Applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti l’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità

In tema di cessione di sostanze stupefacenti, è applicabile l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, c.p. a condizione che la speciale tenuità riguardi anche l’evento dannoso o pericoloso verificatosi.

Così si esprime la Suprema Corte nella sentenza numero 38381/19, depositata il 17 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale con cui l’imputato era stato condannato per avere offerto in vendita a due carabinieri della marijuana, ritenendo non applicabile al caso concreto la circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4, c.p., visto che ciò, in relazione ai parametri previsti per la configurazione del reato, avrebbe comportato una sostanziale duplicazione dei benefici sanzionatori. L’imputato impugna la suddetta decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’attenuante citata, la quale può concedersi in relazione a qualsiasi reato, anche a quelli in materia di stupefacenti. Conseguimento di un lucro di speciale tenuità. La Suprema Corte accoglie il ricorso, richiamando la giurisprudenza prevalente, la quale sostiene espressamente che l’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, c.p. si applica anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso caratterizzato da un ridotto grado di offensività ovvero disvalore sociale, e compatibile con la fattispecie autonoma del fatto di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’art. 73, d.P.R. numero 309/1990. Ciò richiamato, gli Ermellini rilevano che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in oggetto rispetto a quella del fatto lieve”, è necessario infatti che l’agente abbia perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, non verificandosi dunque alcuna duplicazione indebita dei benefici sanzionatori, a patto che la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro sia l’evento dannoso/pericoloso. Per questi motivi, la Suprema Corte annulla la decisione impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando gli atti alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio a tal proposito.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 maggio – 17 settembre 2019, n. 38381 Presidente Fumu – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 giugno 2017, con cui B.E. era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro duemila di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 offerta in vendita a due carabinieri di gr. 3 lordi di marijuana verso il corrispettivo di Euro venti . Limitando l’analisi al punto della controversia devoluto, la Corte di appello ha ritenuto l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, non applicabile al reato ex cit. D.P.R., art. 73, comma 5, in quanto, in considerazione dei parametri previsti per la configurazione del reato, la relativa concessione comporterebbe una sostanziale duplicazione dei benefici sanzionatori. 2. Il B. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 4. Si deduce che la circostanza attenuante in questione è applicabile a qualsiasi reato, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, per cui anche ai reati in materia di stupefacenti a condizione che l’evento dannoso o pericoloso concretamente verificatosi sia connotato da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale. La previsione della fattispecie di reato di cuì al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che considera la lieve entità del fatto, non è ostativa all’applicazione dell’attenuante. La lieve entità del fatto comporta una valutazione complessiva della condotta dell’autore del fatto, mentre l’attenuante in esame considera solo alcuni profili obiettivi del fatto di reato, quali la speciale tenuità del lucro conseguito e la connessa speciale tenuità del danno o del pericolo causato agli interessi patrimoniali e non tutelati dalla norma. Nella fattispecie, qualora il B. avesse venduto la sostanza stupefacente avrebbe conseguito un guadagno pari alla cifra di Euro venti, come indicato nel capo d’imputazione. Non si poneva un problema di duplicazione del beneficio, perché, nel riconoscere l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, i giudici di merito non avevano considerato l’irrisorio disvalore economico sociale dell’azione ascritta al ricorrente, bensì il solo ridotto quantitativo di stupefacente rinvenuto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza prevalente, cui sì ritiene di aderire, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4, è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 275265 Sez. 6, n. 13405 del 12/12/2018, dep. 2019, Stiti Hanen, non massimata Sez. 6, n. 11363 del 31/01/2018, Ben Mohamed, Rv. 272519 Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671 Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357 . Ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al fatto lieve , si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso. Con la L. n. 19 del 1990, infatti, il legislatore ha già ampliato la latitudine funzionale dell’elemento circostanziale in esame, fino a quel momento limitata alla entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendola ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità si coniughi però - in sincronica relazione - la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, non massimata sul punto . 2. Venendo alla fattispecie in esame, la Corte di appello ha affermato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, non è applicabile ai reati in tema di stupefacenti in quanto, potendo la ridotta rilevanza economica della violazione di uno dei precetti contenuti nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 costituire indice per l’eventuale configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del medesimo articolo, l’eventuale riconoscimento dell’attenuante si risolverebbe in una duplice valutazione del medesimo fatto, seguendo un non condivisibile filone giurisprudenziale Sez. 3, n. 46447 del 03/02/2017, Mor, Rv. 272078 Sez. 6, n. 9722 del 29/01/2014, D, Rv. 259071 . La sentenza impugnata, quindi, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà procedere a nuovo giudizio, tenuto conto dei principi di diritto testè esposti, da ritenere coerenti con la novella legislativa riguardante la norma invocata. Alla luce dei motivi del ricorso, in base all’art. 624 c.p.p., comma 2, l’affermazione di penale responsabilità va dichiarata irrevocabile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.