L’omessa notifica dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia costituisce una nullità di ordine generale

Considerata l’assenza del difensore di fiducia all’udienza dibattimentale, non può procedersi alla nomina di un sostituto senza prima verificare la regolarità delle notificazioni effettuate presso il primo.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38578/19, depositata il 18 settembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Monza con cui l’imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza. Avverso tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione a causa della nullità delle notifiche effettuate a lui e al suo difensore di fiducia, affermando che quest’ultimo aveva regolarmente depositato presso la Cancelleria l’atto di nomina nonché quello di elezione di domicilio presso il suo studio e, in considerazione della sua assenza all’udienza dinanzi al Giudice di seconde cure, era stato nominato un difensore d’ufficio senza prima verificare la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio affetta da errore . L’omessa notifica al difensore di fiducia. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando l’assenza di prove circa l’avvenuta notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato, nonostante l’atto di nomina fosse stato regolarmente depositato. Nonostante ciò, infatti, risultava nominato un sostituto senza che fosse stato rilevato nei verbali ovvero nel fascicolo processuale l’accertamento circa la conoscenza dell’udienza da parte del difensore di fiducia del ricorrente, e nemmeno circa la notifica del decreto di citazione per il secondo grado di giudizio. A tal proposito, gli Ermellini ribadiscono che l’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento nei confronti del difensore di fiducia dell’imputato costituisce una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., posto che tale omissione riguarda la difesa dell’imputato e risulta insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p., non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che ritiene opportuna e nemmeno della possibilità di prepararsi adeguatamente in vista dell’udienza dibattimentale. Per questo motivo, la Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e rinvia gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 giugno – 18 settembre 2019, n. 38578 Presidente Menichetti – Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 22 dicembre 2016, con cui S.T.I. era stato condannato alla pena di giorni quindici di arresto e di Euro ottocento di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 , lett. b , guida della propria autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche tra 0,8 e 1,20 g/l . 2. S. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 601 c.p.p. per nullità delle notifiche all’imputato e al difensore. Si deduce che in data 7 maggio 2018 l’avv. Maria Chiara Zanotti aveva depositato in Cancelleria la nomina a difensore con revoca di ogni altra precedente nomina nonché atto di elezione di domicilio presso lo studio della medesima. Il decreto di citazione dinanzi alla Corte di appello emesso in data 25 gennaio 2019 era erroneamente notificato in data 28 gennaio 2019 in proprio e quale domiciliatario dell’imputato. All’udienza del 7 marzo 2019, stante l’assenza dell’avv. Zanotti, era nominato ex art. 97 c.p.p., comma 4, l’avv. Ettore Tito e, all’esito della discussione, era emessa la sentenza impugnata. Ebbene, l’omesse avviso al difensore di fiducia nominato comportava la nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1 e art. 179 c.p.p., non rilevando la presenza di un difensore d’ufficio irritualmente nominato. Anche la notifica effettuata in luogo diverso da quello indicato dall’imputato comportava una nullità assoluta. 3. È fondato l’unico motivo di ricorso. Non vi è prova in atti della notifica al difensore di fiducia avv. Maria Chiara Zanotti del decreto di citazione per il giudizio di appello, sebbene l’atto di nomina da parte dell’imputato fosse stato regolarmente depositato in epoca anteriore all’invio della relativa notifica. Risulta nominato in udienza un suo sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, senza però che si ricavi dal relativo verbale o da altri atti del fascicolo processuale che si sia previamente proceduto ad alcun accertamento circa la conoscenza dell’udienza da parte del difensore di fiducia dell’imputato e, segnatamente, in ordine alla notifica del decreto di citazione avanti la Corte d’appello per il giudizio di gravame. L’omessa notificazione dell’avviso di dibattimento al difensore di fiducia dell’imputato determina una nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c . Essa afferisce alla difesa dell’imputato ed è insanabile ex art. 179 c.p.p., con una successiva nomina di un difensore di ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 Sez. 3, n. 6240 del 14/01/2009, Plaka, Rv. 242530 . 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano per l’ulteriore corso. Motivazione semplificata.