Valida la notifica all’imputato personalmente rintracciato all’estero dalla polizia giudiziaria

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello che escude l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso per rescissione del giudicato, nell’ipotesi in cui risulti che l’imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale.

Lo ribadisce la sentenza della Suprema Corte n. 38119/19, depositata il 13 settembre. Il caso. La Corte d’Appello fiorentina rigettava la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale nei confronti dell’imputato per una serie di reati fallimentari. Per la sentenza è stato emesso ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Lucca notificato al condannato il 27.5.2018, giorno da cui questi sosteneva di aver appreso la notizia di un processo nei suoi confronti, nel quale era prima rimasto assente. Pertanto, il ricorrente impugna la sentenza sostenendo che presso la sua residenza italiana non era mai stata effettuata notifica degli atti processuali e neanche alla madre convivente nello stesso luogo ed inoltre non si poteva tener presente della notifica all’estero, in presenza di una residenza formalmente valida indicata dal ricorrente stesso, in cui vi era la presenza assicurata di un familiare convivente. Rescissione del giudicato e mancata notifica. La Corte di merito riteneva fin troppo pretestuosa la richiesta di rescissione del giudicato formulata dal ricorrente, nonostante egli avesse ricevuto la notifica dell’atto all’estero con cui gli si chiedeva di eleggere domicilio in Italia. Con tale atto, infatti, l’imputato era venuto a conoscenza del procedimento penale sorto nei suoi confronti. Inoltre, proseguono i Giudici d’appello che, è irrilevante che il luogo ove sia avvenuta la notifica dell’invito ad eleggere domicilio non fosse quello di residenza o dimora del ricorrente, posto che l’indirizzo era stato da lui dato alla polizia giudiziaria. Sulla base di quanto giustamente rilevato dalla Corte distrettuale, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che, in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, nelle ipotesi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli obblighi di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, anche se in fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia o dall’applicazione di una misura cautelare, o ancora dal ricevimento personale della notifica dell’avviso dell’udienza. E tale principio vale anche per il caso di rescissione di giudicato di cui all’art. 629- bis c.p.p. nella fattispecie in cui la colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva della rescissione stessa, deriva dalla constatazione che il condannato, nel momento della notifica dell’avviso di cui all’art. 415- bis c.p.p., fosse stato rintracciato personalmente dalla polizia incaricata della notifica all’estero art. 169 c.p.p. e abbia ricevuto invito ad eleggere domicilio nel territorio italiano nell’indirizzo da lui comunicato, anche se questo non corrisponda a quello di sua residenza o dimora estere. La S.C. rigetta, dunque, il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 maggio – 13 settembre 2019, n. 38119 Presidente Sabeone – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata, datata 17.1.2019, la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato, ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione pronunciata in data 4.10.2016 irrevocabile il 29.11.2017 dal Tribunale di Lucca nei confronti di G.G. per reati in materia fallimentare. Per tale sentenza è stato emesso ordine di esecuzione dalla Procura della Repubblica di Lucca notificato al condannato il 27.5.2018, data dalla quale il ricorrente ha sostenuto di aver appreso notizia del processo nei suoi confronti, nel quale era rimasto sempre assente. 2. Avverso il citato provvedimento propone ricorso G.G. , tramite il suo difensore avv. Caranzano, deducendo un unico motivo con cui rappresenta violazione di legge e mancanza o illogicità manifesta della motivazione. Si argomenta, in particolare, che presso la residenza italiana del condannato non è stata effettuata alcuna notifica di atti del procedimento ed alcun atto è stato notificato neppure alla madre convivente nello stesso luogo, non risulta, infatti, alcun rifiuto a ricevere notifiche di quest’ultima nè oggettive inidoneità dei luoghi. Non si poteva, pertanto, dar corso alla notifica all’estero, in presenza di una residenza formalmente valida indicata dal ricorrente, nella quale vi era la presenza certa di un familiare convivente, capace di ricevere gli atti per suo conto. Non vi sarebbe, inoltre, prova che la raccomandata ex art. 169 c.p.p., indirizzata ad un luogo in Polonia che non corrispondeva alla residenza o al domicilio del ricorrente, sia stata effettivamente da questi ricevuta. