No Tav, manifestazione e binari bloccati: condanna per interruzione di pubblico servizio

Confermata in Cassazione la pronuncia della Corte d’Appello. Smentita la visione del Tribunale, che aveva sostenuto la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Decisive per i Giudici le modalità della condotta e l’entità del danno arrecato al trasporto ferroviario.

Occupare i binari di una stazione ferroviaria, e bloccare così alcuni treni, vale una condanna per interruzione di pubblico servizio”. Assolutamente secondario, osservano i giudici, il fatto che il disagio arrecato sia stato minimo Cassazione, sentenza n. 37456/19, sez. Feriale Penale, depositata oggi . Blitz. Riflettori puntati sull’episodio verificatosi a marzo del 2012 nella stazione di Torino ‘Porta Nuova’, ‘invasa’ in quella mattinata da numerosi partecipanti – soprattutto studenti – a una manifestazione ‘no Tav’. In sostanza, circa trecento persone hanno prima marciato in corteo nel centro di Torino, come previsto, per poi, all’improvviso, compiere un blitz non previsto e non autorizzato nella stazione ferroviaria, occupando i binari – anche grazie a bandiere e striscioni – col chiaro obiettivo di bloccare un ‘Frecciarossa’. Immaginabili le polemiche. Inevitabili però gli strascichi giudiziari. In particolare, quattro persone finiscono sotto processo perché ritenuti responsabili di interruzione di pubblico servizio . A sorpresa, però, i giudici del Tribunale di Torino, una volta ricostruito nei dettagli l’episodio, sanciscono la loro non punibilità” per particolare tenuità del fatto”. In primo grado si osserva che la manifestazione si è sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro persone o cose e si sottolineano la limitata durata della interruzione del traffico ferroviario la modesta entità delle conseguenze immediate consistite in un ritardo di sei minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno ‘Frecciarossa’, senza disagi per i passeggeri, comunque giunti a destinazione i conseguenti contenuti ritardi di altri treni indicati in totali in centoventicinque minuti la particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno dei soggetti sotto processo attraversamento breve soffermarsi sedersi sulla pensilina e la loro incensuratezza il grado del dolo, ravvisabile in una generica accettazione del rischio di provocare un ulteriore intralcio al regolare – già interrotto da altri – svolgimento della circolazione dei treni, quale conseguenza di una breve occupazione simbolica dei binari riservati all’alta velocità . Visione opposta, invece, quella dei giudici della Corte d’appello di Torino, i quali accolgono le obiezioni mosse dalla Procura e ritengono colpevoli i quattro manifestanti per il reato di interruzione di pubblico servizio . In secondo grado è ritenuta evidente la gravità dell’episodio. A questo proposito, viene evidenziato il suo protrarsi nel tempo per oltre un’ora la sua portata simbolica, diretta a bloccare il traffico dell’alta velocità, vera ragione della protesta e il fatto che in violazione del programma comunicato alle autorità, il corteo aveva colto di sorpresa le forze dell’ordine, accedendo all’interno della stazione e dirigendosi verso i binari del traffico dei treni veloci così da bloccarlo , senza dimenticare poi il coinvolgimento nella manifestazione di molte persone circa 300 e soprattutto i disagi arrecati al traffico ferroviario, avendo costretto alla chiusura della stazione per oltre un’ora . Ricaduta. A chiudere il fronte giudiziario provvede ora la Cassazione, confermando in toto valutazioni e decisione della Corte d’appello. Nessun dubbio, quindi, sulla legittimità della condanna dei quattro manifestanti. In primo luogo i magistrati ribadiscono che ci si trova di fronte a un evidente caso di interruzione di pubblico servizio . Subito dopo essi aggiungono che è evidente il dolo che ha caratterizzato il blitz nella stazione ferroviaria di Torino ‘Porta Nuova’ la condotta è stata realizzata , viene osservato, nell’ambito di una manifestazione contro il trasporto ferroviario veloce, all’interno di una stazione particolarmente trafficata e costituente un nodo ferroviario di primaria importanza, in assenza di accordi con le forze dell’ordine o con il personale ferroviario volti ad individuare un lasso temporale che consentisse una occupazione simbolica priva di conseguente e con la finalità di affermare la propria decisa contrarietà alla alta velocità . E difatti neanche i manifestanti sono giunti ad affermare di avere agito nella convinzione che non vi fosse il rischio di cagionare disservizi , sottolineano i giudici. Per quanto concerne poi la gravità dell’episodio incriminato, dalla Cassazione sottolineano che l’alterazione della regolarità del servizio non può essere esclusa sulla sorta di un lieve ritardo nella partenza del mezzo , e non si può ignorare la ricaduta oggettiva , ossia ritardi di oltre due ore per i treni in arrivo . Tirando le somme, infine, è logico escludere l’ipotesi della tenuità del fatto”, soprattutto tenendo presenti le modalità della condotta 300 persone entrano all’interno della stazione e determinano il blocco della circolazione di tutti i treni e poi invadono le pensiline e i binari destinati ai treni ad alta velocità e l’entità del danno poiché è vero che il ‘Frecciarossa’ era già arrivato a destinazione e l’altro treno è ripartito dopo pochi minuti, ma, in ogni caso, vi è stato un ritardo di oltre due ore dei treni in arrivo concludono i giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 1 agosto – 10 settembre 2019, n. 37456 Presidente Ramacci – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 29 aprile 2015 appellata dal Procuratore della Repubblica, ha dichiarato Mi. Da., Ra. An., Ra. Br. e Ra. Lu. colpevoli del reato di concorso in interruzione di un pubblico servizio. 