L’atto processuale che determina una stasi del processo è funzionalmente abnorme

L’abnormità dell’atto processuale consegue non solo alla sua singolarità, qualora esso si ponga al di fuori dell’ordinamento processuale, ma anche al fatto che, pur essendo esso coerente con il sistema normativo, determini una stasi del processo tale da non permetterne la prosecuzione.

Questo il contenuto della sentenza della Suprema Corte n. 37323/19, depositata il 6 settembre. Il caso. Il GUP presso il Tribunale di Genova dichiarava nulla la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, di conseguenza, della richiesta di rinvio a giudizio nonché dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, disponendo la restituzione degli atti al PM al fine di attivare la procedura di cui all’art. 157 c.p.p Tale nullità era dovuta al fatto che l’imputato avesse eletto domicilio presso il difensore d’ufficio, il quale non aveva prestato il proprio assenso in proposito, dunque, nuovamente interpellato, l’imputato non aveva indicato altro domicilio poiché senza fissa dimora. Contro tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciandone l’abnormità, essendo l’impossibilità di eleggere un nuovo domicilio presupposto di applicazione dell’art. 161, comma 4, c.p.p., posto che il caso in esame ha ad oggetto un’ipotesi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea. Provvedimento abnorme. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’abnormità del provvedimento deriva non solo dalla stranezza del suo contenuto il quale risulta estraneo all’intero ordinamento processuale , ma anche dall’esercizio del potere legittimo del giudice al di fuori delle ipotesi previste, oltre ogni ragionevole limite. Afferma, infatti, lo stesso orientamento, che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo . Nel caso di specie, si versa proprio in tale ultima ipotesi, considerando che la decisione del GUP è idonea a determinare una stasi del processo irreversibile. Gli Ermellini rilevano, infatti, che il rifiuto di ricevere l’atto da parte della persona indicata come domiciliataria fa sì che l’elezione non sia idonea a perseguire lo scopo a cui era finalizzata, legittimando, per questo motivo, il ricorso alla procedura di notifica tramite la consegna dell’atto al difensore di fiducia ovvero d’ufficio , ex art. 161, comma 4, c.p.p Per questi motivi, essendo il provvedimento impugnato funzionalmente abnorme, la Corte di Cassazione lo annulla senza rinvio e rimette gli atti al Tribunale di Genova.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 febbraio – 6 settembre 2019, n. 37323 Presidente Catena – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 07/11/2018, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova dichiarava la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e, conseguentemente, della richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, per violazione di disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c disponeva, quindi, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché questi attivasse la procedura di cui all’art. 157 c.p.p In particolare, il Giudice rilevava che l’imputato O.F. aveva eletto domicilio presso il difensore d’ufficio ma che, non avendo quest’ultimo manifestato il proprio assenso ex art. 162 c.p.p., comma 4-bis, il prevenuto, nuovamente interpellato, non era stato in grado di indicare un diverso domicilio in quanto senza fissa dimora pertanto, non versandosi in un caso di rifiuto ad eleggere domicilio, si riteneva che le suddette notifiche, effettuate ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, non avessero prodotto alcun effetto. 2. Ricorre il Procuratore della Repubblica di Genova, denunciando l’abnormità dell’atto impugnato. Nello specifico, si evidenzia come l’impossibilità di eleggere un nuovo e diverso domicilio, opposta dall’imputato a seguito del rifiuto da parte del difensore di ufficio, sia proprio il presupposto di applicazione dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Nel caso in esame, si verserebbe in un’ipotesi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, stante il fatto che O. era stato correttamente posto nelle condizioni di esercitare tale scelta in questo senso, sarebbe decisivo il fatto che all’imputato, presente, era stato reiteratamente richiesto di indicare il luogo ove effettuare le notifiche ed era stato comunicato il nome e l’indirizzo del difensore nominato a cui si sarebbe potuto rivolgere. Inoltre, sussisterebbero i presupposti per la celebrazione del processo in assenza art. 420-bis c.p.p. , poiché il prevenuto era stato messo in condizioni di comprendere il motivo della denuncia e l’oggetto degli addebiti. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che disporre la procedura di cui all’art. 157 c.p.p. per effettuare le ricerche di un soggetto senza fissa dimora, oltre ad essere un inutile e immotivato aggravio della procedura, abbia comportato una irreversibile stasi del procedimento. 3. Con atto depositato in Cancelleria il 16/01/2019 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione conclude per l’accoglimento del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Invero, quest’ultimo sarebbe abnorme nella parte in cui, ritenendo erroneamente che l’impossibilità per il prevenuto di indicare o eleggere domicilio avesse impedito di attivare la procedura di notifica presso il difensore di ufficio, disponeva le ricerche ex art. 157 c.p.p. di un soggetto senza fissa dimora, nei cui confronti, oltre a non essere rinvenibile alcuna lesione del diritto di difesa, non poteva essere disposto altro se non la procedura ex art. 161 c.p.p., comma 4. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo ai sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158 Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830 Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni e altro, Rv. 262275 . Nel caso di specie, è indubbio che il provvedimento emesso dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Genova sia idoneo a determinare una irreversibile stasi del processo, come correttamente notato nel ricorso del Pubblico Ministero. Ed invero, il rifiuto di ricevere l’atto da parte della persona indicata quale domiciliataria rende l’elezione inidonea a perseguire lo scopo cui essa era finalizzata cfr. Sez. 5, n. 8825 del 01/10/1997, Pollari, Rv. 208612 e legittima, pertanto, il ricorso alla procedura di notifica mediante consegna dell’atto al difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, a norma dell’art. 161 c.p.p., comma 4, Sez. 5, n. 33882 del 04/05/2017, Moros Vega, Rv. 271609 Sez. 1, n. 4783 del 25/01/2012, Roman, Rv. 251863 Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099 . Il quadro descritto non può dirsi mutato neppure a seguito dell’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis, c.p.p. in presenza di un difensore - indicato come domiciliatario - che non presti l’assenso alla ricezione delle notifiche per conto dell’imputato e in assenza di una manifestazione di volontà da parte di quest’ultimo di eleggere o dichiarare domicilio altrove, qualora non si ritenesse possibile accedere alla procedura di cui all’art. 161 c.p.p., comma 4, il procedimento entrerebbe in una situazione di stallo cfr. Sez. 2, n. 27935 del 03/05/2019, Caravajal Betancur . In aggiunta, deve notarsi come risulti assolutamente impraticabile nei confronti di soggetto senza fissa dimora la procedura di ricerca ex art. 157 c.p.p., indicata nel provvedimento censurato quale rimedio. Per quanto sopra rilevato, l’ordinanza impugnata è funzionalmente abnorme e va pertanto annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.