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, MOLINO Pietro, ha fatto pervenire requisitoria scritta con cui si chiede al Collegio dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per essere stato formulato in fatto e non aver indicato specifiche violazioni di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere rigettato, per quanto ammissibile ai sensi del richiamo nel nuovo art. 629-bis c.p.p., comma 4, all’art. 640 c.p.p., che prevede la ricorribilità in cassazione della sentenza di revisione. 2. La Corte d’Appello ha rigettato l’istanza dopo aver analizzato tutto l’iter dei tentativi di notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., al G. svolti dagli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati l’attesa del rientro di questi dalla Polonia dove aveva dichiarato di trovarsi gli inutili accessi al luogo di residenza dichiarato in OMISSIS le ricerche presso la madre e, infine, in seguito ad un contatto telefonico avuto con lo stesso condannato, la notifica di un invito ad eleggere domicilio in Italia, inviatagli presso l’indirizzo in Polonia da lui stesso indicato. Su tali basi, la Corte di merito ha ritenuto pretestuosa la richiesta di rescissione del giudicato, formulata dal G. nonostante egli abbia ricevuto la notifica dell’atto con cui, facendo riferimento alla pendenza del procedimento penale, lo si invitava ad eleggere domicilio in Italia da tale elemento, infatti, i giudici d’appello hanno logicamente argomentato che egli fosse a conoscenza della pendenza processuale incombente e non versasse, dunque, in una condizione di ignoranza incolpevole che, unica, impone la rescissione e la nuova celebrazione dell’intero processo. La Corte di merito ha ritenuto, altresì, irrilevante che il luogo ove era stata recapitata la notifica dell’invito ad eleggere domicilio non fosse quello di residenza o dimora dal G. , poiché l’indirizzo era stato fornito direttamente da lui agli operatori di polizia giudiziaria che lo avevano contattato telefonicamente e corrisponde alla sede della Società GT Engineering sp.zoo s.r.l. il cui Presidente del Consiglio di Amministrazione era proprio il condannato. È condivisibile, pertanto, l’argomentazione in diritto della Corte d’Appello con cui si evidenzia che è riconosciuta al giudice ampia discrezionalità nella rilevazione di eventuali ulteriori eventi dai quali risulti con certezza che il condannato è stato messo a conoscenza del procedimento ai sensi di quanto espressamente previsto dall’art. 420-bis c.p.p., comma 2, ultima parte . 2.1. Costituisce, inoltre, principio cui il Collegio intende aderire quello che esclude l’incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso per rescissione del giudicato, nel caso in cui risulti che l’imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa e non anche in quella processuale Sez. 2, n. 25996 del 23/5/2018, Geusa, Rv. 272987 . In generale, peraltro, la giurisprudenza di legittimità, in materia di rescissione del giudicato, ha tracciato una linea interpretativa che, prendendo atto della straordinarietà del rimedio impugnatorio Sez. U, n. 26848 del 17/7/2014, Burba, Rv. 259990 , privilegia la conoscenza sostanziale del procedimento penale da parte dell’imputato, desunta da qualsiasi elemento utile. Si è affermato, infatti, che, in tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all’art. 625-ter c.p.p., in tutti i casi in cui l’imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell’esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall’applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell’avviso di udienza Sez. 2, n. 14787 del 25/1/2017, Xhami,3 Rv. 269554 nello stesso senso, Sez. 2, n. 33574 del 14/7/2016, Suso, Rv. 267499 Sez. 5, n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Degasperi, Rv. 266368 . Il principio deve essere ribadito anche in relazione alla nuova ipotesi di rescissione del giudicato prevista dall’art. 629-bis c.p.p., nella fattispecie in cui la colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva della rescissione, derivi dalla constatazione che il condannato, nella fase di notifica dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p., fosse stato personalmente rintracciato dalla polizia giudiziaria incaricata della notifica all’estero ex art. 169 c.p.p. e abbia ricevuto l’invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato unitamente all’indicazione dell’autorità procedente e degli estremi del reato per cui si procede in un indirizzo da lui comunicato, sebbene non corrispondente a quello della sua dimora o residenza estere. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.