1.1. Il Tribunale di Torino aveva invece assolto gli imputati dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. loro ascritto - ritenuto in esso assorbito il fatto contestato ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 66/48 previa riqualificazione dello stesso nella contravvenzione amministrativa di cui all'art. 1-bis dello stesso decreto - per essere i predetti non punibili ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 1.2. La contestazione formulata nei confronti dei ricorrenti è quella di avere occupato i binari della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova sia con striscioni che fisicamente, così impedendo la libera circolazione sulla strada ferrata e interrompendo il servizio ferroviario, bloccando su un binario della alta velocità l'elettromotore Freccia Rossa che doveva essere ricoverato per le operazioni di manutenzione e pulizia e su altro binario un treno regionale che non poteva partire come da programmazione e, comunque, determinando la totale interruzione della circolazione dei treni e delle manovre all'interno della suddetta stazione per circa un'ora. Fatto commesso il 9 marzo 2012. 1.3. Nella sentenza di primo grado la condotta è stata ritenuta di particolare tenuità avendo riguardo al contesto generale della manifestazione, che si è sempre mantenuta pacifica e non è degenerata in alcuna attività violenta contro persone o cose alla limitata durata della interruzione del traffico ferroviario alla modesta entità delle conseguenze immediate consistite in un ritardo di sei minuti per un treno regionale e nel mancato ricovero di un treno Freccia Rossa senza disagi per i passeggeri comunque giunti a destinazione , nonché dei conseguenti, contenuti, ritardi di altri treni indicati in totali 125 minuti alla particolare tenuità delle azioni singolarmente realizzate da ciascuno degli imputati attraversamento breve soffermarsi sedersi sulla pensilina alla incensuratezza degli imputati che non risultano coinvolti in altre analoghe attività illecite, si che il loro comportamento deve ritenersi episodico e determinato anche dal particolare contesto al grado del dolo, ravvisabile in una generica accettazione del rischio di provocare un ulteriore intralcio al regolare - già interrotto da altri - svolgimento della circolazione dei treni, quale conseguenza di una breve occupazione simbolica dei binari riservati all'alta velocità. 1.4. La Corte di appello non ha condiviso le conclusioni del giudice di primo grado in relazione alla oggettiva gravità del fatto per le seguenti ragioni 1 nel suo protrarsi nel tempo per oltre un'ora 2 nella sua portata simbolica diretta a bloccare il traffico dell'alta velocità, vera ragione della protesta, di talché, in violazione del programma comunicato alle autorità, il corteo aveva colto di sorpresa le forze dell'ordine accedendo all'interno della stazione e dirigendosi verso i binari del traffico dei treni veloci così da bloccarlo 3 nel coinvolgimento nella manifestazione di molte persone circa 300 4 nei disagi arrecati al traffico ferroviario per avere costretto alla chiusura della stazione per oltre un'ora tutti fattori che non consentono affatto di ritenere la condotta contestata come di particolare tenuità. La Corte ha sottolineato, infine, che Ra. ha un precedente per danneggiamento su edifici pubblici e una condanna successiva per esplosioni pericolose e che Mi. ha due condanne successive ai fatti per cui si procede in questa sede, per resistenza a pubblico ufficiale e per accensioni ed esplosioni pericolose. In relazione ad entrambi, dunque, può dirsi che sono intervenute condanne per reati della medesima indole. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Mi. Da., deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge in relazione al conflitto apparente di norme tra il reato di cui all'art. 340 cod. pen. e l'illecito amministrativo di cui all'art. 1-bis del decreto legislativo n. 66/48. La recente sentenza di questa Corte SU n. 20664/17 ha evidenziato come il criterio di specialità debba essere individuato quale unico principio legalmente previsto in tema di concorso apparente, con ampliamento della sua applicazione alle ipotesi di illeciti amministrativi secondo la previsione dell'art. 9 della legge n. 689/81 che ha imposto la comparazione delle fattispecie astratte prescindendo dalla qualificazione penale o amministrativa degli illeciti posta a raffronto. La clausola di salvezza dell'art. 15 cod. pen. non può essere sufficiente a legittimare criteri diversi dal principio di specialità, salvo che non vi sia una espressa clausola normativa a riguardo. Mentre l'art. 340 cod. pen. punisce chi cagiona un'interruzione ad un servizio pubblico in genere, l'art. 1-bis del suindicato decreto