine. Nonostante ciò, la Corte rileva a tal proposito che l’oggetto giuridico dell’art. 186 c.d.s. comma 2 consiste nella tutela dell’incolumità pubblica, sottoposta a rischio nelle ipotesi di guida di un veicolo in stato di alterazione psicofisica. Il fatto, poi, che il soggetto provochi in tale stato un incidente concretizza quel rischio aggravando il disvalore della sua condotta. Di conseguenza, il nesso solo occasionale” tra causazione del sinistro che ha provocato il danno ed il reato oggetto di imputazione esclude che, nel caso concreto, possa parlarsi di risarcimento di un danno derivante da una relazione di regolarità causale” con il reato contestato ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 6, c.p Dunque, nel caso di specie non può riconoscersi l’attenuante dedotta in considerazione della estraneità dei profili risarcitori in relazione alla struttura del reato e al bene giuridico protetto. Anche per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 – 27 settembre 2019, n. 39736 Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno del 1.07.2016 aveva ritenuto la penale responsabilità di C.S. , in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 252 del 1992, art. 186, comma 1, comma 2, lett. c e comma 2 bis, commesso in omissis , per aver condotto l’autovettura Opel Corsa tg , non di sua proprietà in stato di ebbrezza tasso alcolico accertato di 2,14 gr. per litro con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale con feriti . La Corte confermando la ricostruzione dei fatti del primo giudice aveva ritenuto la responsabilità penale del C. che, a causa della condotta di guida e dell’elevata concentrazione di alcool superiore a 1,5 g/l, risultante dalla certificazione medica di laboratorio dell’ospedale di omissis , dove era stato ricoverato a seguito delle lesioni riportate, aveva provocato un incidente stradale in senso tecnico in quanto, mentre percorreva la strada con due corsie, senso unico, collideva contro un pilone del cavalcavia ferroviario, sito nella delimitazione tra le due carreggiate, invadeva la carreggiata opposta e andava a collidere con un’altra autovettura che procedeva in senso opposto di marcia interveniva sul posto l’autoambulanza che lo portava in ospedale dove veniva sottoposto a cure e a controlli ematici nell’ambito del protocollo terapeutico. A seguito degli ulteriori accertamenti di integrazione istruttoria, disposti dalla Corte territoriale, risultava che la PG aveva richiesto l’accertamento alcolemico dopo il ricovero del C. a seguito del sinistro e risultavano acquisiti il consenso informato del C. e nella scheda delle prestazioni mediche eseguite in pronto soccorso i referti degli esami ematici fol 2 . 2. Proponeva ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il C. . 2.1.Con il primo motivo lamentava violazione di legge e vizio per contraddittorietà della motivazione in quanto l’accertamento ematico effettuato il 28 settembre era inutilizzabile, non era stato possibile verificare quando il consenso era stato prestato e il rispetto delle garanzie dovute all’imputato, in particolare di quanto previsto dall’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp att. c.p.p. la sentenza della Corte territoriale si basa su una falsa interpretazione dei dati probatori e processuali. È comunque certo che l’imputato non ha ricevuto l’avviso di farsi assistere da difensore di fiducia. Deduce che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 182 e 183 c.p.p., non si evince che l’omessa eccezione della nullità comporti la possibilità di una sua sanatoria vi è solo la decadenza della parte dalla possibilità di dedurre il vizio ma il giudice ha pur sempre il potere di rilevale la nullità d’ufficio, in quanto il prelievo ematico risultava essere stato fatto non per decisione dei sanitari ma su richiesta della PG. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, in quanto all’udienza del 24 giugno 2016, la difesa aveva prodotto documentazione attestante l’avvenuto risarcimento del danno da parte di Consap s.p.a. Direzione Fondi Garanzia 2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con particolare riferimento alla disposta sanzione amministrativa della revoca, anziché della sospensione della patente, pur in presenza del riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, che, in concreto, quindi, non è stata applicata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile giacché contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità con i medesimi motivi già prospettati in appello. La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e , per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti Sez. 5, n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109 . Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177 Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181 .11 primo giudice e la Corte territoriale hanno affermato, sulla base della dinamica dei fatti non censurabile in questa sede, che gli accertamenti ematici sono stati svolti nell’ambito degli accertamento di laboratorio ospedalieri cui è stato sottoposto l’imputato dopo il ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale in cui è stato coinvolto. La valutazione effettuata dalla Corte di Appello, conferente rispetto i temi dedotti in sede di gravame di merito, non risulta scalfita dalle censure difensive oggi reiterate, che si risolvono in rinnovati,meri apprezzamenti di fatto 2.11 primo motivo in particolare è manifestamente infondato per le ragioni appresso indicate. Va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente, coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, vds. per tutte Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935 e da ultimo anche Sez. 4 n. 21390 del 10.1.2019 non massimata . Peraltro, sul punto, come evidenziato dalla Corte territoriale, l’eccezione non è stata mai proposta nel giudizio di primo grado, svoltosi con le forme dell’abbreviato, la cui richiesta, per l’orientamento costante della giurisprudenza e della dottrina, già consolidatosi prima della modifica legislativa introdotta dalla L. n. 103 del 2017 art. 438 c.p.p., comma 6 bis , determina la sanatoria delle nullità non assolute, nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato costituisce accettazione degli effetti dell’atto e ha pertanto efficacia sanante. Nel caso di specie non solo il C. ha fatto la richiesta di abbreviato e nulla ha mai rilevato in quella sede, ma nemmeno nei motivi di appello ha rappresentato i presunti vizi dell’atto di accertamento ematico deducendoli solo per la prima volta in sede di motivi aggiunti. 3.Quanto al secondo motivo, relativo al riconoscimento della circostanza del risarcimento del danno art. 62 c.p., n. 6 , si rileva che è stato dedotto, anche in appello, in maniera generica e del tutto aspecifica, senza documentare di aver risarcito integralmente i danni provocati, e perciò stesso è inammissibile cfr. Sez.U.n. 8825 del 27.10.2016, Galtelli . In atti, allegata ad una nota della difesa del Capitanti in data 20.06.2016, indirizzata al Tribunale di Ascoli Piceno per l’udienza del 24 giugno 2016, vi è solo una comunicazione Consap diretta a C.S. , imputato in cui si attesta un rimborso sinistro RCA di 3.400,00 Euro null’altro e tantomeno vi è quietanza in atti del danneggiato. D’altro canto questa Corte ha già avuto modo di precisare che, se è vero che la responsabilità per il danno derivante da reato comprende anche i danni mediati ed indiretti, nondimeno assumono rilievo ai fini dell’invocata attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 i soli danni che costituiscono effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale cfr. Sez. 5, n. 4701 del 21/12/2016, dep.2017, Rv.269271 , per tale dovendosi intendere la sequenza costante dello stato di cose posto in essere dal soggetto attivo. L’oggetto giuridico della contravvenzione prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2, non va individuato nel patrimonio dei soggetti coinvolti nell’incidente, bensì nella tutela dell’incolumità pubblica messa a rischio dalla guida di un autoveicolo in stato di alterazione psicofisica. Il rimprovero mosso dall’ordinamento nel reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente, è rivolto a colui che, versando in stato d’ebbrezza, si sia messo alla guida, così ponendo in essere una condizione di pericolo per la collettività e il fatto che egli, in tali condizioni, abbia provocato un incidente appare qualificabile come la concretizzazione di quel rischio che aggrava intrinsecamente il disvalore del comportamento del conducente. Ne deriva che il nesso meramente occasionale tra la causazione dell’incidente che ha provocato il danno e il reato oggetto di imputazione esclude che, nel caso di che trattasi, si possa parlare di risarcimento di un danno, rilevante ai fini dell’art. 62 c.p., comma 6, derivante da una relazione di regolarità causale con il reato oggetto di addebito Cfr. Sez 4, n. 31634 del 27.04.2018, rv 273083-01 vedi anche Sez. 4,n. 5050 del 17.01.2019 rv 275117-01 . Bene ha fatto, pertanto, la Corte territoriale, che, rispondendo alle sia pure generiche deduzioni difensive, ha affermato che non può trovare riconoscimento la dedotta attenuante attesa la estraneiità dei profili risarcitori alla struttura del reato e al bene giuridico protetto fol 2 . 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sul punto la Corte territoriale fol 2 e 3 nel rigettare la censura già proposta in appello ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente abbia causato un incidente stradale, deve essere disposta anche nel caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia stata riconosciuta l’equivalenza ovvero, come nel caso di specie, la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, non venendo meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza dei profili di particolare allarme sociale connessi alla sussistenza dell’indicata aggravante Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016 Ud. dep. 01/06/2016 Rv. 267318 - 01 . 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.