Sul momento perfezionativo della notifica a mezzo postale

La Suprema Corte richiama i chiarimenti espressi dalla Corte Costituzionale in materia di procedimenti notificatori tramite i mezzi postali.

Questo l’oggetto della decisione della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 36241/19, depositata il 20 agosto. Il fatto. Il GIP presso il Tribunale di Modena dichiarava inammissibile l’opposizione proposta nell’interesse dell’imputato avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, poiché ritenuto non tempestivo. Contro tale decisione, l’odierno ricorrente propone ricorso per cassazione, rilevando che dinanzi alla notifica del decreto, avvenuta a mezzo posta tramite consegna alla moglie, manca la comunicazione di avvenuta notifica” ex art. 7 l. n. 890/1982 a completamento della stessa. La notifica a mezzo posta. La Suprema Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato, osservando come nel caso concreto risulti che l’atto fu notificato nelle mani della moglie convivente del ricorrente e che il funzionario postale attestò l’avvenuto invio della comunicazione di avviso di avvenuta notifica in base a procedura conforme al dettato di cui all’art. 7, l. n. 890/1982. A tal proposito, la Corte ribadisce che la notifica a mezzo postale eseguita tramite la consegna dell’atto a persona differente dal destinatario si perfeziona dopo l’entrata in vigore del comma 6 dell’art. 7 citato con la spedizione della lettera raccomandata con cui si informa il destinatario dell’avvenuto recapito al terzo estraneo, pur abilitato a ricevere l’atto, senza contemplare il ricevimento della raccomandata cd. informativa. Gli Ermellini chiariscono la posizione della Corte Costituzionale sul tema, la quale ha specificato che la mancata estensione alla notifica eseguita ex art. 7 degli interventi additivi richiesti mediante la sentenza n. 3/2010 al fine di equiparare i procedimenti di notificazione di cui agli artt. 140 c.p.c. e 8, comma 2, l. n. 890/1982, trova giustificazione nei differenti fenomeni contemplati dalle diverse norme. Nel primo caso, infatti, la consegna dell’atto avviene verso persona abilitata a riceverlo, mentre nel secondo difetta la materiale consegna dello stesso, conseguendone la diversità degli adempimenti utili al perfezionamento delle fattispecie notificatorie, le quali contemplano, nella prima ipotesi, la sola spedizione della raccomandata, e nell’altra ipotesi un quid pluris ” costituito dalla sua effettiva ricezione ovvero, in mancanza di ricezione, dal decorso di 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento. Alla luce di quanto esposto, dunque, deriva la correttezza della decisione impugnata, vista la regolarità della notifica e la intempestività dell’atto di opposizione. Per questo la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 febbraio – 20 agosto 2019, n. 36241 Presidente Liberati – Relatore Noviello Considerato in fatto 1. Con ordinanza del 13 settembre 2018 il Gip del tribunale di Modena ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta nell’interesse di B.P. contro il decreto penale di condanna n. 2478/12, emesso in data 26.09.2012 nei confronti del medesimo, perché intempestiva a fronte di decreto ritenuto regolarmente notificato. 2. Contro la predetta ordinanza ha proposto ricorso mediante il suo difensore B.P. che in data 1.02.2019 ha altresì depositato memoria insistendo per l’accoglimento dello stesso. 3. In particolare, con un unico motivo deduce innanzitutto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 461 c.p.p., L. n. 890 del 1982, art. 7 e art. 175 bis c.p., rilevando che a fronte della avvenuta notifica a mezzo posta effettuata nei confronti della moglie del B. , manca qualsiasi comunicazione di avvenuta notifica L. n. 890 del 1982, ex art. 7 dovuta a completamento della notifica medesima. Si prospetta altresì la nullità dell’ordinanza in quanto il ricorrente non avrebbe comunque avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna quand’anche si volesse ritenere regolare la notifica predetta, con la conseguenza per cui l’ordinanza sarebbe nulla essendo stato negato al B. il diritto di difesa attraverso l’omessa riqualificazione da parte del Gip del tribunale di Modena della opposizione proposta in istanza di rimessione in termini, ai fini della riproposizione di una autonoma opposizione al decreto penale. 4. Il ricorrente ha inoltre depositato memoria ribadendo le argomentazioni sopra esposte. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con il motivo dedotto il ricorrente introduce il tema dell’interpretazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, poi abrogato dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 97-bis, lett. f , come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 461, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e, pertanto, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Dagli atti, cui questa Corte può accedere quale giudice del fatto, prospettandosi una questione di rilevanza procedurale, risulta che il decreto penale opposto fu notificato in mani della moglie convivente del ricorrente e che il funzionare postale addetto attestò anche l’avvenuto invio della comunicazione di avviso dell’intervenuta notifica nei termini suindicati. Secondo una procedura perfettamente conforme al dettato di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7. 