legislativo punisce la condotta di chi ostacola la libera circolazione sulla strada ferrata, cosicché appare evidente la natura del rapporto tra genus e species intercorrente tra le due norme, essendo palese che il blocco della strada ferrata o dei binari costituisca una modalità tra quelle che possono determinare l'interruzione di pubblico servizio. Conseguentemente, il reato contestato dovrà essere ricondotto alla violazione di cui all'art. 1-bis con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La sentenza dà per accertato che l'imputato avesse il dolo generico di interrompere il traffico ferroviario. In realtà la stazione ferroviaria era stata chiusa al traffico dalle ore 11,30 alle 12,35 sulla base di una disposizione di sicurezza attuata ogni qual volta si creano situazioni che possono incidere sulla sicurezza in prossimità dei binari ferroviari. La circolazione dei treni venne bloccata prima ancora che venissero occupate le banchine e i binari. Il che porta a ritenere che, quando i manifestanti fecero ingresso nella stazione, essendo il traffico già sospeso, i predetti non potevano volere l'interruzione di un servizio già interrotto. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, con un unico atto, Ra. An., Ra. Lu. e Ra. Br., deducendo i seguenti motivi 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità degli imputati. La Corte da un lato sostiene che gli imputati hanno partecipato all'azione di blocco del traffico ferroviario, dall'altro fa discendere la responsabilità concorsuale dal rafforzamento psicologico della determinazione volitiva altrui e da quello materiale dell'efficacia lesiva dell'azione comune. I giudici d'appello avrebbero dovuto indicare con esattezza il contributo causale sul piano morale o l'agevolazione data dagli imputati e quindi spiegare in quali forme si era manifestata la partecipazione al reato. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I parametri che devono essere presi in considerazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. sono quelli della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo. Gli stessi devono essere valutati sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che è, anzitutto, alla condotta degli imputati e alle sue conseguenze che occorre fare riferimento e non ad eventuali scelte adottate in altre sedi ad esempio chiusura della stazione ad opera dei dirigenti responsabili . La Corte ha applicato erroneamente la legge penale nel considerare che il comportamento di Ra. risulterebbe abituale in virtù di una precedente condanna per danneggiamento su edifici pubblici e di una condanna successiva per esplosioni pericolose. Vanno considerati della stessa indole sia i reati che violano una medesima disposizione di legge, sia quelli che presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai motivi a delinquere. I reati commessi da Ra. non possono quindi essere considerati della stessa indole del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., il cui bene giuridico tutelato è il funzionamento del servizio pubblico. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito indicate. 2. Il primo motivo proposto da Miranda è infondato. L'art. 1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, come introdotto dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in vigore all'epoca dei fatti, stabiliva Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. Se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La disposizione è stata formalmente abrogata, in epoca successiva ai fatti, dal Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 in G.U. 03/12/2018, n. 281 , che ha contestualmente modificato l'art 1, comma 1, che attualmente stabilisce Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis, è punito con la reclusione da uno a sei anni . Del resto, il nuovo art. 1-bis è estraneo al perimetro di riferimento perché prevede Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori . In conclusione, la condotta degli imputati deve essere ricondotta all'attuale art. 1 che, però, non può trovare applicazione prevedendo un trattamento sanzionatolo più grave addirittura di quello previsto dall'art. 340 cod. pen. fino a sei anni di reclusione . La condotta, all'epoca dei fatti, era effettivamente punita dall'art. 1 bis che, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, faceva però salvo il fatto che la condotta, come nel caso in esame, costituisse reato. Quindi, in ogni caso, la norma applicabile è quella di cui all'art. 340 cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso relativo all'elemento soggettivo del reato è infondato. Trattandosi di dolo generico, esso deve consistere nella consapevolezza che l'azione possa cagionare un risultato previsto come possibile e di cui si siano accettati i rischi, cioè si esprima in forma di dolo generico anche nella sua manifestazione di dolo cd. eventuale cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Rv. 257081 Sez. 6, 11.2.2010 n. 896, Notarpietro, Rv. 246411 . Correttamente i giudici di merito riconoscono il dolo eventuale evidenziando che la condotta è stata realizzata nell'ambito di una manifestazione contro il trasporto ferroviario veloce, all'interno di una situazione particolarmente trafficata e costituente un nodo ferroviario di