Lamette da barba di una marca diversa da quella richiesta dal detenuto: nessun diritto leso

Confermata la legittimità della decisione presa dall’amministrazione carceraria, che ha semplicemente messo a disposizione del detenuto una marca differente di lamette da barba. Impossibile parlare di diritto soggettivo” violato.

Nessun diritto violato se il detenuto si vede negato l’acquisto di una determinata marca di lamette da barba. Il principio, applicabile anche per vicende simili riguardanti altri prodotti di uso comune, è stato fissato dalla Cassazione, che ha definito non ammissibile il ricorso proposto da un uomo e ha sancito che, in questo caso, non si può parlare di diritto soggettivo della persona reclusa” Cassazione, sentenza n. 38937/19, sez. I Penale, depositata il 23 settembre . Diritto. Terreno di scontro è il bagno, o, meglio, l’abitudine di farsi la barba con una certa regolarità, preferendo la lametta al rasoio elettrico. Pomo della discordia è, più precisamente, la marca delle lamette utilizzate da un detenuto lui chiede di potere acquistare i ricambi per rasoio ‘Mach III’ e invece gli viene comunicato che deve ripiegare sul diverso modello ‘Gilette Blue II’. La risposta negativa provoca la reazione dell’uomo, che chiede l’intervento del magistrato di sorveglianza, spiegando che la scelta dell’amministrazione penitenziaria gli ha arrecato un pregiudizio . Per il magistrato, però, il reclamo proposto dall’uomo è privo di fondamento. Questione chiusa? Assolutamente no, perché il detenuto decide addirittura di presentare ricorso in Cassazione, ritenendo di dover rivendicare il proprio diritto a scegliersi le lamette da utilizzare per la barba. Anche l’ultimo round giudiziario si rivela però negativo per l’uomo che, rinchiuso dietro le sbarre, deve prendere atto che la propria pretesa non potrà essere soddisfatta. In premessa i Giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che l’identificazione dell’esistenza di una condizione definibile in termini di diritto soggettivo” suscettibile di essere leso da comportamenti attivi o passivi dell’amministrazione penitenziaria porta ad includere esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo . Applicando questa prospettiva, pare evidente che in questo caso ci si trovi di fronte a un reclamo generico , caratterizzato dalla assenza di diritto soggettivo” . Di conseguenza, la decisione dell’amministrazione penitenziaria non risulta impugnabile poiché la domanda non può ritenersi inerente ad un diritto soggettivo della persona reclusa . Per i Giudici, difatti, l’acquisto di un prodotto in luogo di un altro della stessa tipologia, differente per marca come, nella specie, le lamette da barba , non realizza un diritto soggettivo o una posizione giuridica soggettiva che inerisca a quello di diritto soggettivo , e ciò significa che il diniego all’acquisto di quel prodotto, da parte dell’amministrazione penitenziaria, non incide sul piano dei diritti soggettivi del detenuto .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 giugno – 23 settembre 2019, n. 38937 Presidente Di Tommasi – Relatore Cairo In fatto e in diritto 1. Il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, in data 28 gennaio 2019 rigettava il reclamo proposto da A.R. , che aveva rappresentato il pregiudizio derivatogli dalla scelta dell’amministrazione di non riconoscergli il diritto di acquistare i ricambi per rasoio Mach III , permettendo il mod. 72 l’acquisto del solo diverso modello gilette Blue II . 2. Ricorre per cassazione A.R. , a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta la violazione di legge e del rito attraverso cui il magistrato di sorveglianza era addivenuto alla decisione sulla richiesta del detenuto. Si duole in particolare il ricorrente della mancata fissazione dell’udienza camerale e dell’omessa decisione nel contraddittorio delle parti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Questa Corte di legittimità ha in più occasioni precisato l’ambito applicativo del ricorso giurisdizionale di cui alla L. n. 354 del 1975 e succ. mod., artt. 35 bis e 69 da ora in avanti ord. pen. nel quadro normativo attualmente vigente, successivo alle note riforme del 2013/2014. In particolare, nella sentenza numero 42364 del 2017 c.c. del 11.11.2016 - Sez. VII è stata tracciata la linea di demarcazione tra l’ipotesi di reclamo cd. generico” art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen. , tuttora previsto dalla legge, e quella del reclamo giurisdizionale in senso proprio art. 35-bis in relazione all’art. 69, comma 6, lett. b , ord. pen. . L’identificazione dell’esistenza di una condizione definibile in termini di diritto soggettivo suscettibile di essere leso da comportamenti attivi o omissivi dell’Amministrazione resta affidata alla concretizzazione giurisprudenziale tra le molte, Sez. VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490 Sez. VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489 . Si collocano in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell’individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato. Là dove sia manifesta l’assenza di tale carattere della pretesa, la domanda non è idonea ad attivare il nuovo procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall’art. 35 bis ord. pen., posto che tale formalizzazione del procedimento presuppone che - alla base - si controverta di un limite posto all’esercizio di un diritto . 3.2. Ciò posto, nel caso qui in esame, il Magistrato di Sorveglianza ha correttamente operato una classificazione della domanda in termini di reclamo generico”, per ritenuta assenza di diritto soggettivo”. Il provvedimento emesso non risulta impugnabile poiché la domanda, nel caso in esame, non può ritenersi inerente ad un diritto soggettivo della persona reclusa. L’acquisto di un prodotto in luogo di un altro della stessa tipologia, differente per marca come nella specie le lamette da barba non realizza un diritto soggettivo o una posizione giuridica soggettiva che inerisca a quella di diritto soggettivo. Il diniego all’acquisto di quel prodotto, dunque, da parte dell’Amministrazione non rientra nell’area della tutela giurisdizionale non incidendo sul piano dei diritti soggettivi del detenuto. Nè il ricorso presentato nell’interesse dell’A. indica, anche in linea astratta, quale sia quale sia il pregiudizio concreto ed attuale inferto alla sfera giuridica del detenuto dal comportamento dell’Amministrazione. 3.4. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende in difetto di ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.