2.1. Come noto la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario - come avvenuto nel caso di specie - si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008 , con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo. Inoltre, la predetta norma non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, la ricezione della raccomandata cd. informativa. 2.2. Sul punto la Corte Costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 890 del 1982, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., esaminata anche in comparazione con quanto previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, ha chiarito che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del citato art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte costituzionale sent. n. 3 del 2010 al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui ad altre previsioni normative, con riferimento all’art. 140 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, trova ragione nella diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione nel primo caso infatti, la consegna dell’atto è eseguita nei confronti di persona abilitata e riceverlo, nel secondo, difetta del tutto la materiale consegna dell’atto notificando, ed a tali diversi presupposti consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie nella prima ipotesi costituiti dalla sola spedizione della raccomandata, nell’altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento cfr. Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 14722 del 07/06/2018 Rv. 649046 - 01 Franchi Giovanni contro Di Noia Elisabetta . 2.3. Va aggiunto che in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto, con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata al detto destinatario copre con fede privilegiata l’avvenuta spedizione. 2.4. Consegue la perfetta regolarità della notifica del decreto penale opposto e a fronte della intempestività, incontestata, dell’atto di opposizione, la correttezza giuridica della decisione di inammissibilità assunta dal g.i.p. e censurata in questa sede. 3. Quanto all’ulteriore rilievo inerente la mancata riqualificazione dell’opposizione in richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. va premesso che, senza necessità di esaminare l’intero sistema delle impugnazioni, il tema involge il più generale principio di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come corollari quello della conservazione dell’atto giuridico , quando lo stesso presenti i caratteri essenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e quello di cui al noto brocardo utile per inutile non vitiatur , di cui v’è larga applicazione nel codice di rito es. art. 184 c.p.p. cfr. in motivazione Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015 Cc. dep. 15/12/2015 Rv. 265538 - 01 Clark Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 25/01/2002, Caspar Hawke, Rv. 220577 . Va aggiunto che in tema di impugnazioni, l’istituto della restituzione nel termine presuppone che si sia formato il titolo esecutivo a seguito della rituale notifica del provvedimento avverso il quale si intende proporre impugnazione, mentre va proposta l’impugnazione tardiva qualora si adduca l’esistenza di una invalidità che ha impedito la formazione del titolo anzidetto. 3.1. Alla luce di tali principi appare evidente che con l’atto di opposizione proposto contro il decreto penale di condanna il ricorrente presupponeva di essere regolarmente in termini nè il ricorrente deduce in maniera specifica, in ciò risultando il motivo chiaramente generico, i dati, inerenti l’atto di opposizione, da cui il g.i.p. avrebbe dovuto desumere la proposizione, piuttosto, di una richiesta di rimessione in termini. A partire dalla necessaria allegazione, ex art. 175 c.p.p., delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, funzionale alla verifica della stessa da parte del giudice. Allegazione in realtà del tutto assente. Tale ultima circostanza evidentemente rileva sia ai fini della diversa qualificazione dell’atto che della attivazione dei doveri di accertamento del giudice. In proposito, è utile rammentare che in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava comunque sull’istante un onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato adempiuto il quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l’interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza cfr. Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018 Cc. dep. 18/07/2018 Rv. 273427 - 01 Biagi. . 3.2. Consegue l’inammissibilità anche della predetta censura. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.