primaria importanza, senza avere acquisito alcuna previa informazione circa il traffico ferroviario e in assenza di accordi con le forze dell'ordine o con il personale ferrovie volti ad individuare un lasso temporale che consentisse una occupazione simbolica priva di conseguenze e con la finalità di affermare la propria decisiva contrarietà alla alta velocità. Neppure i diretti interessati sono giunti ad affermare di avere agito nella convinzione che non vi fosse il rischio di cagionare disservizi. Il Tribunale, in particolare, evidenzia che i predetti pertanto erano mossi da un fine ulteriore - quello di sostenere e rendere manifeste le proprie ragioni -idoneo suffragare l'accettazione del rischio di creare ritardi della circolazione ferroviaria. Nel momento in cui i manifestanti hanno deviato verso la stazione ferroviaria, notando che era sguarnita dalle forze dell'ordine, ed hanno fatto ingresso in numero di 300, avevano pacificamente il dolo eventuale sopra decritto. La circostanza poi che per ragioni di sicurezza, strettamente dipendenti dall'accesso dei manifestanti alla stazione, si sia deciso di bloccare l'attività ferroviaria non incide minimamente sul dolo del reato. 4. I motivi proposti da Ra., Ra. e Ra. sono infondati per le ragioni di seguito indicate. 5. Quanto al primo motivo, relativo alla ritenuta responsabilità del reato, va precisato che, in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale, la norma incriminatrice, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico cfr., in particolare, Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018 -dep. 11/01/2019-, Rv. 274836 Sez. 6, sent. n. 46461 del 30.10.2013, Rv. 257452 . Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza medesima a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata si sia risolta nell'interruzione o nell'alterazione della regolarità di un singolo atto , senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell'ufficio così Sez. 6, sent. n. 36404 del 28.05.2014, Rv. 259901 . Il giudice, nella doverosa valutazione dell'effettiva offensività del tacere del soggetto agente, deve considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio ciò che, ove si tRa. di servizi di ampio respiro - come nel caso del trasporto pubblico qui in esame -, ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all'affermazione della rilevanza penale della condotta medesima. Ciò posto, l'alterazione della regolarità del servizio non può in effetti essere esclusa sulla scorta di un lieve ritardo nella partenza del mezzo , atteso che siffatta affermazione finisce con lo sterilizzare gratuitamente la causale alla base dell'accaduto, omettendo altresì di soffermarsi sulla sua ricaduta oggettiva che ha avuto la vicenda ritardi di oltre due ore di tutti i treni in arrivo . La Corte indica, poi, nel dettaglio la condotta dei singoli ricorrenti tutti deviano dal percorso inizialmente concordato, avendo notato che la stazione ferroviaria era sguarnita di poliziotti, poi Mi. scende nel binario e tutti gli altri si siedono sulle pensiline dei binari oltre la linea gialla. Si tratta di una condotta sufficiente a ritenere integrato il reato. Risulta, pertanto, manifestamente infondato il motivo concernente la condotta di partecipazione che censura la sentenza per non avere indicato la natura del concorso morale o agevolativo perché, come si è sopra chiarito, ai ricorrenti è contestata una condotta materiale di interruzione del servizio pubblico posta in essere dai singoli mediante l'ostruzione della linea ferroviaria. 6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte distrettuale ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando le modalità della condotta che correttamente sono ritenute gravi 300 persone entrano all'interno della stazione e, per ciò solo, determinano il blocco della circolazione di tutti i treni, e poi invadono le pensiline e i binari destinati ai treni ad alta velocità e l'entità del danno è vero che il treno Freccia Rossa era già arrivato a destinazione e l'altro treno è ripartito dopo pochi minuti, ma in ogni caso vi è stato un ritardo dei treni in arrivo di oltre due ore . Ritiene il Collegio che il ragionamento sviluppato non presta il fianco a censure in punto di logicità della motivazione. Ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., onde pervenire alla individuazione dell'offesa come di particolare tenuità, il giudice deve riferirsi ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario che esamini tutti gli elementi addotti essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento e che ha ritenuto rilevante e decisivo ai fini della sua scelta. E del tutto logicamente la Corte distrettuale ha valorizzato gli elementi sopra indicati. Infine, quanto all'abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186. Fattispecie in tema di furto e detenzione o cessione di sostanze stupefacenti . 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti devono, altresì, essere condannati alla rifusione in favore della parte civile Trenitalia s.p.a. delle spese del grado che vanno liquidate in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore della parte civile Trenitalia s.p.a. delle spese del grado che liquida in Euro 3.510, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.